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Condono, stralcio cartelle mille euro

Entro marzo condono cartelle fino a mille euro, ma per multe e sanzioni o debiti verso enti territoriali o privati lo stralcio è solo parziale e opzionale.

La versione definitiva dello stralcio debiti fino a 1000 euro esclude dalla sanatoria totale in Legge di Bilancio 2023 non soltanto le multe stradali e i tributi locali come l’IMU ma anche le pendenze nei confronti di enti previdenziali privati. Nei primi due casi scatta l’abbuono di sanzioni e interessi mentre la somma dovuta (e per le multe anche la sanzione) va pagata per intero. Nel caso delle debiti verso gli enti privati la sanatoria è opzionale.

Le ultime novità apportate in Parlamento alla Manovra prevedono anche lo slittamento dello stralcio al 31 marzo: significa che l’agente della riscossione provvederà automaticamente a cancellare le somme entro tale data, senza bisogna di fare domanda di condono.

Vediamo come funziona nei diversi casi sopra esposti.

Stralcio debiti mille euro: totale o parziale

Per essere condonate, le cartelle esattoriali devono essere affidate all’agente della riscossione fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Vengono automaticamente annullate alla data del 31 marzo 2023 i debiti di importo residuo entro i mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

  • I debiti stralciabili sono quelli verso amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali. Sono comprese anche le somme oggetto di rottamazione. Su questi debiti, dal 1° gennaio al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione.
  • Per gli enti diversi da quelli sopra citati – ad esempio Comuni o enti di previdenza privati – lo stralcio è solo parziale: lo stralcio riguarda la sola quota (entro i mille euro) relativa a interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora.
  • Nel caso delle multe stradali, che non sono tasse ma sanzioni, lo stralcio riguarderà solo gli interessi di mora, mentre restano dovute le spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Enti territoriali e privati: opzione di “non stralcio”

I soggetti diversi da amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali possono anche non aderire allo stralcio ma, per farlo, devono deliberare con apposito provvedimento entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, pubblicandolo sul proprio sito web e comunicandolo all’agente della riscossione (con modalità stabilite entro il 10 gennaio).

Condono fino a mille euro: come si calcola

Come sottolinea la Relazione tecnica di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2023, questo nuovo stralcio potrebbe riguardare anche cartelle per le quali l’analogo provvedimento previsto negli anni scorsi (che riguardava il periodo 2000-2010) non ha avuto effetto perchè le somme erano superiori a mille euro.

Il punto fondamentale è il seguente: rilevano le somme residue al 1° gennaio 2023. Quindi, se una cartella non è stata stralciata negli anni scorsi perchè il debito era superiore ma nel frattempo la somma è scesa sotto questa soglia (ad esempio, nei casi in cui c’è una rateazione), allora sarà stralciata.

Lo stesso principio (debito residuo) si applica a tutte le cartelle esattoriali. Se la somma originariamente dovuta era superiore a mille euro ma nel 2023 è scesa sotto questa soglia (anche nel caso di rottamazione) allora opera lo stralcio.

Stralcio mille euro: lo schema delle regole

Di seguito uno schema di riepilogo delle somme oggetto di stralcio 2023 (che in tutti i casi devono essere state notificate all’agente della riscossione fra il 2000 e il 2015). Le altre regole:

  • debiti verso amministrazioni statali, agenzie fiscali (tasse), enti pubblici previdenziali (contributi): se il debito residuo al 1° gennaio 2023 è sotto i mille euro allora è annullato.
  • multe stradali e altre sanzioni amministrative: se il debito residuo è sotto i mille euro viene ridotto eliminando tutti gli interessi, mentre si pagano la sanzione originaria e le spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.
  • Debiti verso enti diversi da amministrazione statali, agenzie fiscali ed enti previdenziali pubblici (ad esempio, enti territoriali o previdenziali privati); se il debito residuo è sotto i mille euro è ridotto annullando interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora; restano dovuti il capitale, le spese per le procedure esecutive e quelle di notificazione della cartella di pagamento (possono deliberare entro il 31 gennaio un provvedimento di non adesione allo stralcio e in questo caso, le cartelle restano da pagare integralmente). Eventualmente, dove previsto, il contribuente potrà applicare in questi casi la nuova rottamazione quater prevista sempre dalla Legge di Bilancio.

Ricordiamo infine che dal primo gennaio al 31 marzo 2023 su tutte le cartelle esattoriali oggetto di stralcio si ferma la riscossione e non scattano interessi di mora.

Come si pagano le cartelle con stralcio parziale

Le cartelle oggetto di stralcio parziale (multe e debiti verso enti diversi da quelli pubblici) vanno pagate in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, oppure in un numero massimo di 18 rate.

La prima e la seconda sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2023. La somma restante viene divisa in 16 rate di pari importo con scadenza trimestrale il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Debiti esclusi dallo stralcio

Come previsto anche dai provvedimenti di stralcio previsti in precedenti occasioni, sono sempre escluse le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.