Contributi

Assegno nucleo familiare e maternità

Pubblicata da parte dell’INPS una nuova circolare, la n. 46/2016, in merito all’assegno per il nucleo familiare e all’assegno di maternità concessi dai Comuni e agli importi e limiti di reddito validi per l’anno 2016.

In entrambi i casi, le nuove soglie ISEE sono calcolate prendendo a riferimento i valori  2013 contenuti nella circolare 171 del 2014, in base alla Riforma ISEE prevista da Dpcm 159/2013, che sono pari a 8.446 euro per gli assegni di maternità e a 16.737 euro per quelli familiari con almeno tre figli minori, rivaluti dell’1,1%.

L’Istituto comunica la variazione all’indice ISTAT dei prezzi al consumo (inflazione) per le famiglie di operai e impiegati resa nota dal Dipartimento delle politiche per la famiglia. Essendo la variazione risultata pari allo -0,1%, per l’anno 2016 restano fermi la misura e i requisiti economici in vigore nell’anno 2015, dell’assegno al nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità concessi dai Comuni.

Il reddito di riferimento è costituito dalla somma dei redditi imponibili a fini fiscali percepiti da tutti i membri della famiglia nel periodo d’imposta precedente. Tale reddito deve provenire per almeno il 70% da lavoro dipendente pensione.

Modello di domanda INPS

La domanda di assegno familiare si presenta compilando l’apposito modello INPS (ANF/DIP SR 16):

  • al datore di lavoro, se il richiedente è un dipendente non agricolo;
  • all’INPS negli altri casi: pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari, ecc.

Calcolo assegno nucleo familiare

L’assegno nucleo familiare deve essere liquidato al richiedente dall’azienda, che verifica la spettanza e prima di procedere all’elaborazione delle retribuzioni di luglio, calcola l’importo dell’assegno, il quale spetta per intero – se permane la continuità del rapporto di lavoro – per:

  • ogni mese (26 giornate) di lavoro, se ha effettuato 104 ore se operaio e 130 se impiegato;
  • ogni settimana (6 giornate) se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se operaio e 30 ore se impiegato;
  • ogni giornata lavorata, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali.

In sostanza, si riceve anche se in alcune settimane non ha raggiunto le ore ma le ha cumulate nel mese. Se invece nella settimana non si effettuano almeno 24 o 30 ore, il lavoratore ha diritto a tanti assegni giornalieri quanti sono i giorni di effettivo lavoro prestato, nelle settimane o frazioni di esse in cui non sia stato raggiunto il minimo di ore lavorative.

L’assegno intero spetta anche nei giorni nelle giornate di assenza retribuita o indennizzata, assente per malattia, infortunio, maternità, ferie e congedo matrimoniale. In caso di settimana corta (orario ripartito su 5 giornate) l’assegno spetta per intero anche per il sabato non lavorato.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro, ricevuta la richiesta di assegno familiare da parte del lavoratore è tenuto ad accertare la correttezza e completezza della richiesta stessa e se tutto fosse in regola, è chiamato a compilare le parti del Mod. ANF/DIP di sua competenza; a tal fine deve preliminarmente:

1) individuare il reddito del nucleo familiare e verificare che la parte derivante da lavoro dipendente sia pari almeno al 70% dell’importo complessivo (l’erogazione dell’assegno infatti è concessa solo in tal caso);

2) individuare, consultando la tabella INPS applicabile in relazione alla situazione familiare dichiarata dal dipendente, l’importo dell’assegno spettante;

3) registrare sul libro matricola, per ciascun lavoratore cui eroga l’importo dell’assegno, i dati relativi a reddito e numero dei componenti del nucleo familiare, l’esistenza di condizione per l’aumento del reddito, il numero della tabella INPS applicata e gli eventuali estremi delle autorizzazioni INPS;

4) indicare sul libro paga l’importo dell’assegno corrisposto e il numero della tabella INPS applicata.

Il datore di lavoro che omette di corrispondere l’assegno al lavoratore è punito con sanzione amministrativa

In caso di cessazione del rapporto, il datore di lavoro deve restituire al lavoratore la documentazione in suo possesso attestante particolari situazioni dopo averne fatto preventivamente copia – da conservare agli atti – con l’annotazione che gli originali sono stati restituiti al lavoratore.

Riduzioni

L’assegno ridotto scatta quando non sono lavorate tutte le giornate e spettano tanti assegni giornalieri per quante sono le giornate lavorate con esclusione del sabato.

Può verificarsi che, anche nel corso dello stesso anno, il lavoratore cambi datore di lavoro oppure che la competenza del pagamento assegno nucleo familiare passi dall’azienda all’INPS: in tal caso è necessario presentare una nuova domanda con relativa documentazione.

Bonus IRPEF e Qu.I.R.

Mentre l’importo assegno nucleo familiare non incide sulla determinazione del reddito (massimo 26mila euro) per la spettanza del  bonus IRPEF in busta paga., il l TFR in busta paga (Qu.I.R.), erogato mensilmente a chi ne fa richiesta, costituisce invece una quota retributiva che incide sulla base di calcolo ANF.

Nella circolare, l’INPS riepiloga gli importi di tali prestazioni l’anno 2016:

  • assegno per il nucleo familiare: euro 141,30 nella misura intera, con valore dell’indicatore della situazione economica equivalente pari a euro 8.555,99;
  • assegno di maternità: euro 338,89 per cinque mensilità, per le nascite, gli affidamenti pre-adottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2016 al 31.12.2016, con valore dell’indicatore della situazione economica equivalente pari a euro 16.954,95.
fonte pmi.it