Incentivi

Vantaggi Start Up e PMI Innovative

E’ operativa l’estensione al 2016 della detrazione al 19% per gli investimenti in startup innovative: il ministero dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto, insieme a un altro provvedimento in materia di nuovo imprese ad alto tasso di innovazione, con le facilitazioni per l’accesso al Fondi di Garanzia. Due ulteriori strumenti normativi, dunque, a pochi giorni dalla misura che consente la costituzione di una startup innovativa senza notaio.

Per quanto riguarda l’agevolazione sugli investimenti nelle startup, i privati hanno la detrazione al 19% per investimenti fino a 500mila euro nelle startup innovative. Se la detrazione supera l’importo dell’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi dei periodi successivi non oltre il terzo.

Le imprese, invece, possono dedurre dal reddito un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo fino a 1,8 milioni. La percentuale sale al 25% nel caso di investimenti in startup a vocazione sociale, e al 27% per le aziende che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Le agevolazioni spettano fino a un ammontare complessivo dei conferimenti non superiore a 15 milioni per ciascuna startup innovativa.

Ricordiamo che i benefici fiscali applicabili alle startup innovative sono descritti nell’articolo 29 del decreto legge 179/2012, che stabilisce con precisione caratteristiche degli investitori, limiti di spesa, investimenti agevolati, caratteristiche della detrazione.

Infine, il decreto sull’accesso al Fondo di Garanzia amplia alle PMI innovative la procedura semplificata. In pratica, anche le PMI innovative (istituite dal decreto legge 3/2015, l’Investment Compact) possono accedere al Fondo senza che il gestore effettui la valutazione del merito creditizio dell’azienda beneficiaria (che verrà comunque fatta dalla banca o dai Confidi).

PMI innovative

I requisiti richiesti alle PMI innovative sono di non essere quotate in Borsa, avere l’ultimo bilancio certificato e possedere almeno due dei seguenti requisiti:

  • spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 3% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione, escludendo le spese per immobili (si possono comprendere le spese lo sviluppo precompetitivo e competitivo, quelle relative ai servizi di incubatori certificati, i costi del personale interno e dei consulenti esterni, le spese legali per la registrazione della proprietà intellettuale);
  • impiego di personale altamente qualificato in misura almeno pari a un quinto della forza lavoro complessiva;
  • essere detentrici, licenziatarie o depositarie di un brevetto o un software registrato in campo industriale o biotecnologico.

Start-up innovativa

Per start-up innovativa si intende un’impresa che:

  • è attiva da massimo 48 mesi*;
  • non distribuisce utili e ha ricavi annui inferiori a 5 milioni di euro;
  • offre un prodotto o servizio ad alto contenuto tecnologico, anche se non necessariamente tutelato da brevetto o marchio;
  • ha una percentuale di investimenti in R&D pari al 15% del maggior valore tra fatturato e costi.

Tra i requisiti modificati c’è anche quello relativo alla sede: l’ambito di applicazione della normativa non si limita alle società residenti in Italia, ma si estende anche alle società residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, a condizione che abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia. Ma una mancanza di coordinamento normativo determina alcune incongruenze sulla disciplina.

Differenze

Per le start-up innovative sono previsti:

  • esonero dal pagamento annuale alla Camera di Commercio;
  • credito d’imposta per assunzione di personale altamente qualificato;
  • deroghe alla disciplina sul diritto del lavoro (le start-up innovative possono assumere con contratti a tempo determinato anche di sei mesi e rinnovabili senza soluzione di continuità);
  • incentivi agli investimenti per imprese dei settori sociale ed energia;
  • disciplina speciale per fallimento.

Per le PMI innovative:

  • disciplina ordinaria per l’assunzione di personale altamente qualificato;
  • disciplina ordinaria per fallimento;
  • disciplina ordinaria in tema di disciplina del lavoro.

Tra le principali differenze troviamo la durata temporale dei benefici: per le start-up innovative è limitata a 4* anni mentre per le PMI innovative non c’è ancora alcuna indicazione. Ricordiamo tuttavia che il decreto, entrato in vigore lo scorso 25 gennaio, potrà subire modifiche durante l’iter per la conversione in legge, che dovrà avvenire entro 60 giorni, pena la decadenza del provvedimento.

Agevolazioni comuni

  • esonero dall’imposta di bollo e diritti di segreteria all’avvio dell’attività d’impresa per 5 anni;
  • incentivazione e remunerazione di personale in equity;
  • crowdfunding;
  • incentivi fiscali agli investimenti;
  • accesso semplificato a Fondo Garanzia PMI