La legge di Bilancio 2017
Approvata in tempi record dopo l’esito del referendum costituzionale, la Legge di Bilancio 2017 contiene novità interessanti per imprese e lavoratori.
Da una serie di interventi fiscali e di riforme che riguardano direttamente le piccole imprese: la riforma degli studi di settore, l’introduzione del reddito per cassa, la nuova Iri; agli interventi in materia di lavoro – il disinnesco della questione Trasferta/trasfertismo, la tassazione agevolata per interventi di welfare, il cumulo non oneroso dei contributi. Fino ad interventi per favorire gli investimenti attraverso il rifinanziamento del Fondo centrale di garanzia e della nuova Sabatini.
Offriamo qui una panoramica della legge, rimandando per ogni approfondimento ai nostri esperti e consulenti.
Ristrutturazione Edilizia e Bonus Mobili
Proroga al 31 dicembre 2017 del termine entro il quale sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare della detrazione d’imposta al 50% su un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
La detrazione è riconosciuta sia per gli immobili di proprietà privata che per quelli condominiali.
Vengono invece riscritte le norme sul bonus mobili che si potrà ottenere, nel 2017, solo in riferimento agli immobili per i quali gli interventi di ristrutturazione siano iniziati nel 2016.
Il nuovo testo limita infatti l’agevolazione ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazione limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016. Solo in questo caso è riconosciuta la detrazione per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un importo massimo di 10.000 euro.
Ai fini del calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche di quelle eventualmente già sostenute nel 2016. Confermato che la detrazione è applicata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione e anche se questi non sono terminati ma proseguono nel 2017. Anche per gli interventi di riqualificazione energetica con la Legge di Bilancio 2017 arriva la proroga della detrazione nella misura potenziata al 65% fino al 31 dicembre 2017 per gli immobili di proprietà privata.
Risparmio energetico e cessione del credito
Agevolazione prorogata fino al 31 dicembre 2021 , invece, se le opere riguardano le parti comuni degli edifici condominiali. Per queste ultime, inoltre, l’aliquota può essere ulteriormente aumentata a seconda delle caratteristiche dell’intervento. Infatti la detrazione sarà:
– del 70%, se gli interventi riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
– del 75%, se sono finalizzate a migliorarne la prestazione energetica invernale ed estiva.
In questi casi le nuove aliquote si applicano su un importo complessivo di spesa non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Necessaria un’attestazione ad hoc in merito ai risultati di risparmio energetico raggiunti, e la possibilità per l’ENEA di eseguire controlli a campione.
Queste detrazioni sono estese anche agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti a edilizia residenziale pubblica.
Per favorire questa tipologia di interventi sulle parti comuni, la Legge rilancia la possibilità per i singoli condomini di cedere il bonus fiscale al quale avrebbero diritto direttamente all’impresa che esegue i lavori, o anche ad altri soggetti privati, secondo modalità che saranno successivamente definite dall’Agenzia delle entrate.
Rafforzato il credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere
Nell’ambito degli interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare la Legge interviene anche sul bonus ristrutturazione per gli alberghi e altre strutture ricettive a scopo turistico.
Viene infatti confermata fino alla fine del 2018 la possibilità di ottenere il credito d’imposta per la ristrutturazione, è stata aumentata l’aliquota e in più questa agevolazione è stata estesa anche agli agriturismo. L’opportunità riguarda le “strutture alberghiere” già esistenti al 1° gennaio 2012, intese come strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere (devono essere almeno sette quelle per il pernottamento degli ospiti) situate in uno o più edifici. Rientrano nell’agevolazione gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi e le altre “strutture alberghiere” individuate dalle specifiche normative regionali, compresi gli agriturismo. In base alla legge per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della
propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.
Le spese agevolabili
Rientrano nell’agevolazione tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, intendendo tali, oltre quelli di ristrutturazione vera e propria (articolo 3, comma 1, lettera d, Dpr 380/2001), anche gli interventi di manutenzione straordinaria (lettera b) e quelli di restauro e risanamento conservativo (lettera c). Con la Legge di Bilancio 2017 l’agevolazione è riconosciuta anche a fronte di interventi anti-simici. In generale, le spese per le quali è possibile ottenere il credito d’imposta sono quelle relative a:
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ad esempio quelli finalizzati a eliminare: gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità; gli ostacoli che limitano o impediscono la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo; le barriere sensoriali e della comunicazione;
interventi di incremento dell’efficienza energetica (interventi di riqualificazione energetica, interventi sull’involucro edilizio, interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di, climatizzazione).
L’agevolazione è poi riconosciuta anche per l’acquisto di:
– arredi fissi;
– cucine e/o attrezzature professionali per la ristorazione;
– mobili e complementi d’arredo da interno o esterno;
– pavimentazioni di sicurezza;
– strumentazione per convegnistica;
– attrezzature sportive;
– attrezzature per parchi giochi o per centri benessere situati nella struttura turistica.
In riferimento a mobili e componenti d’arredo, il credito è concesso a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d’imposta successivo.
L’importo delle spese agevolabili è limitato a 200.000 euro. Il credito d’imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo.
Proroga e rafforzamento del super-ammortamento per l’innovazione
Nuova edizione del super ammortamento per le imprese che investono in beni per l’innovazione. Super ammortamento anche per il software in caso di investimenti in beni ad alto valore tecnologico. Ampliato l’elenco dei beni.
Agevolate anche le spese pagate solo in acconto
Proroga dell’agevolazione riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per quali è previsto l’ammortamento maggiorato del 40%. Sono però esclusi veicoli e mezzi di trasporto diversi da quelli utilizzati come beni strumentali nell’attività di impresa.
In compenso si potrà approfittare del super ammortamento anche per le spese effettuate fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Iper ammortamento per l’innovazione tecnologica
Ammortamento al 150% per i beni destinati a favore i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello « Industria 4.0 ». I beni in questo caso debbono essere quelli compresi negli elenchi allegati alla Legge. Super ammortamento anche per il software riservato a chi ha acquistato i beni per l’innovazione indicati nell’Allegato A alla Legge (riportato in Appendice).
Sono ammessi all’agevolazione gli investimenti riguardanti sia le macchine utensili, sia gli impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime. Rientrano nella lista anche le motrici e operatrici per la movimentazione dei pezzi, i componenti per il monitoraggio dei consumi idrici oltre che energetici, e per la riduzione delle emissioni.
In particolare:
– per l’investimento nei beni materiali strumentali nuovi elencati nell’Allegato A), la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150% (cd. iper ammortamento) del costo di acquisizione;
– per i beni immateriali strumentali (software) elencati nell’Allegato B, è riconosciuta la maggiorazione del 40% del costo di acquisto ai soli soggetti che beneficiano del c.d. Iper ammortamento.
Ai fini dell’applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B) l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, e una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all’albo o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:
– possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B;
– è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Restano comunque confermate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge di stabilità 2016, per cui sono esclusi dal cd. super ammortamento i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (silos, serbatoi, ecc.), i fabbricati e le costruzioni e gli altri beni espressamente esclusi dalla Legge di stabilità per il 2016 (condotte e condutture, materiale rotabile, aerei).
In ogni caso:
– le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;
– la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza.
Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo più elevato
Modificata la disciplina del credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione passa dal 25% al 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Prorogata fino al 2020 la durata dell’agevolazione.
Detrazione al 50% per tutto il personale altamente specializzato e non
Con la Legge di Bilancio 2017 viene ampliato l’ambito di applicazione del bonus previsto dal dl
145/2013, per favorire le attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati inclusi nella cosiddetta white list.
In particolare grazie alla Legge:
– rientrano nell’agevolazione le spese relative a tutto il personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, sia altamente qualificato sia tecnico;
– sale dal 25% al 50% della spesa l’importo del bonus;
– passa da 5 a 20 milioni l’ammontare utilizzabile;
– si chiarisce che il credito è utilizzabile soltanto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono state sostenute le spese;
– si porta la scadenza dell’agevolazione alle spese effettuate fino al 31 dicembre 2020.
Le nuove norme sono applicabili a partire dall’anno d’imposta 2017.
Al via il nuovo regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata
Regime di cassa per tutte le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata. Le novità in vigore dall’anno d’imposta 2017.
Il nuovo regime per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata scatta grazie alla riscrittura del comma 1 dell’art. 66 del TUIR.
In particolare con la lettera a) si stabilisce che il reddito di impresa è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e proventi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta nell’esercizio dell’attività di impresa. La differenza è aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, dei proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa nonché, come peraltro già previsto dalle vigenti regole, delle plusvalenze e delle sopravvenienze.
Vengono invece portate a diminuzione, come già previsto dalla legislazione vigente le minusvalenze, le sopravvenienze passive, gli ammortamenti e gli accantonamenti.
Con la lettera b) si modifica in più parti, a fini di coordinamento con la nuova disciplina, il comma 3 dello stesso articolo 66 del TUIR prevedendo per i contribuenti che adotteranno il regime di cassa le ordinarie regole valevoli per la determinazione del costo e del valore normale dei beni. Il comma 18 dispone che dal reddito del periodo d’imposta in cui si applicano le nuove disposizioni viene sottratto l’importo delle rimanenze finali imputate al reddito dell’esercizio precedente.
Il comma 19 per evitare salti o duplicazioni di imposizione prevede – nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori, qui descritto, ad uno soggetto a regime ordinario, e viceversa – che i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito (secondo la disciplina adottata) non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
Criterio di cassa anche per l’IRAP
Le disposizioni comportano anche modifiche alla disciplina di determinazione della base imponibile dell’IRAP introducendo anche in questo caso il criterio di cassa come per le imposte sui redditi. I successivi commi 2o e 21 stabiliscono quindi che anche per questa imposta la base imponibile è determinata con i criteri previsti dall’art. 66 del TUIR come riscritto. Di conseguenza anche ai fini IRAP rileva il nuovo criterio di cassa e non rilevano, ad esempio, le rimanenze finali. Restano applicabili le regole nel passaggio dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa.
Semplificati gli obblighi contabili
In conseguenza del nuovo regime vengono modificati anche gli oneri burocratici, allineandoli alla nuova disciplina. Per questo il comma 22 stabilisce che i soggetti che applicano il regime di cassa debbano annotare analiticamente e cronologicamente in apposito registro i ricavi percepiti ed incassati, ed i costi sostenuti e pagati, con apposita annotazione delle componenti positive e negative non iscritte in detti registri. È inoltre previsto che i registri tenuti a fini IVA possano sostituire questo registro a patto che vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione IVA e qualora si riporti l’importo complessivo delle operazioni che non hanno generato incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni stesse si riferiscono.
Resta comunque infine mantenuta la possibilità di optare per il regime ordinario di tenuta delle scritture contabili. Si prevede infine che il Ministro dell’economia possa emanare disposizioni attuative delle nuove norme entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge.
Stop al contante per le fatture pagate dal condominio
Cambiano le norme per la ritenuta d’acconto applicata dal condominio sulle fatture dei fornitori e per il pagamento stesso dei fornitori. Con le nuove disposizioni, introdotte con un emendamento, è integrata la normativa in tema di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore (art. 25-ter del dPR 600/1973). In particolare, il versamento della ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente deve essere effettuato dal condominio in qualità di sostituto d’imposta solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro.
Si precisa, comunque, che il condominio è tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno ove non sia raggiunto l’importo minino predetto.
Si stabilisce poi che Il pagamento dei corrispettivi ai fornitori deve essere eseguito dai condomini tramite strumenti tracciabili (conti correnti bancari o postali a loro intestati, carte di credito e di debito), per consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento dei controlli. Previste sanzioni da 250 a 2.500 euro per chi non rispetta i nuovi obblighi.
IRPEF più leggera per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti
Redditi domenicali e agrari dei coltivatori e dei professionisti agricoli fuori dall’IRPEF. L’agevolazione prevista per il triennio 2017-2019. Per i soggetti iscritti alla previdenza agricola, quindi dal prossimo anno scatterà la non concorrenza dei redditi dominicali e agrari alla formazione della base imponibile IRPEF e delle relative addizionali. In base alla norma i redditi dominicali e agrari confluiranno nel reddito complessivo ma successivamente, saranno scorporati dalla base imponibile, non scontando, dunque, imposizione ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali.
Regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche
La norma, introdotta con un emendamento, eleva da 250.000 a 400.000 euro la soglia massima degli utili conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche necessaria ad accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Viene per questo modificato l’articolo 90 della legge 289/2002, prevedendo la soglia più elevata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per poter accedere al regime opzionale per la determinazione forfetaria del reddito imponibile, che consente di applicare all’ammontare dei proventi conseguiti, che concorrono alla formazione del reddito d’impresa, il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
La nuova Imposta sul Reddito d’Impresa (I.R.I.)
Istituita l’IRI, l’imposta sul reddito d’impresa per gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali (Snc e Sas) in contabilità ordinaria. Aliquota fissa al 24%.
Imposta sostitutiva a richiesta
Tasse più leggere per imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria. Dal 2017 arriva la possibilità di optare per l’imposizione separata del reddito d’impresa, con aliquota allineata a quella dell’IRES. Prevista anche la deducibilità dalla base imponibile delle somme prelevate dall’imprenditore e dai soci di società di persone e la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell’IRPEF dell’imprenditore e dei soci.
La revisione dell’imposizione sui redditi delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria, con l’introduzione di una tassazione proporzionale sul reddito d’impresa, va nella direzione dell’uniformità di trattamento con le società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica; inoltre, si favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese, in continuità con la normativa sull’aiuto alla crescita economica (ACE).
L’IRI in dettaglio
In sintesi il comma 1 del nuovo articolo 55-bis del TUIR, introdotto dalla lettera b) del comma 1, individua i soggetti beneficiari del regime IRI negli imprenditori individuali e nelle società di persone commerciali in contabilità ordinaria che hanno optato per l’applicazione di tale regime. Il reddito è determinato in base alle ordinarie regole di determinazione del reddito di impresa previste dal capo VI del TUIR ed è diminuito dei compensi prelevati a carico dell’utile dell’esercizio o dell’utile riportato a nuovo dall’imprenditore o dai collaboratori familiari (o dai soci) nei limiti del reddito dell’esercizio e dei redditi dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati.
Riconosciuta la possibilità di riportare in avanti le perdite, senza limiti temporali, al fine di utilizzarle in compensazione dei redditi dei periodi di imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. Inoltre, è disciplinato il trattamento delle perdite maturate dalla società e non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime dell’IRI.
Vengono poi dettate le regole per le modalità di imposizione dei compensi prelevati, a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve, dall’imprenditore o dai collaboratori familiari o dai soci, stabilendo che gli stessi concorrono a formare il reddito imponibile in capo al percettore come reddito di impresa.
Si consente di optare per il regime IRI agli imprenditori individuali e le società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s.), in contabilità ordinaria. Il regime è, quindi, fruibile da tutti i soggetti IRPEF che svolgono attività di impresa a prescindere da qualsivoglia parametro dimensionale compresi i soggetti che, per natura, sono ammessi al regime di contabilità semplificata. La disposizione prevede che l’esercizio di opzione per il regime IRI è effettuata dall’imprenditore e dalla società di persone nella dichiarazione dei redditi ed ha effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione. L’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta ed è rinnovabile.
Si stabilisce quindi che nel regime IRI, non trova applicazione l’imputazione per trasparenza dei redditi in capo ai soci, prevista dall’articolo 5, in quanto l’imposta sui redditi d’impresa è a carico della società di persone. Resta ferma l’applicazione della presunzione di proporzionalità ai conferimenti eseguiti previsto dall’articolo 5 del TUIR per la concorrenza del reddito d’impresa prodotto dalla società in capo ai soci.
Il comma 6 dell’art. 55-bis regola la distribuzione delle riserve pregresse di utili successivamente all’ingresso nel regime IRI, garantendo l’irrilevanza reddituale delle somme prelevate dall’imprenditore o socio a carico di riserve costituite da utili già tassati per trasparenza “fuori dal regime IRI”, stabilendo, contestualmente, una presunzione per cui si considerano distribuite prima le riserve formate antecedentemente l’ingresso nel regime.
In coerenza con l’introduzione nel sistema tributario della disciplina IRI, viene quindi riscritto l’articolo 116 del TUIR che consente l’opzione per la trasparenza fiscale per le società a ristretta base societaria, prevedendo la possibilità per le società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa, di optare per il regime IRI. Si chiarisce poi che gli utili derivanti dalla partecipazioni in detti soggetti perdono la natura di redditi di capitali ma concorrono alla formazione del reddito del percettore quale reddito d’impresa.
I soggetti che optano per il regime dell’IRI continueranno a calcolare il contributo annuo dovuto alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali secondo le vigenti normative, senza quindi tener conto delle nuove disposizioni in materia di IRI.
Riviste le norme sull’ACE a valere dal 2016
I commi da 549 a 553 modificano poi la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE ), introdotta con l’articolo 1 del decreto legge 201/2011. Le disposizioni hanno l’obbiettivo di razionalizzarne l’ambito applicativo e per garantirne l’applicazione, con le modalità ordinarie previste per i soggetti IRES, anche ai soggetti che adottano il regime IRI.
Le nuove disposizioni, in deroga allo statuto del contribuente, diventano operative a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, pertanto dal 2016.
Si dispone poi che per i soggetti persone fisiche, società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ed il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 rileva come incremento del capitale proprio (ai fini del calcolo del rendimento nozionale per la definizione dell’ACE).
Per le modalità di calcolo dell’acconto IRES per l’anno d’imposta 2017, si stabilisce che viene considerata quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni modificative in materia di ACE.
Torna la rivalutazione di terreni, partecipazioni e beni d’impresa
Ancora una riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche. Termine per la perizia il 30 giugno 2017.
Confermata anche per il 2017 la possibilità di far ricorso alla rivalutazione per i terreni edificabili e le partecipazioni in società non quotate. Resta fissa l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile è pari all’8 per cento per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate e non. L’imposta può essere pagata in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali. Il 30 giugno 2017 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima, e anche il termine di versamento se si decide per la rata unica, oppure quello per il pagamento della prima delle tre rate annuali di pari importo.
Rivalutazione dei beni d’impresa con imposta al 16%
Nuova opportunità di rivalutazione anche per i beni d’impresa, strumentali e non, esclusi quelli alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività. La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e ancora presenti nel bilancio successivo. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni. È consentito affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante un’imposta sostitutiva del 10 per cento.
Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º dicembre 2018. È consentito di affrancare il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante l’imposta sostitutiva del 10%.
L’affrancamento rende da subito disponibile per la distribuzione il saldo senza conseguenze impositive sulla società; in assenza di affrancamento il saldo ha un regime di sospensione d’imposta che impedisce l’utilizzo del saldo per la distribuzione, pena la ripresa a tassazione.
La norma consente, mediante il rinvio all’art. 14 della legge n. 342 del 2000, anche il riallineamento del valore fiscale dei beni a quello di bilancio e cioè il riconoscimento fiscale di maggiori valori dei beni iscritti in bilancio rispetto a quelli che hanno assunto rilevanza tributaria. In tal caso non è necessario rispettare il vincolo delle categorie omogenee rilevante, invece, agli effetti della rivalutazione. Il riallineamento si applica anche ai soggetti IAS adopter per i quali, peraltro, lo stesso è previsto anche per tutte le partecipazioni, in società ed enti, considerate immobilizzazioni finanziarie, a prescindere se siano di controllo o di collegamento. Anche per i soggetti IAS adopter il riallineamento dei maggiori valori sui beni presenti in bilancio al 31 dicembre 2015 è consentito a mezzo del pagamento della medesima imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione
Tempi più lunghi per l’assegnazione di beni ai soci
Ci sarà più tempo per fruire dell’assegnazione o cessione agevolata dei beni ai soci (ora possibile fino al 30 settembre 2017). Confermata anche l’estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell’imprenditore individuale per i beni posseduti al 31 ottobre 2016 con effetto dal 1° gennaio 2017.
Nuova possibilità per gli imprenditori individuali
Le norme ampliano l’ambito temporale delle disposizioni della Legge di stabilità per il 2016 che consentono la fruizione dell’assegnazione agevolata di alcuni tipi di beni ai soci a fronte del pagamento dell’imposta sostitutiva dell’8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
In base alle nuove norme l’imprenditore, entro il 31 maggio 2017 può escludere dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del Tuir, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, con effetto dal 1° gennaio 2017.
Novità sulle note di variazione IVA – Comma 567
Rivista la disciplina IVA sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta. Cancellata la possibilità di emettere nota di variazione, nelle ipotesi di assoggettamento a procedura concorsuale del cessionario/committente, soltanto al momento dell’appurata infruttuosità della procedura stessa.
Niente nota di variazione all’apertura del fallimento o concordato
La legge 208/2015 aveva previsto, nell’ipotesi di cessionario/committente assoggettato a procedura concorsuale, la possibilità di emettere nota di variazione in diminuzione fin dal momento dell’apertura della procedura stessa. Lo stesso comma 126 aveva, tra l’altro, anche previsto che, qualora successivamente all’apertura della procedura il corrispettivo venisse pagato in tutto o in parte, si desse luogo all’emissione di una seconda nota di variazione (in aumento) per assoggettare ad IVA detto corrispettivo pagato. Le novità erano destinate ad entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2017.
Con la Legge invece si ripristina la disciplina previgente evitando che le disposizioni trovino applicazione.
Stabilizzate le agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e nelle Pmi innovative
Diventa strutturale la disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in start-up innovative. Raddoppiato, portandolo a 1 milione di euro, il limite massimo di investimento su cui calcolare la detrazione d’imposta per i soggetti IRPEF e elevata l’aliquota di detrazione. Portato a tre anni il termine del mantenimento dell’investimento.
Più detrazioni per chi investe in start up
Viene stabilizzata e rafforzata, a partire dal 2017, la disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in start-up innovative e integra la disciplina prevista per i soggetti che investono in PMI innovative. In particolare con i comma 52-54 si raddoppia (a decorrere dall’anno 2017), portandolo a un milione di euro il limite massimo di investimento su cui calcolare la detrazione d’imposta per i soggetti IRPEF, a patto che l’investimento sia mantenuto per tre anni, contro i due anni in precedenza previsti.
Con i commi 55-57 viene consentito alle imprese di micro, piccola e media dimensione di accedere ai finanziamenti e ai contributi del Fondo di garanzia previsto dal dl 69/ 2013 per gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (Rfid) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
IRPEF più leggera sui premi aziendali
Regime fiscale più favorevole per l’aumento di produttività e platea di lavoratori più ampia. Novità anche in caso di opzione per il “welfare aziendale”.
Meno tasse sulla produttività
Sale l’importo dei premi di risultato sui quali si applica la tassazione separata al 10%. Modificando la 185/2015 (Legge di stabilità per il 2016), si prevede, infatti, l’incremento da 2.000 a 3.000 euro, che salgono a 4.000 euro nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, dell’ammontare dei premi di risultato soggetti ad imposta sostitutiva. In parallelo viene anche ampliata la platea dei destinatari del regime di tassazione agevolato grazie all’innalzamento da 50.000 a 80.000 euro della soglia massima di reddito di lavoro dipendente di cui devono essere titolari i soggetti beneficiari nell’anno precedente quello di percezione dei predetti premi.
Voucher aziendali ad ampio raggio
Agevolati anche coloro che optano invece per i voucher aziendali. Si prevede infatti che questi possano essere destinati, oltre alle spese per i servizi alla persona (baby sitter, badanti, ecc) anche all’acquisto di beni e servizi quali autovetture ad uso promiscuo, prestiti a tasso agevolato, alloggi concessi in uso, servizi gratuiti di trasporto ferroviario). In questo ambito è introdotta una disciplina fiscale di maggior favore con riferimento alle ipotesi di sostituzione dei premi di risultato con specifici servizi di welfare aziendale individuati in: previdenza complementare, assistenza sanitaria e azionariato diffuso.
In particolare, si prevede che, allorché il lavoratore scelga di sostituire, in tutto o in parte, i premi di risultato con contributi alle forme pensionistiche complementari, questi ultimi non concorrono, in ogni caso, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti a imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento. Tali contributi, inoltre, per espressa previsione normativa, non concorrono a formare la caso, a formare il reddito di lavoro dipendente né sono soggetti a imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento. Tali contributi, inoltre, per espressa previsione normativa, non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari.
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