Contributi

Bonus Sud 2019, incentivi occupazione

Il Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 311 del 12 luglio 2019, ha previsto che l’incentivo possa trovare applicazione anche per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto Direttoriale n. 178/2019, è prevista una agevolazione in favore delle assunzioni, con contratto a tempo indeterminato, intervenute nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna), a partire dal 1° gennaio 2019, nei confronti di soggetti disoccupati con un’età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), o che abbiano già compiuto 35 anni di età, disoccupati e privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione, e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.

L’incentivo spetta nei confronti di:

  • soggetti disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015, che abbianodichiarato, in forma telematica, attraverso il sistema informativo unitario delle politiche dellavoro dell’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), la propriaimmediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misuredi politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego, mediante DiD online;
  • soggetti in stato di disoccupazione, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomocorrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensidell’articolo 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del riconoscimento dell’incentivo, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione.