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Reati tributari e responsabilità persone giuridiche

L’Articolo 39 del DL 124/19 ha aggiornato il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e introdotto una nuova disciplina della confisca penale e la responsabilità amministrativa degli enti/persone giuridiche ed associazioni non riconosciute per la violazione di norme in materia tributaria, con la possibilità di aggredire il patrimonio degli stessi attraverso gli strumenti del sequestro e della confisca, anche per equivalente, eliminando la casistica che vedeva tali soggetti esentati da illeciti tributari.

Quindi, quando dalla condotta illecita di soggetti apicali dell’ente o di loro sottoposti la persona giuridica abbia tratto benefìcio dalla consumazione di reati che ledono gli interessi erariali in materia di imposta sul valore aggiunto e/o in materia di imposta sui redditi, nei confronti dell’ente o persona giuridica comunque denominata e delle associazioni non riconosciute si applicano le sanzioni pecuniarie dipendenti da reato come previste dall’introdotto articolo 25-quinquiesdecies.

La nuova formulazione estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche a chi:

  • si avvalga in dichiarazione di altri mezzi fraudolenti (reato di cui all’art. 3, Dlgs. n. 74/2000);
  • emetta fatture per operazioni inesistenti (art. 8);
  • occulti o distrugga le scritture contabili al fine di evadere le imposte (art. 10);
  • alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti idonei a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva da aperte dell’erario (art. 11).

Restano fuori solo i reati meno gravi, in quanto connotati dall’assenza di condotte fraudolente, come:

  • dichiarazione infedele di cui all’art. 4;
  • omessa dichiarazione di cui all’art. 5;
  • omesso versamento di cui agli articoli 10-bise 10-ter;
  • omesso versamento mediante indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del Dlgs. n. 74/2000.

Dunque, si prevede l’inserimento nel Dlgs. n. 231/2001 dell’art. 25-quinquiesdecies, ai sensi del quale, in relazione alla commissione dei suddetti delitti, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino cinquecento quote (che si riduce a 400 per i casi di occultamento delle scritture contabili sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).

L’ente andrà esente da responsabilità nell’ipotesi in cui provi che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi ovvero nel caso in cui le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione. In mancanza dell’adozione di tali modelli la responsabilità amministrativa ex 231 è invece sempre sussistente.

In conclusione, le imprese saranno chiamate ad aggiornare i propri modelli organizzativi, attraverso la previsione di un efficace sistema di gestione del c.d. rischio fiscale. Va detto, tuttavia, che, a ben vedere, le imprese, anche prima del d.l. 124/19, erano chiamate a monitorare tale tipologia di rischio.