Incentivi

Patent Box detassazione al 50%

Il patent box è una misura agevolativa dal punto di vista fiscale ed è applicabile sui redditi derivanti dallo sfruttamento di opere dell’ingegno a partire dal 2015.
L’obiettivo che il ministero per lo Sviluppo Economico intende perseguire è sostenere la competitività delle imprese in modo che possano reggere alla globalizzazione dell’economia mondiale. La normativa si pone in rapporto di continuità con quella applicata in altri Paesi dell’Unione Europea come Belgio, Francia, Gran Bretagna ed altri, al fine di armonizzare, dal punto di vista fiscale, le varie normative e disincentivare la collocazione dei beni immateriali in Paesi diversi dall’Italia in cui vi è una fiscalità maggiormente favorevole per le attività di ricerca e sviluppo. Il patent box si pone in armonia anche con le raccomandazioni dell’OCSE.

Su cosa si applica la patent box

Nella relazione illustrativa viene definito tale ambito dicendo che riguarda i redditi derivanti dall’utilizzo delle opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili. Ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dai commi da 3 ad 11, i marchi di impresa si intendono funzionalmente equivalenti ai brevetti quando il loro mantenimento, accrescimento o sviluppo richiede il sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo; sono in ogni caso esclusi dalla agevolazione i marchi esclusivamente commerciali. La norma non richiede necessariamente la registrazione del bene immateriale, pur dovendosi trattare di beni per cui le leggi vigenti prevedono “potenzialmente” la protezione.

Chi può beneficiare del patent box?

Possono beneficiare dell’agevolazione sia le imprese (imprese individuali, società, trust, stabili organizzazioni) che hanno sviluppato in proprio i beni immateriali, sia le imprese che invece hanno acquisito il diritto allo sfruttamento da altri soggetti, ad esempio le imprese che hanno comprato il brevetto o hanno commissionato la ricerca e lo sviluppo ad un ente di ricerca, pubblico o privato. Rientrano in tale categoria i redditi derivanti dallo sfruttamento di software protetto da copyright, brevetti, anche se in corso di concessione, marchi disegni e modelli che siano giuridicamente tutelabili, ovvero registrati o in corso di registrazione, infine possono usufruire della tassazione agevolata del patent box anche le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali.

L’agevolazione non può essere applicata alle società che sono assoggettate a procedure fallimentari, in liquidazione o in amministrazione straordinaria. Questa limitazione è dovuta al fatto che tali attività non sono dirette alla continuazione dell’esercizio di attività d’impresa, inoltre per esse si applicano criteri diversi da quelli ordinari per la determinazione del reddito.
Dal punto di vista territoriale la normativa si applica ai titolari di reddito residenti italiani, oppure residenti nei Paesi con i quali vige un accordo volto ad evitare la doppia imposizione fiscale.

Regime opzionale

Il regime di tassazione agevolata è di tipo opzionale, quindi spetta al titolare scegliere se accedere a tale regime oppure restare assoggettato ad una tassazione di tipo ordinario. Inoltre vige per 5 periodi di imposta successivi rispetto a quello in cui si esercita l’opzione, è irrevocabile e rinnovabile.

Per esercitare l’opzione è prevista una fase di transizione in cui occorrerà comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate tale scelta, mentre trascorsi i primi due anni dal periodo di imposta che si conclude il 31 dicembre 2014, basterà comunicare l’opzione nella dichiarazione dei redditi.


Beneficio in tre mosse

La determinazione del beneficio e la valutazione di convenienza economica passare per i tre punti seguenti:

  • Calcolo della quota di reddito derivante dall’utilizzo dell’immobilizzazione immateriale
  • Applicazione della percentuale agevolabile come rapporto tra costi qualificati e costi totali
  • Calcolo della detassazione (30% per il 2015, 40 per cento per il 2016 e 50 per cento dal 2017)
  • Preventivo dei costi amministrativi contabili e fiscali eventualmente da abbattere

La quota soggetta ad agevolazione fiscale è calcolata in base al rapporto tra i costi sostenuti per lo sviluppo, per il mantenimento e accrescimento del bene immateriale ed i costi complessivi, tale risultato deve quindi essere moltiplicato per il reddito generato dal prodotto immateriale. Ciò che si ricava è la quota di reddito agevolabile, a cui si applicano le percentuali del 30% nel 2015, 40% nel 2016 e 50% dal 2017.

In base alla normativa, tra i costi che possono essere oggetto di agevolazione fiscale patent box vi sono, oltre ai costi di ricerca e sviluppo, anche anche quelli relativi alla presentazione, comunicazione e promozione del bene stesso, in poche parole si tratta dei costi per le campagne pubblicitarie. La normativa di attuazione precisa che sono considerati costi validi per usufruire del patent box, anche quelli sostenuti per la protezione del marchio e per evitare la contraffazione.
Al fine di determinare il rapporto tra i costi sostenuti e il reddito prodotto dal singolo bene immateriale, non è possibile invece tenere i considerazione gli interessi passivi, le spese riferite agli immobili e tutti quei costi che non possono essere collegati ad uno specifico progetto industriale. Solo per il primo periodo di imposta, oltre a calcolare i costi sostenuti nell’anno a cui la dichiarazione si riferisce, possono essere tenuti in considerazione anche i costi sostenuti nei tre periodi di imposta precedenti, questa agevolazione è dovuta al fatto che spesso le attività di ricerca e sviluppo iniziano molto prima rispetto al periodo in cui è possibile sfruttare l’idea o il brevetto e quindi sarebbe inopportuno non considerare anche i costi sostenuti negli anni antecedenti rispetto a quello in cui è iniziato lo sfruttamento economico.

Una volta determinati i costi, occorre determinare il reddito di impresa sul quale si va ad applicare l’agevolazione vista. Anche in questo caso vi sono delle importanti novità perché l’articolo 10 della normativa di attuazione stabilisce che, ai fini della determinazione del reddito, non devono essere calcolate quelle somme derivanti dalla cessione del bene immateriale che sono reinvestite, per una quota almeno pari al 90%, in attività di ricerca e volte a sviluppo, mantenimento di altri progetti immateriali. Le somme devono però essere tracciabili e utilizzate attraverso contratti di ricerca a università, start up, società, istituti che si occupano di ricerca, sia autonomi, sia controllati o che controllano la società richiedente il beneficio della tassazione agevolata con il patent box.


Agevolazione anche sull’Irap

La detassazione riguarda non solo le imposte sui redditi, ma anche l’IRAP, Imposta Regionale sulle Attività Produttive.
Queste le linee generali per usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal patent box a partire dall’anno 2015.

Le agevolazioni previste sottostanno al requisito di un utilizzo diretto dei beni immateriali ed andrà condiviso preventivamente con l’amministrazione finanziaria secondo linee guida imposte dall’Ocse attraverso il meccanismo del ruling. Non vi spaventate dalla parola. In pratica si farà un’istanza e si chiederà di applicare una percentuale motivandone la richiesta e l’agenzia delle entrate si deve esprimere.

Se volete approfondire ulteriormente la fattispecie potete leggere la circolare 32 del 1980 che rappresenta un importante punto di riferimento per la disciplina del trasfer price (in estrema sintesi la valutazione della corretta applicazione di tariffe negli scambi commerciali tesa ad evitare sovra o sottofatturazioni)

La procedura di Ruling

Per fruire delle agevolazioni in questione si dovrà passare per una procedura di ruling con l’agenzia delle entrate il cui coto in sè non sarà cosa da poco perchè dovrete molto probabilmente farvi assistere da uno studio che ne capisce ed i cui esiti possono essere imprevedebili.

Decreto Attuativo Patent Box

I punti da chiarire sono:

  1. Definizione di software prodotto internamente e protetto da copyright o anche da diritti tutelabili giuridicamente
  2. Approfondimento delle temaptiche relative alla proprietà industriale
  3. Individuazione di metodologie di calcolo per identificare la quota ragionevole di ricavi attribuibili ai software
  4. Predisposizione del Ruling
  5. Far digerire le nostre risultanze all’agenzia delle entrate che dovrà esrpimersi attraverso un contradditorio nella definizione o correttezza delle risultanze in quanto gli andremmo a dire candidamente che non pagheremo imposte du X% di ricavi….in bocca al lupo

Novità: da 120 giorni a 150 per la discussione

Una volta presentata l’Istanza il contribuente ha diritto a 120 giorni per completarla e molte imprese si sono prese i 120 giorni, ora 150, per sviluppare il modello che dovrà convincere l’agenzia delle entrate della bontà dei calcoli per richiedere la detrazione. Con provvedimento del 23 marzo 2016 infatti viene concessa una proroga di trenta giorni per le istanze presentate dalla data di pubblicazione del precedente atto (1° dicembre 2015) e fino al 31 marzo 2016.

Modello di calcolo per la patent box

Rispetto alla determinazione del modello di calcolo per verificare effettivamente quale può essere l’apporto degli investimenti in ricerca e sviluppo alla generazione dei ricavi aziendali confrontandomi con diversi colleghi esistono fondamentalmente due correnti di pensiero.

Una che vede determinare l’apporto definendo una stretta correlazione tra il ricavo e l’investimento. I poche parole se ho investito in un software di contabilità non ho alcun beneficio o apporto alla generazione o incremento di ricavi. Al pari di qualsiasi altro software o Know how che sviluppo interamente per rispettare disposti normativi o regolamentari che nulla hanno a che vedere con lo sviluppo della mia funzione commerciale.

Altri invece sono più sofisticati e, come sembrerebbe anche accogliere benevolmente l’agenzia delle entrate, hanno definito quale apporto medio porta ciascuna funzione aziendale alla determinazione del risultato d’esercizio nell’assunto che, nel suo piccolo, anche un ufficio fiscale o contabile o la segreteria contribuiscono, seppur , in diverso modo, a generare il reddito ed il risultato d’esercizio.

In tal senso avremo sicuramente che un investimento in ricerca e sviluppo realizzato per servire una funzione commerciale o la rete di vendita contribuirà in una percentuale elevata a generare il risultato d’esercizio mentre le funzioni amministrative in misura percentualmente inferiore. Di grande importanza a tal fine sarebbe avere un conto economico sviluppato per centri di costo e questo implica che, se non avete una funzione di controllo di gestione interna, lo dovrete fare da soli. Questo inoltre sarebbe meglio supportarlo anche con delle medie di settore seguendo un po’ la logica del transfer pricing per chi già si è cimentato con questo per dover giustificare il valore normale delle transazioni effettuate.

Per cui se dovessimo fare un esempio e dovessimo avere un conto economico che ci dice che i costi aziendali sono comporto dal 20% dall’amministrazione e per l’80% dalla funzione commerciale allora si potrebbe immaginare che eventuali investimenti peserebbero solo per l’80% se effettuati per sviluppare la seconda funzione e il 20% per la prima.

Vi consiglio di leggere la nuova circolare 7 del 2016 dedicata proprio all’applicazione della Patent box

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