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Contributi INPS sospesi

Sospensione contributi: Circolare INPS chiarisce chi sono i beneficiari e i versamenti oggetto di dilazione, chiarimenti sulla scadenza del 16 novembre.

Contributi INPS artigiani e commercianti: per chi scatta la proroga a marzo 11 Novembre 2020 Il Decreto Ristori prima e il Ristori Bis dopo, hanno disposto la sospensione dei versamenti contributivi in scadenza anovembre 2020, comprese le rate in scadenza nello stesso mese relative a rateazioni di debiti concesse dall’INPS.

L’agevolazione si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria. La sospensione, inoltre, è disposta anche in favore dei datori di lavoro privati  con sede operativa nelle zone arancione e rossa purché svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco indicati nell’Allegato 2 dell’ultimo decreto.

Attenzione: non è prevista sospensione per quanto riguarda la terza rata in scadenza a novembre riferita alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 del Decreto Rilancio. Lo chiarisce la Circolare INPS n.128 del 12 novembre, in risposta ai dubbi di artigiani e commercianti chiamati alla cassa in 16 novembre per il versamento della terza rata fissa. Il rinvio non riguarda neanche il pagamento dei premi INAIL.

Beneficiari

I dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione saranno comunicati all’INPS dall’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare il riconoscimento ai destinatari dei provvedimenti di sospensione. I destinatari della sospensione sono esclusivamente le seguenti categorie.

  • Datori di lavoro privati che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1 al Decreto Ristori Bis (che ha aggiornato la lista dei codici del primo Decreto Ristori).
  • Datori di lavoro privati con sede operativa è nelle zone arancione e rossa che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell”Allegato 2 del Ristori Bis.

Gli ambiti territoriali sono individuati dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre:

  • zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
  • zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

L’eventuale spostamento da una zona all’altra che dovesse verificarsi nel mese di novembre non avrà effetti sulla sospensione.

Ripresa versamenti

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza sanzioni e interessi oppure tramite rateizzazione (massimo quattro di pari importo) con primo pagamento entro la stessa data. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. Le rate sospese dei piani di ammortamento con scadenza a novembre dovranno invece essere versate tutte in unica soluzione, sempre entro il 16 marzo 2021. Non è previsto rimborso dei contributi previdenziali  eventualmente già versati.