Contributi

Riduzione contributi Inps artigiani e commercianti nel regime forfettario

Gli artigiani e commercianti che aderiscono al regime fiscale forfettario cosiddetto dei contribuenti minimi possono ottenere una riduzione dei contributi Inps per artigiani e commercianti del 35% annuo, compreso i contributi dovuti sul minimale. Per poter beneficiare dell’agevolazione contributiva è necessario presentare un apposita domanda entro il 28 febbraio 2016, a pena di decadenza.

L’Inps con la circolare n. 35/2016 ha chiarito quali sono le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (la legge n. 208/2015), la quale ha modificato i criteri per il riconoscimento di questa agevolazione contributiva agli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’Inps. Tale riduzione dei contributi Inps del 35% era già stata introdotta nella scorsa Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014).

Destinatari della riduzione dei contributi. Secondo quando precisato dall’Inps, possono beneficiare della riduzione le persone fisiche esercenti attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, che nell’anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi variabili a seconda dell’attività esercitata e, dall’altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate nell’articolo 1, comma 54, della legge 190/2014.



La condizione principale per poter ottenere la riduzione dei contributi da pagare all’Inps è l’adesione al regime forfettario, il regime che ai titolari di attività economiche al di sotto di una certa soglia di reddito di fruire di un’imposta sostitutiva al posto del versamento delle diverse imposte dovute.

Come funziona il regime forfettario 2016

Il nuovo regime forfettario introdotto dalla legge n. 208/2015 ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda. Si tratta di un regime agevolato che sostituisce il regime dei contribuenti minimi.
Secondo il nuovo regime forfettario il contribuente paga un imposta del 15% sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap. Tale imposta è ridotta al 5% nei primi cinque anni di attività. L’imposta è calcolata su un reddito forfettario individuato ai fini fiscali. Nel caso del settore commercio, ad esempio, il limite massimo di fatturato è di 50.000 euro e il reddito forfettario è il 40% del proprio effettivo fatturato. Su questo 40% del fatturato, che è appunto il reddito forfettario (perché calcolato senza sottrarre ai ricavi, i costi sostenuti nell’anno) si calcola l’imposta del 15% o del 5%. Nel caso degli artigiani il limite di fatturato è di 30.000 euro e il coefficiente per calcolare il reddito forfettario è del 67%, quindi si paga l’imposta del 15% o del 5% sul 67% del fatturato prodotto nell’anno.
C’è da dire che in alcuni casi può convenire questo regime, che comunque non permette di “scaricare” i costi dell’attività, ed in altri casi no. Nella valutazione l’artigiano o il commerciante deve comprende anche il fatto che può richiedere la riduzione dei contributi del 35%.

Come si calcolano i contributi Inps da versare. Ai fini della determinazione della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, ai sensi dell’art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, la base imponibile è costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali.
La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.
L’ammontare dei contributi dovuti, in caso di redditi non superiori al minimale, sarà pari all’aliquota corrente applicata al minimale (15.548 euro) e il risultato dovrà essere ridotto del 35%.
Risulta in ogni caso dovuto il contributo di maternità, pari ad € 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.
L’opzione per il regime forfetario comporta l’impossibilità di fruire del dimezzamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni autonome che siano ultra sessantacinquenni e l’impossibilità di fruire della riduzione contributiva del 3% per i titolari con età inferiore a 21 anni.

Come presentare la domanda di riduzione dei contributi del 35%. Sia per accedere che uscire dal regime forfettario, al quale è collegata l’applicazione o meno della riduzione dei contributi previdenziali, bisogna eseguire degli adempimenti. L’adempimento più importante è presentare all’Inps l’apposita domanda di riduzione dei contributi entro il 28 febbraio di ogni anno, in mancanza della quale occorre attendere l’anno successivo. La domanda va presentata online.

Per le attività iniziate nell’anno, invece, la richiesta va presentata con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

L’uscita dal regime agevolato, pertanto, si può verificare in tre ipotesi:

  • venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
  • scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
  • comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio dell’applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti.
Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.
Ai fini dell’accredito della contribuzione versata, continua ad applicarsi l’art. 2 comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.
Conseguentemente, il calcolo del dovuto deriverà dall’applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale.
Nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
Ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale. Ove venga effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%.

Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa, la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva.
Familiari coadiutori. Per i familiari coadiuvanti la base imponibile su cui il titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data dalla quota di reddito determinato forfetariamente e attribuito al collaboratore medesimo sino a un massimo del 49%, oltre a tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore abbia eventualmente percepito nel periodo d’imposta.

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