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Guida alla Dichiarazione d’Intento

Cos’è la dichiarazione d’Intento, quali sono i requisiti per essere definiti esportatori abituali e quale è il regime agevolato ad essi riservato.

 La dichiarazione di intento è il documento con il quale l’esportatore attesta al Fisco, sotto la propria responsabilità, di avere i requisiti di legge per essere definito “abituale”, requisito che gli consente di poter acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA. Con la dichiarazione d’intento l’esportatore abituale manifesta altresì al proprio fornitore la volontà di acquistare beni e servizi senza il pagamento dell’IVA, nei limiti di un determinato plafond.



La dichiarazione può riguardare una operazione singola o più operazioni tra esportatore e fornitore. La validità può essere limitata ad un determinato importo o periodo di tempo, ma mai oltre il 31 dicembre dell’anno cui si riferisce.

Requisiti esportatore abituale

Chiariamo che lo status di esportatore abituale può essere acquisito da parte degli operatori economici in ambito internazionale che nell’anno solare precedente, o negli ultimi 12 mesi, abbiano registrato esportazioni, cessioni intracomunitarie, o operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume di affari conseguito nello stesso periodo.

Regime agevolato IVA

Per gli esportatori abituali che effettuano operazioni internazionali, sia con Paesi UE che Extra UE, la legge consente di fruire di un regime agevolato che consiste nella sospensione di imposta a patto di rispettare determinate condizioni, tra le quali il limite di quantitativo annuale. In particolare l’esportatore abituale, per essere considerato tale deve effettuare con frequenza le seguenti operazioni non imponibili IVA:

  • esportazioni dirette (sono escluse le esportazioni indirette);
  • operazioni assimilate alle esportazioni effettuate nell’esercizio dell’attività d’impresa;
  • servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali effettuati nell’esercizio dell’attività propria d’impresa;
  • operazioni connesse a trattati e accordi internazionali;
  • operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino;
  • cessioni intracomunitarie di beni.




Non possono usufruire del beneficio gli operatori del settore dell’agricoltura che applicano l’imposta secondo il regime speciale e i contribuenti che iniziano l’attività, a meno che non abbiano preso in affitto l’azienda e rispettino determinate condizioni.

Il plafond da rispettare si calcola come somma dei corrispettivi relativi alle operazioni internazionali, non imponibili, registrate ai fini IVA:

  •  nell’anno solare precedente a quello in cui si vogliono effettuare gli acquisti in sospensione d’imposta, se si utilizza il plafond annuale,
  • nei 12 mesi precedenti a quello in cui si vogliono fare gli acquisti in sospensione se si utilizza il plafond mobile.

Dichiarazione d’intento

La dichiarazione d’intento in estrema sintesi contiene i seguenti dati:

  • numerazione, con riferimento sia al numero di protocollo dell’esportatore abituale, sia al protocollo attribuito dal fornitore;
    dati anagrafici del richiedente, in genere del legale rappresentante ovvero di altra persona delegata all’incombente;
  • descrizione della tipologia di operazione richiesta, con anno di riferimento;
  • dati del destinatario della lettera;
  • tipo di plafond scelto, solare o mensile.

Adempimenti

L’esportatore abituale deve presentare la lettera d’intento all’Agenzia delle Entrate e, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va infatti consegnata anche al fornitore o prestatore, oppure in dogana (Dlgs 175/2014).

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la nuova versione della dichiarazione d’intento, approvata con provvedimento n. 213221/2016 direttoriale insieme alle relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, che gli esportatori abituali dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia stessa per le dichiarazioni d’intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Oltre al software per la predisposizione e l’invio delle dichiarazioni di intento, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche un software di controllo che permette di evidenziare eventuali errori o incongruenze dei dati forniti.

Tra gli adempimenti viene chiesto al fornitore dell’esportatore abituale di conservare numerare progressivamente le lettere di intento ricevute e conservarle in un apposito registro. In questo modo il fornitore potrà emettere le proprie fatture senza l’addebito di IVA. Il vantaggio per il venditore è di non avere più l’obbligo di informare telematicamente il Fisco circa le operazioni effettuate in regime fiscale agevolato.

Nella dichiarazione IVA 2017 (anno di imposta 2016) il fornitore dell’esportatore abituale dovrà compilare il quadro VI della dichiarazione IVA, dedicato per la prima volta alle dichiarazioni di intento ricevute, riportando dati quali:

  • il numero di partita IVA del committente;
  • il numero di protocollo attribuito dall’AdE alla lettera d’intento ricevuta per via telematica;
  • il numero progressivo attribuito dall’esportatore abituale.

Sanzioni

Dal 1° gennaio 2017 sarà in vigore la nuova sanzione amministrativa, più leggera, da 250 euro a 2.000 euro, per il fornitore dell’esportatore abituale che effettui cessioni di beni o prestazione di servizi prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento ed aver verificato l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate.

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