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Stop ai pagamenti delle cartelle fino al 31-12-2020

Il nuovo calendario dell’AdE-R

Notifiche e versamenti sospesi fino a fine anno, ma non per tutti

Il Decreto legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, approvato in via d’urgenza per evitare la ripresa dell’attività dell’Agenzia delle Entrate Riscossione in un periodo caratterizzato ancora da una forte crisi economica e dall’aumento dei contagi da Coronavirus, ha riscritto il calendario delle scadenze per i contribuenti destinatari di atti da parte dell’AdE-R, facendo slittare la maggior parte dei termini dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020.

Nulla è stato disposto invece con riferimento alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio”, i cui termini di versamento, da ultimo modificati con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”), rimangono fermi al 10 dicembre 2020.

Termini in scadenza al 31 dicembre 2020 – Per effetto delle modifiche intervenute, quindi, risultano ora sospesi fino al 31 dicembre 2020:

  • le notifiche di nuove cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di ogni altro atto della riscossione; i predetti atti non potranno essere notificati neanche via PEC;
  • gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del DL Rilancio), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati;
  • l’assoggettamento a vincolo di indisponibilità delle somme oggetto di pignoramento: durante il periodo di sospensione, il soggetto terzo pignorato deve rendere le predette somme fruibili al debitore, anche qualora sia già stata disposta l’assegnazione dal giudice dell’esecuzione;
  • le verifiche di inadempienza di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973: le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono disporre i pagamenti di importo superiore a 5 mila euro anche in presenza di somme iscritte a ruolo di pari importo; inoltre, non avranno effetto le verifiche anche se già effettuate alla data del 19/5/2020) ma per le quali l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973;
  • i termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Infine, si ricorda che per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni scatterà fino al 31 dicembre 2020 con il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, anziché cinque ordinariamente previste.

Cosa accade al termine del periodo di sospensione – In linea generale la finestra temporale che abbraccia il periodo di sospensione decorre dall’8 marzo fino a fine anno, fatta eccezione per i soggetti con residenza, domicilio o sede operativa in “Zona Rossa” per cui i termini decorrono già dal 21 febbraio.

I pagamenti in scadenza nel predetto periodo di tempo dovranno essere effettuati entro la fine del mese successivo al termine della sospensione, quindi entro il 31 gennaio 2021.

Al fine di supportare i contribuenti nel rispetto dei termini in scadenza dal 10 dicembre, per la “Rottamazione-ter” e per il “Saldo e stralcio”, e dal 2021 per tutti quelli oggetto di sospensione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aggiornato le Guide disponibili sul proprio sito e pubblicato le FAQ alle domande più frequenti.