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Detrazione IVA, fatture 2022 con consegna nel 2023

La registrazione delle fatture a cavallo d’anno richiede qualche attenzione in più rispetto alla registrazione contabile dei documenti fiscali ricevuti nel corso dell’anno.

Si ricorda, infatti che l’art. 1 comma 1 del D.P.R 100/98, prevede che il diritto alla detrazione può essere esercitato con riferimento alla liquidazione nella quale si è verificato il presupposto per l’esigibilità, purché il documento di acquisto sia ricevuto e registrato sul libro acquisti entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Tale regola, per espressa disposizione normativa, non trova però applicazione per i documenti “a cavallo d’anno” per i quali, invece, l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento della fattura.

Stante la premessa normativa, come è evidente, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, assume un ruolo centrale la data di ricezione della fattura elettronica individuata univocamente dallo SdI.

Al 31 dicembre di ciascun anno le imprese sono tenute a verificare la ricezione delle fatture di acquisto ai fini del legittimo esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva.

Gestione delle Fatture a cavallo d’anno – Come detto, le disposizioni vigenti concedono al cessionario/committente di poter computare l’IVA addebitatagli nelle fatture ricevute nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata e quindi l’imposta è diventata esigibile, ma solo a condizione che la fattura sia stata recapitata e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Tale facoltà non è però prevista per le operazioni effettuate in un anno d’imposta, le cui fatture sono ricevute nell’anno successivo. In tal caso, infatti, il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato soltanto nell’anno in cui viene ricevuta la fattura.

Per cui tutti coloro che riceveranno dai propri fornitori fatture 2022 negli ultimi giorni dell’anno, la contabilizzazione della fattura passiva dovrà necessariamente avvenire in tale anno e quindi si potrà legittimamente detrarre l’imposta nella liquidazione IVA di dicembre 2022 o nel IV trimestre 2022 nel caso dei contribuenti trimestrali.

Ad esempio, supponiamo che una fattura datata 30/12/2022 sia ricevuta da parte dello SdI in data 31/12/2022 e venga annotata in pari data sul registro IVA acquisti. In questo caso la detrazione dell’IVA afferente al documento fiscale in parola sarà fruibile nel mese di dicembre 2022.

Diverso è il caso in cui la stessa fattura immediata datata 31/12/2022 sia ricevuta da parte dello SdI in data 03/01/2023 e annotata nel registro IVA acquisti in tale data. Infatti, in tale ipotesi la detrazione dell’IVA sarà fruibile soltanto nel mese di gennaio 2023.

Documenti annotati tardivamente –Un trattamento diverso deve inoltre essere riservato alle fatture di dicembre 2022 ricevute entro il 31/12/2022 ma annotate a gennaio 2023. Anche in questa circostanza, invero, la data di ricezione del documento indicata dal sistema di interscambio ricopre un ruolo centrale. Infatti, in questo caso, per la fattura ricevuta ma non annotata nel mese di dicembre 2022, per effetto di quanto disposto dal DL 50/2017, il diritto di detrazione dell’Iva dovrà essere esercitato dal contribuente al più tardi con la dichiarazione Iva 2023 per il 2022. Per cui, in questi casi, al contribuente non rimane altra scelta che registrare la fattura “tardiva” nell’apposito registro sezionale ed esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta nella dichiarazione Iva annuale relativa all’anno 2022, da presentare entro il 30 aprile 2023.