Contributi

Detassazione delle plusvalenze su partecipazioni in start up e pmi innovative

Il Sostegni bis pubblicato in GU del 25 maggio prevede agevolazioni per gli investimenti in start up innovative e in PMI. Accordata una detassazione delle plusvalenze

Con l’art 14 rubricato “Tassazione capital gain start up innovative” contenuto nel Decreto Sostegni bis pubblicato il GU n 123 del 25 maggio 2021 si prevede  un’agevolazione temporanea per gli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società, qualificate come start up innovative, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 o come PMI innovative, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015. acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale.

Le plusvalenze, di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c -bis ), del testo unico delle imposte sui redditi, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale delle Start Up e delle PMI (piccole e medie imprese) innovative acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni, non sono soggette a imposizione.

Viene prevista anche l’esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società qualificate:

  • come start up innovative
  • o come PMIinnovative

acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni.

Sono inoltre esenti dalle imposte sui redditi, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale, da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale. In questo caso, l’agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

  • le azioni o quote di partecipazione in società commerciali residenti e non residenti devono essere state acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
  • le plusvalenze realizzate devono essere reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
  • il reinvestimento deve avvenire entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.

L’obbligo di reinvestimento è previsto per le plusvalenze realizzate, pertanto, la sottoscrizione di capitale sociale deve essere fatta in denaro.