Manovra 2026, stretta su PEX e dividendi tra imprese
Con l’approvazione della legge di bilancio 2026 è stato definito l’inasprimento del regime pex e della tassazione dei dividendi tra imprese. Rispetto alla versione originaria contenuta nella versione bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato il 22 ottobre, i casi di maggior tassazione sono stati ridotti.
La modifica definitiva è la seguente.
L’articolo 87 del TUIR riferito alle plusvalenze in regime pex prevede che, in aggiunta agli altri requisiti, al fine di tassare esclusivamente il 5% della plusvalenza realizzata in conseguenza della cessione di azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell’articolo 5 del TUIR, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell’articolo 73 del citato testo unico, comprese quelle non rappresentate da titoli, è necessario che la partecipazione diretta al capitale sia non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
I due limiti, quello in percentuale e quello in valore, sono alternativi, sicché per la fruizione del regime pex è sufficiente il superamento di uno solo dei due.
Occorre precisare che, ai fini del calcolo della percentuale di partecipazione al capitale, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.
Il limite di valore (500.000 euro) va determinato secondo le regole per quantificare il costo fiscale della partecipazione.
La nuova tassazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alle cessioni che riguardano titoli e strumenti finanziari similari alle azioni acquisiti o sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2026. A tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i con-tratti sottoscritti in data meno recente (criterio f.i.f.o.).
Per quanto concerne la tassazione dei dividendi percepiti in regime di impresa, il nuovo testo dell’articolo 59 del TUIR stabilisce che la non partecipazione alla determinazione del reddito nella misura del 95% di quanto percepito, ovvero del 60%, 50,28% o 41,86% in caso di soggetti IRPEF, ricorre nelle medesime ipotesi alternative sopra citate in relazione alla tassazione delle plusvalenze di cui all’articolo 87 del TUIR.
La nuova disciplina della tassazione dei dividendi si applica alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1°gennaio 2026. L’assunzione di una delibera entro il 31 dicembre 2015, pertanto, consente di evitare l’inasprimento introdotto con la legge di bilancio 2026.
La descritta operazione appare quale comportamento legittimo secondo quanto riportato nell’atto di indirizzo MEF del 27/2/2025, in base al quale “non configura abuso del diritto il comportamento che il contribuente abbia adottato, rispettando lettera e ratio delle norme, in vista del futuro riconoscimento di un vantaggio tributario”.
Sul punto, tuttavia, è opportuno ricordare quanto indicato dall’Agenzia in ordine alle delibere adottate per non transitare nel nuovo regime dei dividendi delle persone fisiche (comma 1006 della legge 205/2017). Il principio di diritto 3/2022 ipotizzò possibili contestazioni di simulazione nel caso in cui le delibere stabiliscono termini di pagamento ultrannuali.
Infine, si evidenzia che nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni sopra descritte.
