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Bonus Vacanze: istituto il codice tributo per il recupero dello sconto fiscale

Il codice tributo che consente alle imprese turistiche di recuperare, esclusivamente mediante compensazione in F24, lo sconto riconosciuto ai clienti a titolo di “bonus vacanze” (articolo 176, comma 1, Dl 34/2020; provvedimento agenzia delle Entrate 17 giugno 2020, n. 237174) è operativo dall’ 1 luglio 2020 (Rm 25 giugno 2020, n. 33/E).

Il codice istituito è il seguente: 6915 denominato “Bonus vacanze – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Ai fini del suo utilizzo, il credito (fino a 500 euro in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi turistici) va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, nei casi in cui il contribuente deve riversare l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Il documento di prassi ricorda che:

– il fornitore del servizio turistico-recettivo deve confermare l’applicazione dello sconto (fino all’ 80% del corrispettivo) tramite un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate;

– dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore recupera il relativo importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24;

– in alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità (stesso codice tributo) previste per il soggetto cedente;

– il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24.