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Pace fiscale: Rottamazione quater

Nel Decreto Sostegni (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19), approvato in CdM il 19 marzo, tra le misure di pace fiscale di cui all’articolo 4 c’è anche una sanatoria degli avvisi bonari a carico delle Partite IVA che, a causa della crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19, hanno perso oltre il 30% del proprio giro d’affari e che si trovano con importi non pagati o pagati solo in parte di tributi e contributi previdenziali.

Rottamazione quater sui tributi e contributi 2017-2018 di Partite IVA con perdite di fatturato del 30%: definizione agevolata e e nuove scadenze.

Non si tratta però di una rottamazione-quater a maglie larghe, anzi. La definizione agevolata è limitata alle comunicazioni di irregolarità emerse tramite controlli automatizzati e relative ai periodi di imposta 2017-2018 elaborate entro il 2020 e non notificate a causa della sospensione della riscossione oppure quelle che saranno predisposte entro il 2021.

Il saldo e stralcio, accanto allo stralcio totale ed automatico delle mini cartelle fino a 1.000 euro, è sicuramente la novità più rilevante della complessa normativa che compone il progetto della pace fiscale.

Consiste nella possibilità di pagare il debito maturato tra il 2000 e il 2017 con tre diverse aliquote, dal 16% al 35% in base al valore dell’ISEE presentato. Di seguito approfondiremo come funziona e quali sono i requisiti per accedere al condono dei debiti fiscali.

In merito alla pace fiscale ricordiamo inoltre che con il Decreto Legge semplificazioni sono state introdotte ancora novità rispetto alle regole previste dal Decreto legge fiscale n. 119/2018 e dalla Legge di Bilancio 2019.

Nello specifico si tratta dell’estensione a tutti i contribuenti della possibilità di accedere alla rottamazione ter delle cartelle: anche chi non ha pagato le rate di precedenti definizioni agevolate entro lo scorso 7 dicembre potrà, presentando domanda entro il 30 aprile 2019, beneficiare dello sconto di sanzioni ed interessi.

L’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente (presso la sua casella PEC o tramite raccomandata) una comunicazione con la proposta di definizione agevolata sulla base dei dati delle Dichiarazioni IVA 2021 (o dai ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle due annualità in questione per i soggetti non obbligati ad inviarla), in base alle quali si procederà a valutare il requisito della perdita di volume d’affari.

L’importo da pagare, senza sanzioni e somme aggiuntive, sarà pari al debito originario, da saldare entro i termini ordinari previsti per il pagamento di somme dovute a seguito di controlli automatizzati. Chi non salda l’intero debito nei termini perde il diritto alla rottamazione e dovrà quindi pagare anche sanzioni e interessi (ed eventuali somme già versate non saranno né rimborsate né utilizzate in compensazione).