Contributi

Sussidio di maternità Autonome senza contributi INPS

Si estendono le indennità di maternità/paternità per tutelare gli iscritti alla Gestione Separata INPS, ora un diritto anche delle lavoratrici autonome. Si tratta di una precisazione fornita dall’Istituto di Previdenza Nazionale, con la circolare 42/2016, a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 80/2015 attuativo del Jobs Act. Tra l’altro, il diritto all’indennità di maternità non verrà bloccato dal mancato pagamento dei contributi alla Gestione Separata INPS da parte del committente.

Sussidio automatico

In realtà, ai lavoratori parasubordinati, l’indennità di maternità viene riconosciuta anche in assenza di contributi versati dal committente e questo anche prima dell’entrata in vigore del Jobs Act, ma non se l’assenza si è conclusa prima del 25 giugno 201515 (data di entrata in vigore del Dlgs n. 80/2015). In sostanza, il decreto attuativo del Jobs Act ha esteso anche ai parasubordinati il principio cd. di automaticità delle prestazioni in base al quale, anche se il datore di lavoro non ha versato tutti i contributi dovuti sulle retribuzioni, i dipendenti conservano comunque il diritto alle prestazioni.

Una modifica alla norma introdotta dal Jobs Act ha previsto l’applicazione di tale principio per la Gestione Separata INPS, nei casi in cui al versamento dei contributi devono provvedere i committenti (al pari dei datori di lavoro) ovvero in caso contratti di tipo co.co.co. e co.co.pro., fermo restando il requisito per il diritto alle prestazioni, pari a tre mesi di contributi nei 12 mesi antecedenti l’inizio del congedo e il pagamento, da parte del committente/associante, del compenso alla lavoratrice o lavoratore parasubordinato.

Continuano quindi ad esser esclusi i liberi professionisti e, in genere, tutte le Partite IVA, essendo essi stessi tenuti al pagamento dei contributi alla gestione separata INPS.

Indennità di maternità

Tale novità, spiega l’INPS, trova inoltre applicazione per l’indennità di congedo di maternità (astensione obbligatoria) o di paternità laddove ne ricorrano i presupposti (morte o grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bimbo al padre). Non si applica invece al diritto all’indennità di congedo parentale che, ricorda l’INPS:

«continua quindi a essere riconosciuto a condizione che sussista il versamento effettivo» dei contributi.

Affidamenti

Infine, per quanto riguarda l’adozione e gli affidamenti pre-adottivi di un minore, la Circolare ricorda l’estensione del diritto all’indennità da tre a cinque mesi. In tal caso, precisa l’INPS, il diritto spetta a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione Separata: oltre ai parasubordinati, quindi, anche ai professionisti senza cassa.

Questa estensione non comporta variazioni sulle tutele già in atto in quanto si limita ad armonizzare, nell’ambito delle disposizioni del T.U. maternità/paternità, il disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 19 novembre 2012, per effetto del quale il periodo indennizzabile per maternità è stato esteso da 3 a 5 mesi.

Fonte: INPS.