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Esonero contributivo INPS over 35, Bonus ZES Mezzogiorno

Con la circolare Inps del 3 febbraio 2026, n. 10, l’istituto previdenziale ha illustrato la misura del bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e fornito le istruzioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

Nello specifico, l’esonero contributivo spetta in favore dei datori di lavoro privati che hanno assunto, presso una sede o un’unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, personale nelle medesime regioni.

Per il legittimo riconoscimento del beneficio, la prestazione lavorativa deve essere effettivamente esercitata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

Precisato che, secondo il decreto Coesione, l’esonero contributivo spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell’assunzione, hanno compiuto 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi.

Infine, l’esonero contributivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.

Circolare INPS n. 10 del 3 febbraio 2026, oggetto: CONTRIBUTI – Esoneri contributivi – Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – Bonus ZES Unica – Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che hanno compiuto trentacinque anni di età, a favore dei datori di lavoro privati operanti in una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, che occupano fino a 10 dipendenti per un periodo massimo di 24 mesi – Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti – Articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, conv., con mod., dalla legge 4 luglio 2024, n. 95