Contributi

Detrazioni d’imposta per familiari a carico

Qual è il limite del reddito complessivo per usufruire della detrazione d’imposta per il familiare a carico?

Le somme percepite dai lavoratori a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, in base al comma 2 dell’art. 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.

Nel suo caso specifico se sua moglie nel 2014 ha percepito sia redditi di lavoro dipendente sia l’indennità di disoccupazione dall’Inps tali importi concorreranno, entrambi, alla formazione del reddito complessivo.

Si ricorda che, al fine di fruire delle detrazioni d’imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico, è necessario che questi ultimi non abbiano posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51. Se sua moglie, dalla somma dei redditi di lavoro dipendente e delle indennità di disoccupazione, supererà tale limite non potrà essere considerata fiscalmente a suo carico.

Le prestazioni di sostegno al reddito sono legate al verificarsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso.Eventi del primo tipo possono dar diritto, per esempio, a prestazioni di cassa integrazione guadagni, malattia e maternità. Rientrano nella seconda casistica le prestazioni di mobilità, disoccupazione ASpI e MiniASpI legate alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro e quindi alla perdita del posto di lavoro.Le prestazioni a sostegno del reddito, in via generale, sono considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ai sensi degli articoli 49 e 6 del T.U.I.R. così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 326/1997.I percettori di dette somme hanno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente previste dall’art. 13 del TUIR ed inoltre, nella generalità dei casi, anche al credito d’imposta introdotto dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 (cosiddetto “bonus di 80 euro”) che riconosce, per il solo periodo di imposta 2014,  un credito di euro 640 complessivi, ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (Circolare Agenzia Entrate del 14/05/2014 n. 9/E Paragrafo 1.3). Come noto il bonus di 80 euro è riconosciuto solo se l’imposta lorda determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti ed inoltre se il reddito complessivo non sia superiore a euro 26.000.

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