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Professionisti, stop ritenute d’acconto fino a maggio

lavoratori autonomi con reddito fino a 400mila euro possono sospendere le ritenute d’acconto fra il 17 marzo e il 31 maggio pagandole a fine luglio: istruzioni Entrate.

Lo stop al pagamento delle ritenute d’acconto sui redditi dei lavoratori autonomi è prorogata fino al 31 maggio, resta il paletto dei ricavi che non possono essere superiori a 400mila euro annui già previsto dal Cura Italia, con la differenza che, appunto, i versamenti sono sospesi per altri due mesi. Le istruzioni operative sull’agevolazione fiscale contenuta nell’articolo 19 del dl 23/2020, il decreto Liquidità imprese per l’emergenza Coronavirus, sono dettagliate nella circolare applicativa delle Entrate 9/2020.

=> Decreto Liquidità Imprese: le misure fiscali

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della norma contenuta nell’articolo 19 del dl 23/2020. E sono poi tenuti a versare l’importo corrispondente entro il 31 luglio 2020, in un’unica soluzione oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

In pratica, sottolinea il fisco, la norma proroga quanto già previsto dal Cura Italia (comma 7, articolo 62, dl 18/2020), che prevedeva lo stop solo delle ritenute della seconda metà di marzo, con pagamento a fine maggio. Ora invece, come detto, la sospensione opera per le ritenute relative ai compensi dal 17 marzo al 31 maggio, con pagamento a fine luglio.

Agevolazioni in vista per professionisti e agenti. L’art. 19, co. 1, del DL n. 23/2020 proroga quanto già era stato previsto per il mese di marzo dall’art. 62 del DL n. 18/2020: professionisti ed agenti possono optare per non assoggettare a ritenuta d’acconto i ricavi/compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020.

Nello specifico, i “sostituiti” che possono richiedere la sospensione del versamento della ritenuta d’acconto ai sostituti d’imposta sono i seguent

  1. i titolari di redditi di lavoro autonomo;
  2. i titolari di redditi derivanti da provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.

Tali soggetti devono avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; non devono avere conseguito ricavi/compensi superiori a 400mila euro nel 2019; non devono aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente.

Il versamento dell’importo corrispondente alle ritenute d’acconto non subite dovrà essere effettuato dai beneficiari stessi di tale agevolazione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La Circolare 8/E/2020 del 3 aprile scorso ha fornito importanti chiarimenti sui seguenti aspetti:

  1. modalità di fatturazione: il contribuente dovrà emettere fattura senza l’indicazione della ritenuta d’acconto. Nel caso di fattura elettronica, nella sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata con “SI” la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non va compilato il blocco “DatiRitenuta”. Inoltre, in base a quanto stabilito dall’art. 62, co. 7, del DL n. 18/2020, laddove stabilisce “i contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione […]”, è necessario indicare nella “Causale” della fattura la dicitura “Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020”.
  2. non rilevanza dei componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali per migliorare il proprio profilo di affidabilità ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale: nel calcolo del limite dei 400mila euro, occorre tenere conto soltanto dei ricavi/compensi effettivi risultanti dalle scritture contabili;
  3. versamento tramite codice tributo apposito: il versamento dovrà essere eseguito, tramite modello F24, indicando un nuovo codice tributo che sarà individuato nei prossimi giorni con una apposita risoluzione dell’agenzia delle entrate.

Il versamento delle ritenute non effettuate in considerazione della proroga andrà effettuato, come detto entro il 31 luglio, utilizzando il modello F24 indicando un nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione.

La norma, lo ricordiamo, dispone la sospensione del pagamento delle ritenute d’acconto su ricavi e compensi percepiti fra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 su redditi da lavoro autonomo e provvigioni relative a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari. Ci sono tre paletti: il contribuente non deve avere ricavi o compensi superiori a 400mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso allo scorso 17 marzo, deve avere domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, e non deve aver sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Non rilevano, ai fin del tetto di 400mila euro, gli ulteriori componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale.