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Bonus pubblicità al 50% su intero investimento 2020

Il decreto con le misure economiche anti-Coronavirus rimodula il bonus pubblicità, l’aliquota scende al 50% ma si applica all’intero investimento, non solo alla parte incrementale: la norma.

Bonus pubblicità al 50% sull’intero investimento 2020 (e non solo sulla parte incrementale rispetto all’anno precedente) per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. La novità per le imprese che investono in pubblicità sui mezzi di informazione è contenuta nell’articolo 98 del dl 18/2020 (Decreto Cura Italia).

Intanto, il dipartimento dell’Editoria pubblica gli elenchi dei soggetti ammessi al bonus 2019. Vediamo tutto.

Partiamo dalla novità del decreto Coronavirus. Normalmente, il bonus pubblicità è al 75% sulla parte incrementale dell’investimento rispetto all’anno precedente sulla stessa tipologia di mezzo d’informazione. Nel 2020, invece, il credito d’imposta come detto è al 50%, ma non solo sulla parte incrementale, bensì sull’intero investimento. Una diversa modulazione, insomma, che in realtà incentiva più orizzontalmente il mercato. Tecnicamente, il decreto Coronavirus modifica l’articolo 57-bis del decreto-legge 50/2017, introducendo la novità sopra riportata limitatamente al 2020.

La domanda di accesso al beneficio si presenta dal primo e il 30 settembre 2020, con le modalità previste negli anni scorsi (comunicazione telematica con tutti gli elementi indicati nell’articolo 5 del dpcm 90/2018).  Questa è la cosiddetta comunicazione telematica per l’accesso all’agevolazione, una sorta di “prenotazione” del bonus.

La procedura prevede un secondo step, ovvero la presentazione di una dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati (nel gennaio dell’anno successivo), in base alla quale il ministero seleziona gli aventi diritto e distribuisce le risorse (pubblicando poi apposito decreto). Solo dopo che è terminato questo iter è possibile utilizzare il credito d’imposta.

Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il primo e il 31 marzo 2020 (termini ordinari previsti dalla norma) restano comunque valide.

Bonus pubblicità: scadenze 2020, 8 Gennaio 2020 Quindi, per intenderci: tutti coloro che hanno inviato o inviano la comunicazione telematica per l’accesso al bonus pubblicità 2020 nel corso di questo mese di marzo, hanno validamente effettuato la procedura.

Si apre poi una seconda finestra, nel prossimo mese di settembre, per le comunicazioni relative al bonus pubblicità 2020 utilizzando le nuove regole.

Ci sono dei punti da chiarire. In primis, l’eventuale retroattività: il decreto economico Coronavirus è in vigore dal 17 marzo. La norma sul bonus pubblicità, però, si riferisce all’intero 2020. Ecco il testo va a modificare l’articolo 57-bis del decreto-legge 50/2017, inserendo il seguente comma 1-ter:

Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1.

C’è quindi scritto che il bonus pubblicità è al 50% sull’intero investimento, e non al 75% solo sulla parte incrementale, per l’intero 2020. Significa (par di capire) che il bonus verrà calcolato in questo modo anche per coloro che hanno già presentato le comunicazioni telematiche per l’accesso. In ogni caso, si tratta di un punto su cui sarebbe utile una precisazione.

Ricordiamo in estrema sintesi che il bonus pubblicità è utilizzabile da imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali, sugli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

L’ammontare complessivo dell’investimento deve superare almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sulla stessa tipologia di mezzo d’informazione nell’anno precedente.

Attenzione: questa regola resta invariata, anche con la rimodulazione del credito d’imposta al 30% sull’intero investimento. La misura dell’agevolazione è cambiata, e si applica non più solo alla parte incrementale dell’investimento, ma all’intera somma spesa nel 2020 sullo stesso tipo di mezzo d’informazione. Ma il diritto all’agevolazione resta condizionato al fatto che gli investimenti siano incrementali di almeno l’1% rispetto all’anno prima.

Infine, come detto, c’è il decreto sui soggetti ammessi per gli investimenti effettuati nel 2019. E’ stato pubblicato il 18 marzo, dal Capo del Dipartimento dell’Editoria, è consultabile sul sito del ministero, contiene l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta, con l’indicazione dei singoli importi: la somma indicata è l’importo massimo fruibile, a condizione che non vengano superato i limiti degli aiuti de minimis o previsti da altre norme.

I soggetti ammessi possono utilizzare il credito d’imposta, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione, in compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Se la somma supera i 150mila euro, bisogna invece attendere la comunicazione individuale di abilitazione.