Incentivi

Agricoltura: credito di imposta per l’e-commerce

Con la circolare n. 76689/216 il Ministero delle Politiche Agricole ha definito nuove modalità di presentazione delle domande per l’attribuzione del credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 1 del DM n. 273/2015 per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche, esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico, modificando integralmente le disposizioni della circolare n. 67351/2015.

Possono richiedere il credito d’imposta per l’e-commerce di prodotti agricoli le PMI, i consorzi e le cooperative.

Spese ammissibili

  • Dotazioni tecnologiche;
  • software;
  • progettazione e implementazione;
  • sviluppo di database e sistemi di sicurezza.

Le spese devono essere realizzate per il periodo di imposta dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, regolarmente fatturate e quietanzate, e sono agevolabili al massimo fino al loro valore di mercato. L’IVA non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia indetraibile ai sensi della legislazione nazionale in materia.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato esclusivamente attraverso il sistema SEPA ed i titoli di spesa devono riportare nella dicitura un riferimento esplicito al credito d’imposta previsto a valere sul DM n. 272/2015.

Le imprese sono tenute a conservare tutta la documentazione giustificativa riferita alle spese rendicontate per i 5 anni successivi alla chiusura dell’ultimo periodo d’imposta a cui si riferiscono le spese oggetto di agevolazione.

Credito d’Imposta spettante

il credito d’imposta spettante nel rispetto delle pertinenti condizioni previste dai seguenti regimi di aiuto:

  • a) PMI operante nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 702/2014: 40% di intensità di aiuto, nel limite di 50.000 euro, dell’importo degli investimenti ammissibili realizzati in ciascun periodo di imposta;
  • b) PMI e GI operante nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del TFEU o PMI operante nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi nell’Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFEU agli aiuti «de minimis»: 40% di intensità di aiuto, nel limite di 50.000 euro, dell’importo degli investimenti ammissibili realizzati in ciascun periodo di imposta e nel limite di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, quale risultante dalla Dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime «de minimis»;
  • c) PMI e GI operante nella produzione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFEU agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo: 40% di intensità di aiuto, nel limite di 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, quale risultante dalla Dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime «de minimis» dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta;
  • d) PMI e GI operante nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 717/2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFEU agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura: 40% di intensità di aiuto, nel limite di 30.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, quale risultante dalla Dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime «de minimis» dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta;
  • e) PMI operante nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi nell’Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014: 20% di intensità di aiuto per le piccole imprese e 10% di intensità di aiuto per le medie imprese, nel limite di 50.000 euro, dell’importo degli investimenti ammissibili realizzati in ciascun periodo di imposta;

Domanda di credito d’imposta

Le istanze di ammissione al credito d’imposta possono essere presentate alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – Ufficio Politiche di filiera (PQAI III), dal 20 febbraio al 28 febbraio 2017, utilizzando, a pena di inammissibilità, la seguente modulistica:

  1. Modulo di domanda di attribuzione del credito di imposta (Allegato 1B);
  2. Attestazione delle spese sostenute per l’attribuzione del credito di imposta (Allegato 2B).

Le istanze firmate digitalmente a pena di inammissibilità, devono essere presentate all’indirizzo PEC saq3@pec.politicheagricole.gov.it, in formato “p7m” a seguito di firma del titolare, del legale rappresentante o del procuratore speciale dell’impresa beneficiaria, nel rispetto di quanto disposto dal “Codice dell’amministrazione digitale” di cui al decreto legislativo n. 82/2005 e deve riportare il seguente oggetto: DM273CE-PARTITAIVANOMEIMPRESA.

Nel caso di firma da parte del procuratore speciale deve essere trasmessa copia della procura e del documento d’identità in corso di validità del soggetto che la rilascia.

Ricevuta l’istanza, il Ministero verificherà la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, l’ammissibilità delle spese e determinerà, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili per l’anno di riferimento, l’ammontare del credito d’imposta concedibile a ciascuna impresa.

Risorse

Nel caso in cui l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, il credito d’imposta spettante a ciascuna impresa verrà ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e l’importo complessivo del credito spettante.