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Credito beni strumentali, recapture e periodo di sorveglianza

In linea generale, il recapture consiste in un meccanismo di rideterminazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali al fine di penalizzare azioni di cessione dei beni dal contesto aziendale a cui sono stati destinati e che avvengono entro un predefinito periodo di sorveglianza.

La finalità è quella di evitare la cessione del singolo bene prima della completa fruizione del beneficio, garantendo in tal modo la connessione tra la concessione del credito d’imposta ed il concreto sfruttamento dei bene agevolato per un periodo minimo all’interno dell’economia aziendale.

Il recapture si sostanzia pertanto nella restituzione delle quote di credito compensate entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La Legge 178/2020 stabilisce che il soggetto beneficiario dell’agevolazione, al fine di evitare l’applicazione del recapture, dovrà avere cura di monitorare i beni oggetto di investimento agevolato entro un determinato periodo di osservazione, temporalmente circoscritto “entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento”. In tale periodo di sorveglianza il bene dovrà pertanto mantenere inalterati i rispettivi requisiti di interconnessione.

In virtù di quanto richiamato, il monitoraggio da parte dell’impresa beneficiaria dovrà estendersi nel triennio decorrente dall’anno di entrata in funzione del bene materiale strumentale ovvero di interconnessione dei beni materiali ed immateriali 4.0 (Allegati A e B), in relazione a investimenti di cui ai commi 10561057 e 1058 dell’articolo 1 L. 178/2020.

A completamento di quanto esposto, argomento degno di approfondimento è la questione attinente l’eliminazione del bene dal processo produttivo durante il periodo di sorveglianza.

In virtù delle consuete analogie con il credito d’imposta, si richiamano, anche in tal caso, le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in tema di superammortamento con la  Risposta a interpello n. 317 del 31 maggio 2022.

Il principio di base è che non si possa continuare a fruire della maggiorazione relativa al super ammortamento dopo la cessazione del rapporto contrattuale e l’eliminazione del bene dal processo produttivo; a tal fine viene altresì richiamato il principio espresso nel Paragrafo 10.8 della Circolare n. 12/E del 2016, secondo cui in caso di eliminazione del bene dal processo produttivo non si può fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione.

Tale conclusione è oltretutto coerente con quanto precisato nella Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, Domanda 7.2 “Furto del bene”, relativa al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in cui viene fornita rilevanza alla volontarietà dell’atto di fuoriuscita del bene dall’azienda verificatosi nel periodo di sorveglianza; da questo punto di vista è stato infatti precisato che solo il furto del bene agevolato non costituisce causa di rideterminazione dell’agevolazione, proprio perché in tal caso si determina una fuoriuscita del bene dal regime di impresa indipendentemente dalla volontà del beneficiario.

Accanto alle ipotesi descritte, si conclude ricordando che il meccanismo di recapture opera, nel descritto periodo di sorveglianza, al verificarsi altresì delle seguenti situazioni:

  • cessione a titolo oneroso del bene;
  • delocalizzazione del bene presso strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa;
  • cessione del contratto di leasing; mancato esercizio del riscatto nel contratto di leasing.

L’ impostazione normativa descritta trova le seguenti deroghe:

  • investimenti sostituivi per beni materiali 4.0;
  • temporaneo utilizzo del bene all’estero;
  • cessione d’azienda o ramo d’azienda;
  • bene oggetto di un contratto di sale and lease back;
  • furto del bene comprovato da denuncia.