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Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo: il Consiglio di Stato cambia le regole di valutazione

Studio Cristofaro | Commercialisti, Revisori Legali e Consulenti in Innovazione

La sentenza n. 5627 del 14 luglio 2026 del Consiglio di Stato segna un importante punto di svolta nella qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo. Stop all’applicazione retroattiva dei criteri del Manuale di Frascati 2015: si aprono nuove prospettive per la difesa delle imprese, il riesame delle certificazioni e la gestione dei contenziosi tributari.

Una pronuncia destinata a incidere sulle contestazioni dei crediti R&S

La sentenza n. 5627/2026 del Consiglio di Stato, Sezione VI, rappresenta un significativo sviluppo giurisprudenziale nella complessa materia dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Il principio affermato dai giudici amministrativi è particolarmente rilevante: la qualificazione delle attività agevolabili deve essere effettuata applicando la disciplina vigente nell’annualità in cui sono state realizzate, senza introdurre retroattivamente requisiti previsti da disposizioni successive.

In particolare, per gli investimenti effettuati nel periodo 2015–2019, regolati dall’art. 3 del D.L. 145/2013, non è legittimo utilizzare automaticamente i cinque criteri del Manuale di Frascati 2015 come requisiti normativi vincolanti.

La decisione assume particolare importanza per le imprese che hanno ricevuto atti di recupero dei crediti R&S e per quelle interessate dalle procedure di certificazione disciplinate dall’art. 23 del D.L. 73/2022.

Il principio fondamentale: la ricerca e sviluppo va valutata secondo la normativa dell’epoca

Uno degli aspetti più controversi delle verifiche fiscali sui crediti R&S riguarda l’utilizzo dei cinque requisiti previsti dal Manuale di Frascati 2015:

  • Novità;
  • Creatività;
  • Incertezza scientifica o tecnologica;
  • Sistematicità;
  • Trasferibilità e riproducibilità dei risultati.

Secondo l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, l’applicazione vincolante di tali parametri, come recepiti nella disciplina introdotta dalla Legge 160/2019, riguarda il nuovo quadro normativo applicabile dal periodo d’imposta 2020.

Per le annualità precedenti occorre invece fare riferimento all’art. 3 del D.L. 145/2013 e al decreto attuativo del 27 maggio 2015.

Questa distinzione è fondamentale.

Un progetto sviluppato nel 2016, 2017 o 2018 non può essere giudicato automaticamente utilizzando condizioni normative introdotte successivamente.

La precedente disciplina comprendeva, tra le attività potenzialmente agevolabili, anche la ricerca industriale finalizzata al miglioramento significativo di prodotti, processi e servizi esistenti, nonché determinate attività di sviluppo sperimentale.

Rimanevano invece escluse le modifiche ordinarie, periodiche o meramente routinarie.

La sentenza non determina quindi il riconoscimento indiscriminato dei crediti d’imposta, ma impone una corretta ricostruzione delle condizioni di accesso al beneficio, evitando interpretazioni retroattive eccessivamente restrittive.

Ricorsi tributari R&S: nuove prospettive di difesa per le imprese

La pronuncia assume particolare rilevanza nel contenzioso tributario relativo al recupero dei crediti ricerca e sviluppo.

Numerosi atti di recupero sono stati motivati dall’Amministrazione finanziaria contestando l’assenza di novità assoluta, il mancato avanzamento delle conoscenze scientifiche o tecnologiche oppure l’insufficiente rispetto dei criteri del Manuale di Frascati 2015.

Alla luce della sentenza, per i crediti maturati nel periodo 2015–2019 diventa essenziale verificare se le contestazioni siano state formulate attraverso un’applicazione retroattiva di tali parametri.

Tra gli aspetti da approfondire rientrano:

  • La corretta individuazione della normativa applicabile al periodo d’imposta.
  • La legittimità dei criteri tecnici adottati dall’Amministrazione finanziaria.
  • La qualificazione delle attività concretamente svolte dall’impresa.
  • L’adeguatezza della motivazione dell’atto di recupero.
  • La corretta ripartizione dell’onere probatorio.
  • La distinzione tra crediti non spettanti e crediti inesistenti, anche ai fini del regime sanzionatorio e dei termini applicabili.

La sentenza può quindi costituire un importante riferimento interpretativo per i ricorsi pendenti e per la predisposizione di nuove difese, fermo restando che ogni controversia richiede una valutazione specifica dei fatti, degli atti notificati e delle prove disponibili.

Studio Cristofaro, specializzato nell’assistenza e nella difesa tributaria, affianca le imprese nella valutazione degli atti di recupero e nella predisposizione di strategie difensive fondate sull’analisi congiunta della normativa fiscale, della documentazione tecnica e della giurisprudenza.

Certificazioni R&S: necessario distinguere le annualità precedenti al 2020

La decisione del Consiglio di Stato presenta importanti implicazioni anche per il sistema delle certificazioni introdotto dall’art. 23 del D.L. 73/2022.

La procedura è stata istituita per consentire alle imprese, alle condizioni previste dalla normativa, di ottenere una certificazione sulla qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Il legislatore ha previsto la possibilità di certificare anche le attività riconducibili all’art. 3 del D.L. 145/2013.

Da qui nasce un’esigenza operativa fondamentale: il certificatore deve applicare un’analisi coerente con la disciplina vigente nell’annualità oggetto di verifica.

Per i progetti sviluppati nel periodo 2015–2019 è pertanto necessaria una ricostruzione tecnica e giuridica specifica, evitando l’applicazione indistinta delle condizioni introdotte dal 2020.

La certificazione deve essere sostenuta da una documentazione adeguata, capace di dimostrare le attività effettivamente svolte, gli obiettivi perseguiti, le problematiche affrontate, i risultati ottenuti e la loro riconducibilità alle fattispecie agevolabili.

Certificazioni respinte: possibile riesame dei provvedimenti MIMIT

Un ulteriore elemento riguarda le certificazioni che hanno ricevuto un provvedimento negativo da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Quando il diniego è fondato prevalentemente sull’assenza dei requisiti del Manuale di Frascati 2015, nonostante le attività si riferiscano alle annualità precedenti al 2020, potrebbe essere opportuno esaminare nuovamente la motivazione ministeriale.

A seconda delle circostanze, possono essere valutati:

  • Un’istanza motivata di riesame in autotutela.
  • L’impugnazione del provvedimento nei termini di legge.
  • L’integrazione della documentazione tecnico-scientifica.
  • Una nuova analisi della qualificazione delle attività secondo la disciplina applicabile.

Occorre precisare che la sentenza non produce automaticamente l’annullamento di tutti i dinieghi precedentemente adottati.

Tuttavia, costituisce un riferimento giurisprudenziale di particolare interesse per verificare la legittimità delle motivazioni utilizzate nei singoli procedimenti.

Linee guida MIMIT: verso un aggiornamento dei criteri di certificazione?

Le Linee guida approvate con decreto direttoriale MIMIT del 4 luglio 2024 rappresentano un riferimento operativo per l’attività dei certificatori.

La sentenza n. 5627/2026 evidenzia tuttavia la necessità di distinguere con maggiore precisione i parametri applicabili alle diverse discipline agevolative.

Per le annualità 2015–2019, il Consiglio di Stato richiama anche la rilevanza del precedente contesto interpretativo, compresi il Manuale di Oslo e il Manuale di Frascati 2002.

Il punto non consiste nell’escludere qualsiasi valutazione tecnica, ma nel non trasformare in requisiti retroattivamente vincolanti parametri che hanno assunto una diversa rilevanza normativa soltanto successivamente.

Un chiarimento ministeriale potrebbe quindi contribuire a uniformare le procedure e ridurre il rischio di valutazioni contrastanti.

Studio Cristofaro: assistenza specialistica nei crediti R&S e supporto ai certificatori MIMIT

La crescente complessità delle agevolazioni fiscali per la ricerca e sviluppo richiede competenze che integrino fiscalità, revisione legale, innovazione tecnologica e diritto tributario.

Studio Cristofaro opera in questo ambito offrendo assistenza specialistica alle imprese e supporto professionale ai soggetti iscritti all’Albo dei certificatori riconosciuti dal MIMIT.

L’attività dello Studio, attraverso le competenze dei Dottori Commercialisti, Revisori Legali e professionisti dell’innovazione, si sviluppa su due principali direttrici.

1. Difesa tributaria e contenzioso sui crediti R&S

Studio Cristofaro assiste le imprese nella verifica della legittimità delle contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, attraverso:

  • Analisi degli atti di recupero e degli avvisi di accertamento.
  • Valutazione dei processi verbali di constatazione e degli schemi d’atto.
  • Esame delle relazioni tecniche e della documentazione progettuale.
  • Verifica dei criteri normativi e interpretativi utilizzati dall’Amministrazione.
  • Predisposizione dei ricorsi dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria.
  • Assistenza nei procedimenti di contraddittorio e nella gestione delle controversie.

L’obiettivo è costruire una difesa fondata su elementi documentali, tecnici e giuridici verificabili, con particolare attenzione alla disciplina applicabile all’annualità contestata.

2. Consulenza e supporto alle certificazioni R&S

Studio Cristofaro offre inoltre un servizio di consulenza specialistica a supporto dei certificatori iscritti all’Albo MIMIT e delle imprese interessate alla certificazione delle attività di ricerca e sviluppo.

Le attività comprendono:

  • Due diligence preliminare dei progetti agevolati.
  • Ricostruzione della normativa applicabile alle singole annualità.
  • Supporto alla predisposizione dei fascicoli documentali.
  • Analisi dei costi e della loro tracciabilità contabile.
  • Verifica della coerenza tra documentazione tecnica, fiscale e amministrativa.
  • Supporto alla redazione delle relazioni e alla gestione delle richieste di integrazione.
  • Valutazione dei rischi fiscali e delle eventuali criticità delle certificazioni.

Il supporto professionale dello Studio non sostituisce l’attività, le valutazioni e le responsabilità riservate ai certificatori abilitati dal MIMIT, ma contribuisce a rafforzare la qualità documentale, la coerenza normativa e la solidità delle analisi poste alla base delle procedure.

Una nuova opportunità per verificare i crediti R&S del passato

La sentenza del Consiglio di Stato impone una riflessione più ampia sulla gestione dei crediti ricerca e sviluppo relativi alle annualità precedenti al 2020.

Le imprese che hanno subito contestazioni, ricevuto dinieghi di certificazione oppure intendono verificare la propria posizione fiscale dovrebbero esaminare con attenzione la compatibilità dei criteri utilizzati dagli organi di controllo con la normativa effettivamente vigente.

La corretta qualificazione delle attività agevolate, l’analisi della documentazione e la scelta della strategia procedimentale o processuale costituiscono elementi determinanti per tutelare i diritti delle imprese.

Studio Cristofaro mette a disposizione competenze specialistiche in materia di contenzioso tributario, revisione legale e agevolazioni per ricerca e sviluppo, offrendo un’assistenza integrata alle imprese e ai professionisti coinvolti nelle procedure di certificazione.

Hai ricevuto una contestazione sul credito Ricerca e Sviluppo?

Studio Cristofaro può effettuare una valutazione tecnico-tributaria del provvedimento, verificare la corretta applicazione della normativa e individuare eventuali presupposti per una strategia difensiva.

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Analisi, tutela e consulenza specialistica per la ricerca e sviluppo delle imprese.


Approfondimento a cura di Studio Cristofaro.

Riferimenti principali: Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 5627 del 14 luglio 2026; art. 3 D.L. 145/2013; D.M. 27 maggio 2015; art. 1, commi 198 e seguenti, Legge 160/2019; art. 23 D.L. 73/2022; D.P.C.M. 15 settembre 2023; Linee guida MIMIT del 4 luglio 2024.