Contributi

Contributo per sostenere l’insediamento dei giovani in agricoltura

L’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA – ente pubblico economico nazionale intende incentivare sull’intero territorio nazionale l’insediamento di giovani in agricoltura. A tal fine, in attuazione del regime di aiuto denominato “Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura”, registrato presso la Commissione Europea, il presente Bando si pone l’obiettivo di sostenere le operazioni fondiarie riservate ai giovani che si insediano per la prima volta in aziende agricole in qualità di capo azienda, mediante l’erogazione di un contributo in conto interessi.

Soggetti beneficiari

La partecipazione al presente Bando è riservata ai giovani che intendono insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda e che, alla data di presentazione della domanda, risultano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
a. età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
b. cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c. residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
d. possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, attestate da almeno uno dei seguenti documenti:
– titolo di studio di livello universitario di indirizzo agrario;
– titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario;
– esperienza lavorativa, dopo aver assolto l’obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale;
– attestato di frequenza con profitto ad idonei corsi di formazione professionale.
Qualora il giovane, al momento della presentazione della domanda, non disponga di adeguate capacità e competenze professionali, è ammesso alla partecipazione, a condizione che dichiari di impegnarsi ad acquisire tali capacità e competenze professionali – salve le condizioni necessarie a realizzare l’insediamento che devono sussistere – entro 36 mesi dalla data di adozione della determinazione di ammissione alle agevolazioni. Tale dichiarazione di impegno, da adempiersi a pena di decadenza dal contributo, deve essere indicata, a pena di esclusione, nel piano aziendale.

Nel caso di insediamento in impresa individuale, ai fini della stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni, il soggetto richiedente dovrà insediarsi quale capo azienda in una impresa individuale che, entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione della domanda alle agevolazioni, deve risultare, a pena di decadenza:
a. titolare di partita IVA in campo agricolo;
b. iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
c. iscritta al regime previdenziale agricolo.

Nel caso di insediamento in società agricola, al momento della presentazione della domanda, a pena di esclusione, il soggetto richiedente deve risultarne socio e la società (di persone, capitali ovvero cooperativa) deve:
a. essere titolare di partita IVA in campo agricolo;
b. essere iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
c. avere per oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;
d. recare la indicazione di “società agricola” nella ragione sociale o nella denominazione sociale;
e. non essere assoggettata ad alcuna procedura concordataria o concorsuale né avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f. avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di
soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti;
g. essere amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti.

Entità e forma dell’agevolazione

Il presente Bando è articolato in tre lotti in base alla localizzazione geografica delle operazioni fondiarie:
a. LOTTO 1 comprende le Regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. La dotazione destinata a finanziare le operazioni del LOTTO 1 è pari a euro 30.000.000,00.
b. LOTTO 2 comprende le Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La dotazione destinata a finanziare le operazioni del LOTTO 2 è pari a euro 30.000.000,00.
c. LOTTO 3 comprende i Comuni indicati nel bando. La dotazione destinata a finanziare le operazioni del LOTTO 3 è pari a euro 5.000.000,00.

E’ concesso un contributo in conto interessi nella misura massima attualizzata di Euro 70.000,00 (settantamila/00).

Le operazioni fondiarie del presente Bando si realizzano attraverso l’acquisto a cancello aperto (con esclusione quindi delle scorte vive e morte) della struttura fondiaria agricola e la sua successiva vendita, con patto di riservato dominio. L’importo richiesto per l’operazione, a pena di esclusione, deve essere compreso tra 250.000 euro (soglia minima) e 2.000.000 di euro (soglia massima).
Le agevolazioni previste dal presente Bando possono essere richieste anche nel caso in cui l’operazione fondiaria abbia un valore di stima superiore a 2.000.000 di euro.
In tali casi, l’operazione si realizza attraverso la concessione di un mutuo ipotecario di 2.000.000 di euro a garanzia del quale ISMEA acquisisce ipoteca di primo grado sul terreno oggetto dell’operazione per un valore pari al 120% del mutuo e, ove necessario, su altri beni fino a concorrenza del valore richiesto. La differenza tra il prezzo di vendita del terreno ed il mutuo erogato da ISMEA deve essere coperta dal richiedente con il ricorso a mezzi propri od indebitamento, ai fini della stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni.
Possono essere altresì presentate domande di ammissione alle agevolazioni per operazioni fondiarie il cui importo richiesto è compreso tra 100.000 euro e 250.000 euro, qualora si inseriscano in un contesto di arrotondamento fondiario. In tali casi l’operazione è realizzata attraverso la concessione di un mutuo ipotecario a garanzia del quale ISMEA acquisisce ipoteca di primo grado sul terreno oggetto dell’operazione ovvero su altri beni e comunque fino alla concorrenza di valore del 120% del mutuo. L’arrotondamento fondiario deve essere dimostrato con terreni da condurre con contratti di affitto registrati di durata almeno di 15 anni e relativa assunzione del fascicolo aziendale, da formalizzare prima della stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni.