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Cessione dei crediti d’imposta per botteghe e negozi e per locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

Con il provvedimento Agenzia delle Entrate 1 luglio 2020, n. 250739 sono state definite le modalità di cessione del credito d’imposta:

– per botteghe e negozi previsto dal Decreto Cura Italia (articolo 65, Dl 18/2020);

– per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dal Decreto Rilancio (articolo 28, Dl 34/2020).

Il credito è cedibile solo qualora il canone sia stato effettivamente pagato. Diversamente, nel caso in cui il pagamento non sia ancora avvenuto non è possibile fruire in via anticipata del credito.

Si ricorda che, alla luce della Cm 14/E/2020, nel caso di cessione del credito d’imposta al locatore, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.

Pertanto, è possibile fruire del credito d’imposta sulle locazioni cedendolo allo stesso al locatore e pagando il canone per la differenza.

La comunicazione della cessione potrà avvenire telematicamente, utilizzando l’apposito modello, dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021: è tuttavia necessario attendere un ulteriore provvedimento per individuare le modalità con le quali la comunicazione potrà essere trasmessa anche dagli intermediari.

La comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta è effettuata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, a pena d’inammissibilità.

I cessionari potranno utilizzare i crediti d’imposta ceduti (purché entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la cessione, come previsto dall’articolo 122, comma 3, Dl 34/2020) con le stesse modalità previste per i soggetti cedenti: potranno quindi utilizzarli in compensazione, oppure cederli ulteriormente.

I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione dai cessionari (mediante F24, previa istituzione di appositi codici tributo, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate) sin dal giorno successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare, a cura degli stessi, telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Si ricorda, a tal proposito, che ai sensi dell’articolo 122, comma 4, Dl 34/2020, i cessionari, in caso di controlli, rispondono esclusivamente per l’utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore a quanto ricevuto.

L’esistenza dei presupposti per poter beneficiare del credito d’imposta e la corretta determinazione dell’ammontare sono invece verificati in capo al soggetto beneficiario, nei confronti del quale verrà effettuato il recupero del credito d’imposta nel caso in cui dovesse risultare non spettante.