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Guida al Regime Forfettario 2017

GUIDA FISCALE
AL REGIME FORFETTARIO 2016

La Legge di Stabilità 2016 ha radicalmente cambiato le regole di tassazione per le piccolissime attività. Dal 2016 è eliminato il Regime dei Contribuenti Minimi (o regime di vantaggio) e viene aggiornato ed esteso il Regime Forfetario. Fino al 2015 era possibile scegliere fra i due regimi: dal 2016 la scelta è unicamente quello che chiameremo REGIME FORFETARIO 2016.

LA SCELTA
Chi è c.d. regime dei CONTRIBUENTI MINIMI al 31/12/2012 può scegliere se:

 Proseguire nei Minimi sino a scadenza della loro opzione (5 esercizi o 35 anni).
Transitare nel nuovo REGIME FOREFARIO 2016.

Per le valutazioni si convenienza si rimanda all’articolo dedicato.

Per quanto riguarda il Nuovo Regime Forfetario l’accesso è consentito a chiunque, anche a imprese e professionisti che nell’anno precedente (2015) erano in normale contabilità semplificata, purché rispettino i requisiti più avanti illustrati.

La permanenza nel nuovo regime è A TEMPO INDETERMINATO.

Il maggior cambiamento per chi entra nel nuovo regime è il differente calcolo del reddito: se prima era derivava da una differenza ricavi-costi, ora dipende solo dai Ricavi: il reddito viene calcolato applicando al fatturato una percentuale diversa per ciascun settore di attività.
Con il nuovo meccanismo non assumono più alcuna rilevanza i costi realmente sostenuti. E’ evidente che il nuovo calcolo avvantaggia significativamente le attività che hanno costi molto bassi.



Il nuovo regime:

E’ il regime naturale per chi inizia una attività marginale nel 2016 (oltre ai regimi più complessi di Contabilità Semplificata e Ordinaria).
E’ comunque consentita l’opzione per l’applicazione dei regimi fiscali “normali” (contabilità semplificata / ordinaria), con vincolo minimo triennale.
Sostituisce entrambi i regimi preesistenti, ovvero il REGIME DEI MINIMI (o regime di vantaggio) e il VECCHIO REGIME FORFETARIO (le regole 2015 non saranno più valide, salvo per chi continua nel vecchi regime dei minimi).

REQUISITI

L’accesso al regime è consentito a imprese e professionisti che congiuntamente abbiano rispettato i requisiti sotto elencati nell’anno precedente. (Per il 2016 quindi si verifica quanto accaduto nel 2015).

A) LIMITE DEL LAVORO DIPENDENTE:
Spese per lavoro dipendente, nell’anno precedente, inferiori a 5.000 Euro;

B) LIMITE DEI BENI STRUMENTALI
Costo complessivo dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio precedente non superiore a 20.000 Euro (per il 2016 occorre verificare il valore al 31/12/2015 al lordo degli ammortamenti).

C) LIMITE DEI RICAVI
I compensi dell’anno precedente essere devono pari o inferiori ad una soglia massima, diversa per ciascun tipo di attività svolta (come da tabella).

LIMITE DEI RICAVI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’ – Tabella riassuntiva

tassazione forfettario
forfettario codice ateco

Gli investimenti in beni strumentali relativi all’anno di imposta precedente non dovrnno superare la soglia di 20 mila euro pendendo anche nella somma stavolta il valore dei beni che si hanno in comodato, locazione o noleggio mentre restano fuori i beni di valore inferiore ai 516 euro;

Riduzione di un un terzo dell’aliquota sostitutiva per i primi cinque anni dal 15% al 5%;

Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per l’anno in cui la stessa è iniziata e per i quattro successivi, al reddito determinato forfetariamente è applicata l‘aliquota fiscale agevolata del 5% al posto di quella del 15% prevista dal regime in esame, a condizione che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.

• Possibilità di effettuare cessioni all’esportazione e assimilate, servizi internazionali, cessioni verso il Vaticano, San Marino e nei confronti di soggetti che beneficiano delle agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali;

• Non trovano applicazione contributi minimi INPS di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, in quanto si applicherà l’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla gestione separata per cui verseranno secondo le aliquote annuali;

• Nessuna ritenuta d’acconto da applicare ed esonero dal versamento dell’Iva.


LE IMPOSTE

Sul reddito è applicata un’unica imposta (che sostituisce Irap, Irpef e addizionali), nella misura:

15% ALIQUOTA ORDINARIA 
5% PER LE NUOVA ATTIVITÀ per primi 5 anni*

* Tale agevolazione si applica a condizione che il contribuente non abbia avuto la partita Iva o una società negli ultimi 3 anni e che l’attività non sia la continuazione di un’attività precedente, svolta anche come lavoratore subordinato.

I CONTRIBUTI INPS/IVS

Per i soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani/commercianti presso l’Inps è prevista una riduzione del 35% dei contributi INPS complessivamente dovuti.

La precedente agevolazione che per il 2015 prevedeva la possibilità di non applicare il minimale contributivo (i contributi fissi trimestrali) non è stata riproposta per il 2016.

Attenzione: la riduzione contributiva si riflette tuttavia sull’accredito dei contributi.

VANTAGGI E SEMPLIFICAZIONI

I contribuenti che adottano il nuovo regime hanno numerosi vantaggi amministrativi:

  • Non sono soggetti a studi di settore e parametri
  • Non applicano l’Iva sulle vendite, non detraggono l’Iva sugli acquisti e non versano l’Iva (con alcune eccezioni)
  • Non sono obbligati a tenere i registri Iva obbligatori (acquisti, vendite, etc.), tuttavia sono tenuti a numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, a certificazione i corrispettivi e a conservazione dei relativi documenti)
  • Non sono soggetti alle ritenute d’acconto
  • Non sono tenuti ad operare le ritenute d’acconto



SVANTAGGI

Per i contribuenti che nella loro attività costi hanno elevati può accedere che i coefficienti di redditività da applicare per determinare il reddito siano troppo elevati rispetto al reale. In sostanza occorre determinare caso per caso la reale convivenza del nuovo regime.
Non registrando gli acquisti in contabilità può accadere che determinate operazioni sulle quali occorre versare l’Iva (esempio nei casi di reverse charge) possano passare inosservate ed essere dimenticate.

ESCLUSIONI

Il regime non può essere adottato in alcuni casi:

A) STIPENDIO > 30.000 EURO
Sono esclusi coloro nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.

B) SOCI DI SOCIETÀ
Sono esclusi coloro che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone (Snc, Sas) / associazioni professionali / srl trasparenti.

C) REGIMI SPECIALI IVA
Sono esclusi coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (es. venditori porta a porta).

D) NON RESIDENTI
Non possono adottare il regime i non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;

E) VENDITORI DI IMMOBILI
Sono esclusi coloro che in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;


Come calcolare il reddito e l’imposta da versare per il nuovo regime forfettario

Probabilmente la novità maggiormente rilevante del nuovo regime forfettario sta proprio nelle modalità di determinazione del reddito da assoggettare a tassazione.

A differenza infatti dei regimi agevolati abrogati il reddito imponibile sarà determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta, e sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati, andrà applicata un’imposta sostitutiva pari al 15%.

Da quanto detto si può desumere che:

  • ai fini della determinazione del reddito imponibile non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo, siano esse inerenti o meno all’attività svolta dal contribuente. Le uniche spese che possono essere portate in deduzione sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;
  • il computo dei ricavi avviene secondo il principio di cassa: assumono rilevanza i ricavi o compensi effettivamente incassati nel corso del periodo d’imposta;
  • l’imposta del 15% è sostitutiva dell’imposta sui redditi (irpef), delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (irap).

Nel caso di imprese familiari viene stabilito che l’imposta sostitutiva sia dovuta esclusivamente dal titolare dell’impresa ed è calcolata sul reddito dell’impresa stessa prima dell’imputazione della quota ai familiari; i contributi previdenziali sono deducibili, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.

Da un punto di vista operativo la determinazione dell’imposta da versare appare abbastanza semplice: si dovrà rapportare l’ammontare dei ricavi o compensi realizzati alla percentuale di imponibilità stabilita a seconda del codice ATECO di appartenenza; dal reddito imponibile così determinato si dovranno sottrarre i contributi previdenziali versati e su tale differenza applicare l’imposta sostitutiva del 15%.

Esempio: come si calcola il reddito per il nuovo regime forfettario:

Il sig. Verdi svolge l’attività di avvocato e presenta nel 2016 i requisiti per l’applicazione del nuovo regime forfettario; nel corso dell’anno ha incassato compensi per € 13.000 e versato contributi previdenziali per  € 2.700.

Compensi percepiti

€ 13.000

Spese

Reddito imponibile lordo

€ 13.000*78% = € 10.140

Contributi previdenziali

€ 2.700

Reddito imponibile netto

€ 10.140 – € 2.700 = € 7.440

Imposta sostitutiva

15%

Imposta sostitutiva

€ 7.440 * 15% = € 1.116

Per i soggetti che applicano il regime forfetario i ricavi e compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta; a tale fine, i contribuenti dovranno rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

Pertanto nelle fatture emesse:

  • non si dovrà applicare la ritenuta d’acconto;
  • dovrà essere indicata in fattura un’apposita dicitura in cui si dichiara che la somma percepita non è soggetta ad imposta sostitutiva ed il relativo riferimento normativo:

“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015.”

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