Nuovo TUIR: professionisti, bonus edilizi e crisi d’impresa
Il nuovo TUIR (D.Lgs. 117/2026) mantiene i pilastri di IRPEF e IRES ma ne razionalizza la struttura, unificando le norme frammentate. Sono in arrivo semplificazioni per la deducibilità dei professionisti, una riorganizzazione dei bonus edilizi e il coordinamento con il Codice della crisi d’impresa.
IRPEF e IRES: cosa cambia con il nuovo TUIR
In generale, il nuovo TUIR (D.Lgs. 117/2026), in vigore dal 1° gennaio 2027, sceglie esplicitamente la linea della continuità con il passato.
Per quanto riguarda l’area delle persone fisiche, rimangono saldi i pilastri tradizionali:
- il presupposto impositivo legato al possesso di redditi in denaro o in natura;
- l’individuazione consolidata dei soggetti passivi (residenti e non residenti);
- la classica suddivisione in sei categorie reddituali (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e diversi);
- i meccanismi base per determinare il reddito complessivo netto.
La vera evoluzione risiede nella ricollocazione sistematica.
Norme sulle detrazioni, sui carichi di famiglia o su crediti d’imposta specifici che prima andavano rintracciate in decine di leggi finanziarie o decreti omnibus esterni sono ora aggregate e coordinate in articoli sequenziali.
Più nello specifico, il documento persegue i seguenti obiettivi definiti dalla delega per la riforma fiscale:
- semplificazione e chiarezza: riunire le norme sparse in un unico “Testo Unico delle imposte sui redditi” per accrescere la conoscibilità delle norme fiscali e la certezza dei rapporti giuridici;
- coordinamento normativo: assicurare il coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti, incluse quelle di recepimento della normativa dell’Unione Europea, migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- individuazione e aggiornamento: individuare puntualmente le norme in vigore organizzandole per settori omogenei e aggiornando i testi precedenti;
- abrogazione: eliminare espressamente le disposizioni che risultano incompatibili con il nuovo assetto o che non sono più attuali.
Bonus edilizi: il nuovo riferimento diventa l’articolo 17
Per professionisti tecnici, imprese e consulenti fiscali la novità di maggiore interesse riguarda la ricollocazione delle norme dedicate al recupero del patrimonio edilizio.
L’attuale articolo 16-bis del TUIR (D.P.R. 917/86) confluisce infatti nel nuovo articolo 17, senza modificare il contenuto della disciplina.
Restano pertanto confermati:
- la detrazione prevista dalla normativa a regime;
- i limiti di spesa stabiliti dalla legge;
- la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali;
- l’elenco degli interventi agevolabili;
- le regole applicabili all’acquisto di immobili ristrutturati;
- il trasferimento della detrazione in caso di vendita dell’immobile o successione.
Anche i commi introdotti negli ultimi anni vengono semplicemente rinumerati, senza alcuna modifica sostanziale.
Analoga operazione interessa la disciplina che limita l’ammontare complessivo delle detrazioni per i contribuenti con redditi più elevati.
L’attuale articolo 16-ter viene infatti trasfuso nel nuovo articolo 18, mantenendo inalterati i meccanismi già in vigore.
Continuano quindi ad applicarsi:
- i limiti alle detrazioni per i redditi superiori a 75.000 euro;
- gli importi massimi differenziati in funzione del reddito;
- i correttivi collegati al numero dei figli fiscalmente a carico;
- le ulteriori riduzioni previste per i redditi più elevati.
Cambiano esclusivamente i riferimenti normativi richiamati nel nuovo Testo Unico.
Nessuna modifica alle agevolazioni edilizie
Uno degli aspetti più importanti del decreto riguarda ciò che non cambia. Il nuovo TUIR non interviene sulle aliquote dei bonus edilizi né modifica le modalità di fruizione delle detrazioni.
Per il biennio 2025-2026 continuano pertanto ad applicarsi le misure previste dalle Leggi di Bilancio, che riconoscono aliquote differenziate tra abitazione principale e altri immobili.
Restano inoltre disciplinati dalle rispettive normative speciali:
- Ecobonus;
- Sismabonus;
- obblighi di asseverazione tecnica;
- comunicazioni all’ENEA;
- adempimenti documentali.
Regimi speciali: cedolare secca, forfetari, impatriati e settori agevolati
La Parte II del nuovo Testo unico raccoglie le discipline speciali applicabili ai fini IRPEF e IRES, riunendo in un quadro più ordinato regimi agevolativi e disposizioni settoriali.
Tra le norme ricondotte nel nuovo impianto figurano quelle relative a:
- cedolare secca sulle locazioni abitative;
- locazioni brevi;
- regime forfetario per lavoratori autonomi;
- tassazione agevolata dei premi di produttività;
- trattamento fiscale delle mance nel settore turistico-alberghiero;
- regime dei lavoratori impatriati;
- agevolazioni per il rientro in Italia di docenti e ricercatori;
- regimi speciali per cooperative, imprese marittime e SIIQ.
La sistemazione organica di queste disposizioni consente agli operatori di individuare più agevolmente le regole applicabili ai diversi regimi fiscali, riducendo il rischio di sovrapposizioni interpretative.
Participation Exemption e dividendi: coordinamento delle regole per società e gruppi
Nel nuovo TUIR trovano una collocazione sistematica anche le disposizioni relative alla Participation Exemption (PEX) e al trattamento fiscale dei dividendi.
La PEX disciplina il regime di parziale esenzione delle plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni, al ricorrere dei requisiti previsti dalla normativa. Il riordino operato dal decreto consente di ricondurre tali regole all’interno del nuovo impianto del Testo unico, assicurando un migliore coordinamento con le altre disposizioni in materia di reddito d’impresa.
Decorrenza: applicazione dal 1° gennaio 2027
Il nuovo TUIR entra in vigore il 4 luglio 2026, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Parte IV).
Tuttavia, le disposizioni del Testo unico si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027.
DECRETO LEGISLATIVO N. 117 DEL 19 GIUGNO 2026
