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Patent box: agevolazione fiscale con tassazione al 50%

l’agevolazione fiscale per redditi derivanti dall’uso di beni immateriali

L’agevolazione consiste nella detassazione di tali redditi i quali non concorrono alla formazione del reddito  complessivo per il 50% del relativo ammontare; la detassazione è ridotta al 30% per il periodo d’imposta 2015 e al 40% per il periodo d’imposta 2016, mentre solo dal 2017 in poi tale detassazione è tornata a regime nella misura del 50%.

Possono esercitare l’opzione i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’utilizzo dei beni.

L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

L’opzione sui marchi d’impresa esercitata per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 ha durata pari a cinque periodi d’imposta ovvero, se inferiore, fino al 30 giugno 2021 e non è rinnovabile.

L’art. 1, dal comma 37 al comma 45, della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo regime opzionale, detto “Patent box” per la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali, quali know-how, marchi e brevetti.

Questo regime agevolato, che ha principalmente l’obiettivo di favorire l’investimento delle imprese in attività di ricerca e sviluppo, è stato poi oggetto di modifiche sia ad opera del D.L. n. 3/2015 che della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), mentre le disposizioni attuative della disciplina sono state emanate con decreto ministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico in data 30 luglio 2015.

Il patent box è stato rivisto nuovamente nel 2017.

In attuazione dell’art. 56 del D.L. 50/2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018 il decreto 28 novembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, che prevede la revisione del regime di tassazione agevolata dei redditi, anche detto Patent Box, derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali disegni e modelli; tale provvedimento,  introdotto in attuazione degli impegni assunti dall’Italia in sede OCSE, sostituisce il precedente decreto del 30 luglio 2015.

Cerchiamo di capire per passi cos’è il Patent box e come funziona analizziamo le principali caratteristiche del regime e osservando in particolar modo:

  • chi sono i soggetti che possono accedere all’agevolazione;
  • l’ambito di applicazione e il meccanismo della tassazione;
  • la modalità e la durata dell’opzione.

Patent box come funziona? Soggetti beneficiari e soggetti esclusi

Possono optare per il regime agevolato in esame tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa a prescindere dalla forma giuridica (imprenditori individuali, società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.), società di persone (S.n.c., S.a.s), società cooperative, società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati che esercitano attività commerciali…), dalle dimensioni e dal regime contabile adottato.

E’  necessario invece che tali soggetti svolgano attività di ricerca e sviluppo finalizzati alla produzione di determinati beni immateriali, sia internamente o mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati.

Anche le società e gli enti non residenti in Italia possono accedere all’agevolazione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali:

  • sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
  • con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Sono escluse invece le società fallite, in liquidazione coatta, e le società assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, oltre che i lavoratori autonomi ed i soggetti che determinano il reddito secondo criteri forfetari.

Definizione di bene immateriale e come funziona la tassazione agevolata

La tassazione agevolata è applicabile ai redditi derivanti dall’utilizzo, diretto o indiretto, di:

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • marchi d’impresa (registrati o in corso di registrazione); [eliminazione dalla lista dei beni agevolabili nel 2017
  • disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
  • processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;
  • utilizzo congiunto di due o più dei suddetti beni immateriali, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.

Tassazione agevolata patent boxL’agevolazione consiste nella detassazione di tali redditi i quali non concorrono alla formazione del reddito  complessivo per il 50% del relativo ammontare; la detassazione è ridotta al 30% per il periodo d’imposta 2015 e al 40% per il periodo d’imposta 2016, mentre solo dal 2017 in poi tale detassazione è tornata a regime nella misura del 50%.

L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile.

Per l’effettiva quantificazione del beneficio è necessario determinare innanzitutto la quota di reddito derivante dall’utilizzo dell’immobilizzazione immateriale:

  • in caso di utilizzo indiretto (concessione in uso a soggetti terzi) il reddito è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso del bene al netto dei costi fiscalmente rilevanti;
  • nel caso di utilizzo diretto è necessario individuare il contributo economico che tale bene ha apportato al reddito complessivo dell’impresa. Il reddito  deve essere individuato attraverso la cosiddetta procedura di “ruling” la quale prevede la determinazione in via preventiva ed in contradditorio con l’Agenzia delle Entrate dell’ammontare dei componenti positivi di reddito (impliciti, derivanti dall’utilizzo diretto dei beni immateriali) e dei criteri per l’individuazione dei relativi componenti negativi.

In secondo luogo è necessario calcolare la quota di reddito agevolabile, a cui applicare la percentuale di detassazione, sulla base del rapporto tra:

  • i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale oggetto dell’agevolazione;
  • i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.

Individuato così il reddito agevolabile sarà infine possibile calcolare la detassazione con le percentuali precedentemente indicate (30% per il 2015, 40% per il 2016 e 50% per il 2017).

Patent box come funziona: Modalità, durata e decorrenza dell’opzione

L’opzione per la tassazione agevolata ha una durata pari a cinque periodi d’imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.

Per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, quindi per gli anni 2015-2016, le imprese devono trasmettere telematicamente l’opzione, utilizzando l’apposito modello, indicando i dati anagrafici e l’anno da cui decorre il regime; l’opzione riguarda il periodo d’imposta nel corso del quale essa è comunicata ed i successivi quattro.

Dal 2017, invece, l’opzione potrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi (utilizzando, per il 2017, l’Unico 2018) e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce.

L’esercizio dell’opzione è rilevante oltre che per la determinazione del reddito complessivo ai fini IRES ed IRPEF, anche a fini della determinazione del valore della produzione IRAP.

Patent box 2018: le novità

Allo scopo di allineare la disciplina del patent box alle linee guida OCSE il D.M. 28.11.2017, sono state introdotte le seguenti novità:

  • l’eliminazione dei marchi d’impresa dall’alveo dei beni immateriali agevolabili, a partire dalle domande presentate successivamente al 31 dicembre 2016;
  • l’introduzione di disposizioni di coordinamento per tener conto della soppressione dall’agevolazione in esame dei marchi e la disciplina del periodo transitorio (“grandfathering”) per tali beni soppressi;
  • l’individuazione delle modalità di scambio spontaneo di informazioni fiscali con riferimento alle opzioni Patent Box esercitate per i marchi d’impresa con le amministrazioni fiscali dei Paesi esteri in cui risiede la controllante del soggetto italiano o in cui hanno sede le società del gruppo che hanno pagato royalties al soggetto italiano.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha quindi previsto, con il D.M. in esame, l’esclusione dei marchi d’impresa dall’ambito oggettivo di applicazione del regime di tassazione agevolata dei redditi con riferimento alle opzioni esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.

Il provvedimento chiarisce, inoltre, che le opzioni esercitate per i due periodi d’imposta successivi al 31.12.2014 (2015 e 2016, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) aventi per oggetto i marchi d’impresa (sia registrati che in corso di registrazione) restano in vigore per cinque periodi d’imposta, con una valenza che non può, tuttavia, andare oltre il 30 giugno 2021.

In merito infine all’ultima novità introdotta dal D.M. viene previsto che per i paesi con i quali è in vigore uno strumento giuridico internazionale che consente lo scambio di informazioni e che sono membri dell’“Inclusive Framework on BEPS” (oltre 100 paesi), l’Agenzia delle Entrate deve comunicare alle amministrazioni fiscali dei paesi di residenza fiscale delle società controllanti e controllate il nominativo di ciascun soggetto che ha esercitato l’opzione per i marchi di impresa.

I nominativi devono essere comunicati entro tre mesi dalla ricezione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di cui è stata fruita l’agevolazione derivante dall’utilizzo dei marchi; tale iniziativa ha lo scopo di contrastare i fenomeni di elusione ed evasione fiscale conseguenti alla possibilità di trasferire artificiosamente redditi verso paesi a bassa fiscalità.

Ruling

In determinati casi la legge richiede l’attivazione di un ruling, per poter accedere al beneficio fiscale. Nell’accordo di ruling sono definiti i metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito o dei proventi derivanti da utilizzo indiretto. Il ruling è obbligatorio in caso di utilizzo diretto del bene immateriale, e facoltativo in caso di uso indiretto nell’ambito di operazioni infragruppo.