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NUOVO BONUS MAMME 2026 – DOMANDE

DALL’INPS LE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE DOMANDE Con la circolare n. 106 del 16 ottobre 2026, l’INPS illustra la disciplina del nuovo bonus mamme per l’anno 2026. L’articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), riconosce, per l’anno 2026, un’integrazione al reddito in favore delle lavoratrici madri con due o più figli.

La misura si colloca in continuità con il beneficio previsto per l’anno 2025 dall’articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, la cui disciplina è stata illustrata con la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025.

Il nuovo quadro normativo prevede, in particolare:

  • l’incremento dell’importo mensile da 40 euro a 60 euro, fino a un massimo annuo di 720 euro;
  • il differimento all’anno 2027 dell’esonero contributivo parziale di cui all’articolo 1, comma 219, della legge n. 207/2024;
  • il coordinamento, per l’anno 2026, con l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in favore delle lavoratrici madri con almeno tre figli titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 207, della legge di Bilancio 2026, il beneficio in trattazione: – è riconosciuto a carico dello Stato nel limite di spesa di 630 milioni di euro per l’anno 2026;

non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini della determinazione dell’ISEE.

Ai fini dell’accesso al nuovo bonus mamme per l’annualità 2026 le lavoratrici madri devono possedere, congiuntamente, i requisiti di seguito indicati.

1) Le lavoratrici devono essere madri con due figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni, o madri con tre o più figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni.

Tale requisito deve sussistere alla data del 1° gennaio 2026 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2026.

2) Le lavoratrici madri in argomento devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la Gestione separata. Rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo bonus mamme anche i rapporti di lavoro intermittenti, nonché quelli a scopo di somministrazione.

Il beneficio spetta esclusivamente per i mesi o le frazioni di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, con esclusione dei periodi di sospensione.

Sono escluse dalla platea delle beneficiarie del nuovo bonus mamme, le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

3) Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il nuovo bonus mamme non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le lavoratrici con tre o più figli, titolari di un contratto a tempo indeterminato, possono infatti accedere fino al 31 dicembre 2026 all’esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per la quota posta a loro carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge n. 213/2023. Conseguentemente per tali lavoratrici, nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto al nuovo bonus mamme cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro.

In merito la circolare fornisce alcune casistiche applicative del nuovo bonus mamme in ordine ai mesi di spettanza.

4) Per accedere al nuovo bonus mamme è necessario che la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2026 sia pari o inferiore a 40.000,00 euro annui.

Per l’anno 2026, il beneficio è riconosciuto dall’INPS, a domanda, nella misura di 60,00 euro mensili per ciascun mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, fino a un massimo di dodici mensilità e a un importo complessivo di 720 euro.

Le mensilità spettanti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 sono corrisposte, in unica soluzione, nel mese di dicembre 2026, contestualmente al pagamento della mensilità riferita al medesimo mese.

Il beneficio è riconosciuto dall’INPS a domanda. La domanda può essere presentata:

– mediante i servizi telematici dell’Istituto, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS);

– tramite gli Istituti di patronato;

– attraverso il Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per la lavoratrice madre incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/curatore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al soggetto titolare del beneficio in argomento. In questo caso, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online la delega a proprio nome per l’esercizio dei diritti del figlio minore.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, la richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso congiunto dei requisiti previsti per accedere al numero di mensilità richieste del nuovo bonus mamme.

All’atto di presentazione della domanda deve essere indicata anche la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato.

Il controllo dei requisiti dichiarati nella domanda è effettuato mediante verifiche automatizzate sui dati in possesso dell’Istituto, volte ad accertare la sussistenza della genitorialità, la sussistenza del requisito relativo al numero dei figli e la presenza, per ciascuna mensilità richiesta, di rapporti di lavoro o di attività di lavoro autonomo utili ai fini del beneficio.

La data di apertura del servizio per la presentazione delle domande sarà comunicata dall’Istituto con successivo messaggio.

Per consultare il testo della circolare INPS n. 106/2026, cliccare QUI.