Credito Imposta

Credito d’imposta 4.0 non decade in caso di continuità aziendale

L’Agenzia valorizza la sostanza economica rispetto alla forma e conferma come l’agevolazione debba continuare a sostenere gli investimenti effettivamente destinati alla crescita delle imprese

Il credito d’imposta per investimenti “transizione 4.0” non viene necessariamente perso quando la società attraversa una fase di crisi, di riorganizzazione o situazioni societarie complesse, purché l’attività aziendale continui effettivamente e non vi sia una finalità liquidatoria.

Lo precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 139 del 10 luglio 2026.

L’Amministrazione finanziaria ha infatti riconosciuto che il beneficio può continuare a maturare e a essere utilizzato quando l’impresa prosegue la propria attività e gli investimenti realizzati restano funzionali allo sviluppo produttivo. Ciò che conta è la sostanza economica dell’operazione e la continuità aziendale, non la mera presenza di vicende societarie straordinarie. Si tratta di un orientamento che rafforza la finalità stessa del Piano “transizione 4.0”, vale a dire incentivare gli investimenti produttivi realmente effettuati dalle imprese.

La vicenda esaminata riguarda una società a conduzione familiare che, tra il 2021 e il 2022, ha effettuato investimenti in sei macchinari Industria 4.0, destinati al potenziamento e alla modernizzazione della propria attività produttiva.

Successivamente, a causa di contrasti tra i soci emersi dopo il passaggio generazionale, la società è entrata in una situazione di stallo gestionale che ha portato il Tribunale a dichiararne lo scioglimento e ad avviare la liquidazione nel 2022, nominando un liquidatore giudiziale.

Nonostante ciò, l’attività aziendale non si è mai interrotta. I soci hanno infatti avviato trattative per separare i due rami di attività facenti capo ai diversi nuclei familiari, raggiungendo nel 2023 un accordo che prevedeva l’affitto dei due rami d’azienda a società di nuova costituzione e, successivamente, una scissione societaria. In conseguenza di tale accordo, nel febbraio 2023 è stato revocato lo stato di liquidazione ed è proseguita regolarmente l’attività d’impresa.

I macchinari acquistati erano entrati in funzione già nel 2021 e nel 2022, ma l’interconnessione al sistema informatico aziendale è avvenuta soltanto nel 2025, a causa delle complesse vicende societarie e dei ritardi nella riorganizzazione e separazione dei sistemi informatici.

Alla luce di questi fatti, la società ha chiesto all’Agenzia delle ntrate di chiarire tre aspetti:

se il credito d'imposta “transizione 4.0” spetti comunque, nonostante il periodo in cui la società è stata in liquidazione
se il beneficio possa essere fruito anche se l’interconnessione dei beni è avvenuta diversi anni dopo l’entrata in funzione
se il credito possa essere utilizzato dalla società che riceverà il ramo d’azienda e i beni agevolati a seguito della scissione.

Il quadro normativo
La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020 (il Bilancio 2021), che ha ridefinito il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi sostituendo il precedente regime introdotto dalla legge n. 160/2019.

Tale normativa rappresenta l’evoluzione delle agevolazioni conosciute come super ammortamento e iper ammortamento e riconosce un credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

L’articolo 1, comma 1051, individua una platea di beneficiari particolarmente ampia, comprendendo tutte le imprese residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni e dal settore di attività. Il comma 1052 prevede, tuttavia, alcune cause di esclusione dal beneficio, tra le quali:

la liquidazione volontaria
il fallimento
la liquidazione coatta amministrativa
il concordato preventivo senza continuità aziendale
le altre procedure concorsuali aventi finalità liquidatoria.

Secondo l’Agenzia delle entrate, però, la norma va interpretata tenendo conto della sua ratio.

L’obiettivo del legislatore non è infatti quello di escludere qualsiasi impresa che attraversi una fase di difficoltà, bensì di evitare che l’incentivo venga riconosciuto a soggetti destinati alla cessazione dell’attività.

Da ciò deriva un principio di carattere generale: le procedure volte al risanamento e alla prosecuzione dell’impresa non risultano incompatibili con il credito d’imposta 4.0.

La continuità aziendale salva il beneficio
La risposta si inserisce in un orientamento consolidato dell’Amministrazione finanziaria. Questa, con la circolare n. 9/2021 aveva già chiarito che l’esclusione riguarda le procedure liquidatorie, mentre con la risposta n. 719/2021 aveva affermato che l’accesso ad accordi di ristrutturazione non comporta la perdita del beneficio quando è prevista la continuità aziendale.

Lo stesso principio è stato ribadito dalla circolare n. 1/2025 in tema di super deduzione per le nuove assunzioni, nella quale l’Agenzia ha evidenziato che gli incentivi restano accessibili nell’ambito di procedure di risanamento aziendale.

Quindi, un’impresa che continua a operare, investire e produrre può conservare il diritto alle agevolazioni, anche se attraversa fasi di crisi o di riorganizzazione.

Quando si può utilizzare il credito
Un secondo aspetto affrontato dalla risposta riguarda il momento di utilizzo del credito. L’articolo 1, comma 1059, del Bilancio 2021 distingue tra:

momento di effettuazione dell'investimento
entrata in funzione del bene
interconnessione del bene.

Le circolari nn. 4/2017 e 9/2021 hanno chiarito che la spettanza del beneficio dipende dalla corretta effettuazione dell’investimento, mentre la possibilità di utilizzare il credito è collegata all’entrata in funzione e, per i beni industria 4.0, alla successiva interconnessione. In presenza di un disallineamento temporale, l’impresa può iniziare a utilizzare il credito nella misura ordinaria dall’anno di entrata in funzione del bene, rinviando la quota maggiorata al momento dell’interconnessione.

Interconnessione tardiva: attenzione alle motivazioni
La risposta 139 affronta anche una situazione molto frequente nella pratica, cioè l’interconnessione realizzata diversi mesi o addirittura anni dopo l’entrata in funzione del bene. Richiamando la risposta n. 34/2024, l’Agenzia chiarisce che l’interconnessione tardiva è ammissibile purché sia giustificata da condizioni oggettive e documentabili. Non è invece consentito rinviare l’interconnessione per mere scelte discrezionali o per finalità strumentali. Le imprese devono quindi conservare adeguata documentazione che dimostri le ragioni tecniche, organizzative o informatiche che hanno determinato il ritardo.

Il credito segue il ramo d’azienda nelle scissioni
L’ultimo chiarimento riguarda le operazioni straordinarie. In linea generale, il credito d’imposta per investimenti ha natura soggettiva e appartiene al soggetto che ha effettuato l’investimento. La prassi dell’Agenzia delle entrate ha, però, da tempo riconosciuto alcune ipotesi nelle quali il beneficio può trasferirsi ad altro soggetto, come avviene nelle fusioni, nelle successioni e nelle scissioni.

Richiamando le circolari nn. 9/2021 e 8/2019, l’Amministrazione conferma che il credito può essere utilizzato dalla società beneficiaria della scissione quando viene trasferito un ramo d’azienda che comprende anche i beni agevolati.

La ragione è che l’investimento continua a essere utilizzato all’interno dello stesso complesso produttivo e non viene meno la finalità economica dell’agevolazione.

In buona sostanza, la risposta in argomento offre tre indicazioni di particolare interesse per le imprese:

il credito d'imposta 4.0 non viene meno in presenza di situazioni di crisi quando è garantita la continuità aziendale
l’interconnessione può avvenire anche successivamente all’entrata in funzione del bene, purché il ritardo sia adeguatamente giustificato
nelle operazioni di scissione e nei trasferimenti di ramo d’azienda il credito può seguire il complesso aziendale che comprende gli investimenti agevolati.