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Conto Termico 3.0 – VMC

Il Conto Termico 3.0, in linea con le precedenti “edizioni”, è una procedura per l’incentivazione fiscale di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Una grande novità del testo contenuto nel DM 7 agosto 2025 riguarda la possibilità di incentivazione della ventilazione meccanica in abbinamento all’intervento di isolamento termico di superfici opache disperdenti. In questo articolo si prova a fare chiarezza su come sia possibile operare in tale ambito.

Ventilazione Meccanica Controllata

I due riferimenti principali sono contenuti nell’articolo 5 “Tipologie di intervento incentivabili”, al comma 1, lettera a) ed all’articolo 6 “Spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo”, al comma 1, lettera a), punto iv.

Essi, rispettivamente, contengono questi riferimenti:

  • isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica”;
  • “l’installazione di sistemi di ventilazione meccanica qualora gli stessi risultino l’unica soluzione tecnica o la più conveniente, a seguito della verifica di formazioni di muffe e condensazioni interstiziali, secondo la UNI EN ISO 13788, così come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015”.

L’articolazione del testo, che associa la ventilazione meccanica ad una soluzione tecnica “unica” o “maggiormente conveniente” nei casi di rischio di formazione di muffe e condensazioni interstiziali, riporta alla memoria i contenuti della FAQ 16D di ENEA che sono stati oggetto di un precedente articolo.

Soggetti e destinazioni d’uso: chi può accedere agli incentivi VMC

I soggetti ammessi ai benefici previsti dal Conto Termico 3.0 sono diversi da quelli interessati dalla procedura “Superbonus 110%” della quale si è parlato ampiamente dal 2020 sino ad oggi. Mentre gli sgravi fiscali al 110% erano destinati all’edilizia residenziale, il nuovo Conto Termico 3.0 è dedicato a:

  • a) amministrazioni pubbliche (sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla lettera n) dell’art. 2, del presente decreto che non svolgono attività di carattere economico);
  • b) soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario di cui alla lettera b), dell’art. 2, del decreto 7 agosto 2025, ossia: gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6.

La Tabella 1 riporta per maggiore semplicità di analisi i dettagli delle categorie catastali sopra menzionate.

Tabella 1– destinazioni d’uso ammesse all’incentivo fiscale previsto dal Conto Termico 3.0.

GRUPPO A
Immobili a destinazione ordinaria (residenziale e uffici)
GRUPPO B
Immobili a destinazione ordinaria (uso pubblico o collettivo)
GRUPPO C
Immobili a destinazione ordinaria (commerciale e pertinenze)
GRUPPO D
Immobili a destinazione speciale (produttivi e commerciali su larga scala)
GRUPPO E
Immobili a destinazione particolare (pubblica utilità)
1
n.a.
Collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme.
Negozi e botteghe, inclusi i locali a piano terra con vetrina su strada
Opifici (fabbriche e stabilimenti).
Stazioni per servizi di trasporto (terrestri, marittimi, aerei).
2
n.a.
Case di cura e ospedali (quando non hanno fine di lucro).
Magazzini e locali di deposito (es. cantine, solai, sottotetti accessibili).
Alberghi, pensioni e villaggi turistici (con fine di lucro).
n.a.
3
n.a.
Prigioni e riformatori.
Laboratori per arti e mestieri.
Teatri, cinema, sale per concerti e spettacoli.
Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (es. carceri, caserme).
4
n.a.
Uffici pubblici.
Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro).
Case di cura e ospedali (con fine di lucro).
n.a.
5
n.a.
Scuole e laboratori scientifici.
Stabilimenti balneari e di acque curative.
Istituti di credito, cambio e assicurazione.
abbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.
6
n.a.
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie (che non hanno fine di lucro).
n.a.
Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro).
n.a.
7
n.a.
Cappelle e oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto.
n.a.
Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze industriali (es. raffinerie, impianti).
Fabbricati destinati all’uso del culto.
8
n.a.
Fabbricati adibiti a cimiteri e pompe funebri (con finiture modeste).
Fabbricati per attività commerciali di grandi dimensioni (es. centri commerciali, grandi magazzini).
Fabbricati e costruzioni nei cimiteri.
9
n.a.
n.a.
Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti (es. discariche).
10
Uffici e studi privati
Immobili per attività agricole con fine di lucro.
NOTE:
> n.a. indica che per quelle categorie catastali non è possibile applicare il Conto Termico 3.0.
> le celle contenenti il simbolo “-” indicano categorie catastali non esistenti. Per esempio il gruppo B si ferma al numero 8.

Dai calcoli tecnici condotti emerge che la presenza della ventilazione meccanica è necessaria per evitare la proliferazione di muffe in prossimità del ponte termico considerato.

Ecco perché gli autori del testo del Conto Termico 3.0 hanno scritto che l’incentivo fiscale può essere concesso nei casi in cui sia previsto l’“isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica”.

L’intervento incentivabile, infatti, riguarderebbe l’isolamento termico del solaio orizzontale per migliorare la trasmittanza del pavimento appoggiato su terreno. Questa nuova struttura isolata, dunque, unitamente ai ponti termici ad essa collegati, deve rispettare le verifiche di legge previste dal DM 26 giugno 2015.

Il solaio in sé non comporta rischio di formazione di condensa e muffe, ma, al contrario, il ponte termico, sì. La verifica termoigrometrica ha dimostrato che l’impiego della VMC risolve il problema di formazione delle muffe e questa deve essere contenuta nella relazione tecnica di progetto.

Si noti che la FAQ 16D di ENEA pubblicata nell’anno 2021 a supporto dell’utilizzo delle procedure di incentivazione fiscale prevista dal Superbonus 110% orientava il calcolo dei termotecnici nella medesima maniera. Per un eventuale approfondimento si rimanda all’articolo seguente.