Controllo della Srl, soci “familiari” e regime forfettario
Caso di una Srl partecipata da 4 soci, tutti familiari, ciascuno con una quota del 25%; in questo caso e salvo che non siano rinvenibili le specifiche situazioni individuate dalle norme, ciascuno dei soci può accedere al regime forfettario con una propria partita Iva individuale.
A seguito delle modifiche introdotte all’impianto normativo della L. 190/2014, la partecipazione in una Srl può costituire, a determinate condizioni, una causa di esclusione dal c.d. “regime forfettario”.
L’articolo 1, comma 57, L. 190/2014 stabilisce, infatti, che non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che “(…) controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata (…), le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (…)”.
A tal fine va premesso che l’esclusione dal regime forfettario in discussione scatta solo nel caso di presenza congiunta dei due seguenti requisiti:
- sussistenza di una situazione di controllo, diretto o indiretto, della Srl; e
- attività svolta dalla Srl “controllata” che sia direttamente o indirettamente riconducibile a quella esercitata dal socio con la propria ditta individuale (impresa o libera professione).
Fermo restando che non creano situazioni di incompatibilità le partecipazioni in s.p.a., in s.a.p.a. e/o in società cooperative, la ratio della causa di esclusione in commento è stata evidenziata nella relazione illustrativa che ha accompagnato la Legge di bilancio 2019 ed è individuabile nell’intento “(…) di evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte (…)”.
Entrando nel merito dell’esame della norma, giova innanzitutto evidenziare che, diversamente da quanto previsto per le società di persone, nel caso delle Srl il testo normativo non parla di detenzione di partecipazioni ma semplicemente di “controllo diretto o indiretto”; in linea teorica, quindi, basta il solo “controllo di fatto” della Srl, anche senza essere soci di quest’ultima, per verificarsi la causa di esclusione dal regime forfettario (sempre che sia soddisfatto anche il secondo dei due requisiti previsti).
In assenza di indicazioni ufficiali va rilevato che, nell’ordinamento italiano, la nozione di “controllo” è rinvenibile nell’art. 2359, comma 1, cod. civ., a mente del quale sono considerate società controllate:
- le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (controllo di diritto);
- le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominantenell’assemblea ordinaria (controllo di fatto);
- le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (controllo di fatto).
Il comma 2 della richiamata disposizione stabilisce, inoltre, che “(…) ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta (…)” mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Come si potrà notare, l’articolo 2359 cod. civ. citato fa riferimento al controllo di società da parte di altre società; nel caso del regime forfettario, invece, la verifica del controllo va fatta in capo alla persona fisica che vuole accedere al predetto regime con la propria partita Iva individuale.
Pertanto, ai fini che qui interessano, si può integrare il richiamo operato all’articolo 2359 cod. civ. con quanto previsto dall’articolo 23 D.Lgs. 385/1993 (c.d. “Testo Unico Bancario” – T.U.B.), secondo cui “(…) il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice Civile (…)”.
Dunque, alla luce di quanto precede, a parere di chi scrive, la presenza di un legame familiare tra i soci non è, di per sé, elemento sintomatico della sussistenza di una situazione di controllo “di fatto” da parte di uno di questi né di un’interposizione di persona.
Caso di una Srl partecipata da 4 soci, tutti familiari, ciascuno con una quota del 25%; in questo caso e salvo che non siano rinvenibili le specifiche situazioni individuate dalle norme, ciascuno dei soci può accedere al regime forfettario con una propria partita Iva individuale.
Naturalmente l’Amministrazione finanziaria potrà, dal canto suo, ricorrere a tutti i suoi poteri di indagineper dimostrare, caso per caso, che esistono gli elementi del “controllo diretto o indiretto” della Srl.
Non si può, quindi, trarre una regola generale, valevole per tutte le situazioni ma non sembrano esservi neanche delle esclusioni automatiche dal regime forfettario per il titolare di partita Iva che sia socio, insieme ad altri familiari, di una Srl.
