La disciplina transitoria tra Conto Termico 2.0 e Conto Termico 3.0
Uno dei passaggi più delicati delle Regole Applicative riguarda la disciplina transitoria, collocata esattamente nel punto di frizione tra il regime previgente e quello nuovo.
Le Regole chiariscono innanzitutto che, per gli interventi ammissibili al D.M. 16 febbraio 2016 e realizzati entro il 25 dicembre 2025, continua ad applicarsi il Conto Termico 2.0, a condizione che i lavori siano conclusi entro tale data e che la richiesta di accesso agli incentivi venga trasmessa entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi.
Analoga logica di salvaguardia viene applicata alle Pubbliche Amministrazioni che abbiano presentato istanza di prenotazione prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto e per le quali, alla data del 25 dicembre 2025, sia ancora in corso la fase di qualifica da parte del GSE.
Più articolata è la disciplina prevista per le imprese e per gli ETS economici.
Per gli interventi i cui lavori siano stati avviati dal 7 agosto 2025 e non ancora conclusi alla data del 25 dicembre 2025, le Regole consentono l’invio della richiesta preliminare di accesso agli incentivi, prevista dall’art. 25, comma 3, del decreto.
In attesa dell’entrata in esercizio del nuovo Portaltermico, tale richiesta dovrà essere trasmessa via PEC, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle Regole Applicative. È una soluzione tampone, pensata per evitare il blocco delle iniziative in corso, ma che conferma come l’avvio di un nuovo incentivo avvenga spesso in una fase di transizione complessa, nella quale convivono regimi diversi e procedure ancora parzialmente provvisorie