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Compensi amministratori,i deducibilità e principio di cassa allargato

Il legislatore fiscale ha in alcuni casi subordinato la deducibilità di taluni componenti negativi del reddito di impresa al momento di effettivo sostenimento delle spese. Le previsioni hanno finalità antielusiva. Pertanto, la deducibilità di alcuni costi è rinviata al momento in cui avviene il pagamento degli stessi.

Tale circostanza riguarda, ad esempio, i compensi spettanti agli amministratori aventi però natura di redditi assimilati al lavoro dipendente.

Secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 5 del TUIR i compensi corrisposti agli amministratori delle società di capitali sono deducibili dal reddito della società erogante nel periodo d’imposta in cui sono corrisposti. Il principio di cassa, quindi la deducibilità subordinata all’avvenuto pagamento del compenso, rappresenta una deroga al principio di competenza previsto ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Il principio di cassa si applica sia che l’amministratore non sia in possesso della partita Iva quindi laddove il reddito dallo stesso percepito debba essere assimilato al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR, ma anche nel caso in cui l’attività di amministratore sia riconducibile nell’attività professionale esercitata. Tuttavia, in quest’ultimo caso, non troverà applicazione il principio di cassa allargato, ma esclusivamente il criterio di cassa pura (cfr. Circ. Agenzia delle entrate n. 105/E del 2001).

Se l’amministratore non è in possesso di partita Iva e quindi il reddito è considerato assimilato a quello di lavoratore dipendente, si applicano i medesimi criteri previsti per i lavoratori dipendenti. L’art. 52 del TUIR, la cui rubrica è “Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” rinvia, infatti, all’art. 51. Tale ultima disposizione prevede, al comma 1, secondo periodo che “Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti ai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.

In conseguenza di tale previsione, se una società di capitali paga il compenso all’amministratore relativo all’anno 2022 entro il 12 gennaio 2023, la deduzione di tale componente negativo ai fini della determinazione del reddito d’impresa sarà effettuata nel periodo d’imposta 2022.

Tale regola, comunemente nota come “principio di cassa allargato,” non troverà applicazione laddove il compenso da amministratore sia percepito da un professionista in possesso del numero di partita Iva. Infatti, il professionista dichiarerà il compenso nell’anno di avvenuto incasso, come pure la società potrà considerare in deduzione il costo nell’anno di effettivo pagamento. Tornando all’esempio precedente, se pure il pagamento dovesse essere effettuato entro il 12 gennaio 2023, applicando il principio di “cassa puro” la deduzione del costo potrà essere fatta valere in tale anno e non nel 2022.

Tale diversa soluzione tare origine dalla diversa natura del reddito professionale i cui criteri di determinazione sono previsti dall’art. 54 del TUIR e non contemplano l’applicazione del principio di cassa allargato.

Tale principio, invece, si applica anche ai redditi di lavoro dipendente. Conseguentemente, le somme erogate entro il 12 gennaio 2023 si considerano ad ogni effetto come percepite nell’anno 2022. Conseguentemente, le stesse dovranno risultare dalla Certificazione Unica relativa alla medesima annualità e dovranno anche trovare indicazione nella dichiarazione del sostituto di imposta relativa allo stesso anno.