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Spese scolastiche: documentazione e requisiti in dichiarazione

Le cd. “spese scolastiche” rappresentano una voce comune di spese che danno titolo alla detrazione IRPEF nella misura del 19% e che più spesso comportano dubbi nella corretta esposizione nel dichiarativo.
In premessa occorre ricordare che trattandosi di spese per le quali la detrazione spetta nella misura del 19%, è indispensabile il pagamento tracciabile.
Tale pagamento può essere anche effettuato da un soggetto diverso da colui cui è intestato il giustificativo di spesa (che è il soggetto che può far valere la detrazione) a condizione che le spese siano state rimborsate al soggetto pagatore; da questo punto di vista basta una dichiarazione di avvenuto rimborso delle somme, che non è nemmeno necessaria se il conto è cointestato. È comunque sufficiente che il giustificativo rechi l’indicazione di avvenuto pagamento in modalità tracciabile.

Ad esempio, se la ricevuta reca il nominativo della mamma dell’alunno, il pagamento tracciabile deve essere stato da questa effettuato; oppure, può essere stato effettuato dal papà, e null’altro è necessario se i fondi sono stati tratti da un conto cointestato. Se, invece, in ipotesi il versamento è stato effettuato da un nonno, la detrazione spetta comunque alla mamma, ma deve disporre di una dichiarazione del nonno che attesti che la mamma ha rimborsato le somme da questi anticipate. Se, invece, il giustificativo è intestato direttamente al figlio, la spesa può essere liberamente ripartita tra i genitori, fermo restando che se un genitore è a carico dell’altro, allora sarà quest’ultimo a far valere la detrazione.

Le spese qui in esame si riferiscono a quelle sostenute per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado (materna, elementari, medie e superiori), mentre per le spese universitarie sono previste regole dedicate, ed un separato codice di indicazione nel modello Redditi.

Sono spese scolastiche:
  • le spese di frequenza (sia per scuole statali sia paritarie private e degli enti locali, purché ubicate nel territorio dello Stato)
  • i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica (diversi dalle erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR, in alternativa alla detrazione qui in esame
  • le spese per lo scuolabus

Possono pertanto essere considerate, ad esempio:

  • le spese per mensa scolastica
  • le spese per i servizi pre e post scuola
  • le spese per gite scolastiche.

La recente circolare ADE 14/E/2023 precisa che rientrano nelle spese qui in esame “le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad esempio, all’agenzia di viaggio)”.

La detrazione è subordinata a tutta una serie di condizioni:

  • la detrazione per le spese di frequenza sopra indicate è calcolata su un importo massimo di euro 800 per l’anno 2022 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.
  • la detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno (a titolo esemplificativo, la citata Circolare recita: il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione in esame non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali. Il contribuente con due figli, se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica, può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR.
  • la detrazione fatta valere a titolo di spese scuolabus non inficia la possibilità di avvalersi anche della detrazione per abbonamenti ai servizi di trasporto; si tratta infatti di spese diverse, posto che lo scuolabus è “spesa scolastica” mentre l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico è spesa soggetta ad altre condizioni e limiti.

Per concludere, è importante ricordare che la detrazione per spese scolastiche rientra nel novero di quelle il cui ammontare si riduce in proporzione al reddito, sino ad azzerarsi, per redditi superiori a 120mila e fino a 240mila euro. Ne consegue che un contribuente che ha un reddito superiore a 240mila potrà evitare di indicare tali spese, dalle quale, comunque, non potrà trarre alcuna riduzione IRPEF.