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POS: Cashback e Lotteria Scontrini

A seguito del parere positivo del Garante per la Privacy sulla bozza del regolamento del MEF, facciamo il punto sulla procedura che verrà adottata a partire dal 1 dicembre 2020 per il rimborso in denaro ai contribuenti che decideranno di effettuare acquisti con carte di credito e bancomat.

Il bonus per i pagamenti elettronici rientra tra le misure volte a disincentivare l’uso del contante e a diffondere i POS; normativamente la misura è stata introdotta da:

  • articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020);
  • articolo 73 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto), in particolar modo con l’aggiunta di due nuovi commi (289-bis e 289-ter).

Il beneficio prevede un rimborso in denaro (“cashback”) a favore dei consumatori che effettuano acquisti nei negozi fisici attraverso strumenti di pagamento elettronici; restano esclusi dal bonus i pagamenti nei negozi online.

In data 13 ottobre 2020 il Garante per la Privacy, ha espresso parere positivo sulla bozza di regolamento del MEF che definisce gli importi dei rimborsi, i periodi di riferimento, le spese ammissibili e le modalità di partecipazione al Programma.

Il regolamento è costituito da 12 articoli e definisce l’intero iter per l’attribuzione di un rimborso in denaro a favore delle persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall’esercizio di una attività d’impresa, arte o professione, effettuano acquisti da esercenti con strumenti di pagamento elettronici.

Il bonus prevede un doppio rimborso:

  1. una restituzione del 10% delle spese relative agli acquisti per un massimo di 1.500 euro a semestre;
  2. un premio semestrale di 1.500 euro per i 100.000 partecipanti che abbiano effettuato il maggior numero di acquisti.

L’adesione al Programma cashback sarà su base volontaria: il contribuente interessato dovrà aderire tramite l’App IO (già utilizzata da coloro che hanno richiesto il “bonus vacanze” e accessibile con identità digitale Spid) o attraverso banche o società che emettono carte di pagamento (issuer). Il contribuente dovrà comunicare il proprio codice fiscale e uno o più strumenti elettronici di cui intende avvalersi per effettuare i pagamenti, dichiarando, al momento della registrazione, di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.

La prima fase del Programma verrà considerata sperimentale e andrà dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020. Durante tale fase sarà permesso anticipare l’attuazione del programma di rimborso, esclusivamente per gli aderenti che abbiano effettuato almeno 10 pagamenti, al fine di ottenere una restituzione fino a 150 euro (il 10% su una spesa massima di 1.500 euro). Il rimborso sarà accreditato sul conto corrente indicativamente nel mese di febbraio 2021.

A regime, il rimborso sarà pari a 1.500 euro per ogni semestre, a patto che durante tale semestre vengano effettuate almeno 50 operazione. I periodi di riferimento sono i seguenti:

  • dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 = rimborso erogato a luglio 2021;
  • dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 = rimborso erogato a gennaio 2022;
  • dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 = rimborso erogato a luglio 2022.

Come già accennato inizialmente, a tale rimborso si aggiungerà anche un “Supercashback”, con due premi annuali pari a 1.500 euro l’uno per i 100.000 contribuenti che effettueranno il maggior numero di pagamenti nel semestre.

In merito ad eventuali reclami da parte dei contribuenti, PagoPA S.p.A. metterà a disposizione un servizio di Help Desk dedicato all’assistenza degli aderenti per tutti gli aspetti relativi alla gestione del profilo utente e ai servizi erogati attraverso l’App IO, incluse eventuali contestazioni in merito alla registrazione delle transazioni effettuate.

La bozza di Regolamento del MEF si chiude con le direttive relative al Trattamento dei dati personali. Innanzitutto sono stati individuati espressamente i ruoli e le responsabilità e le sub-responsabilità dei soggetti coinvolti: il Ministero dell’economia e delle finanze, PagoPA S.p.A., Consap S.p.A. e gli issuer e gli acquirer convenzionati. Poi, sono state introdotte misure per garantire che gli acquirer trasmettano al sistema solamente i dati necessari, limitati alle transazioni effettuate attraverso gli strumenti di pagamento registrati dai soggetti aderenti. Particolare attenzione è stata posta sulle modalità con cui l’App IO e i sistemi con i quali istituti bancari e società che emettono carte di pagamento rendono disponibili agli aderenti gli importi dei rimborsi spettanti e la posizione nella graduatoria, in modo che siano conformi al principio di minimizzazione previsto dal Regolamento Ue sulla privacy (Gdpr). Sono state, infine, previste specifiche misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati, ad esempio per la protezione, mediante funzioni crittografiche non reversibili, degli identificativi degli strumenti di pagamento elettronici.

In conclusione, si ricorda che un mese dopo l’avvio del “Cashback”, prenderà avvio anche la “Lotteria degli scontrini”, inizialmente prevista per il 1 luglio 2020 ma posticipata a 1 gennaio 2021 dall’articolo 141 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio). Per partecipare si dovrà essere maggiorenni e residenti in Italia, e tramite scontrino rilasciato dagli esercenti di importo pari o superiore a 1 euro si potrà concorre all’estrazione di premi annuali, mensili e settimanali.  Ogni acquisto genererà un numero di biglietti “virtuali” che consentiranno la partecipazione alla lotteria: ogni euro speso darà diritto a 1 biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro. Prima dell’emissione dello scontrino il contribuente dovrà chiedere all’esercente di abbinare allo scontrino il proprio “codice lotteria”, cioè il codice alfanumerico che si ottiene accedendo all’area pubblica del “Portale lotteria” (www.lotteriadegliscontrini.gov.it). Come già previsto per il “Cashback” anche in questo caso non rientreranno nella lotteria gli scontrini relativi ad acquisti effettuati online oppure nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.