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Fondo di garanzia per le PMI

Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000.

La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali  portate dalle imprese.

Rivolgendosi al Fondo, pertanto, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.

Secondo le ultime rilevazioni, oltre il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo in assenza della presentazione di garanzie reali.

COS’È E COME FUNZIONA IL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Quali sono i vantaggi della garanzia pubblica?

Con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, l’Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento.

Come funziona il fondo di garanzia?

La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con le risorse europee dei Programmi operativi nazionale e interregionale 2007-2013, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

Quali soggetti garantisce?

Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all’apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.

L’impresa e il professionista devono essere valutati in grado di rimborsare il finanziamento garantito. Devono perciò essere considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Le start up sono invece valutate sulla base di piani previsionali.

Come inoltrare la domanda?

L’impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo. Deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi che garantisce l’operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo. Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande mentre occorre rivolgersi ad un confidi accreditato.

In quali settori interviene?

Possono essere garantiti i soggetti appartenenti a qualsiasi settore con l’eccezione dell’industria automobilistica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’industria carboniera, della siderurgia e delle attività finanziarie. Nel trasporti sono ammissibili solo le imprese che effettuano trasporto merci su strada. Le imprese agricole possono utilizzare soltanto la controgaranzia rivolgendosi ad un confidi che opera nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.

Quali operazioni garantisce e in che misura?

L’intervento è concesso, fino ad un massimo dell’80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa o professionista un importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all’importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.

Quali sono i tempi di risposta?

Le procedure sono snelle e veloci: in tempi rapidi vengono verificati i requisiti di accesso e adottata la delibera. L’impresa viene informata vie e-mail sia della presentazione della domanda sia dell’adozione della delibera.

Fondo di garanzia Imprese femminili

Quali sono?

Le imprese femminili sono le micro, piccole e medie imprese con le seguenti caratteristiche

  1. società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne
  2. società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne
  3. imprese individuali gestite da donne.

La definizione delle imprese femminili è stabilita dall’art. 2, comma 1, lettera a) della legge 215/1992 e successive modifiche e integrazioni.

 Vantaggi dell’impresa femminile

Alle imprese femminili sono riservate condizioni vantaggiose per la concessione della garanzia e in particolare

  1. possibilità di prenotare direttamente la garanzia
  2. priorità di istruttoria e di delibera
  3. esenzione dal versamento della commissione una tantum al Fondo
  4. copertura della garanzia fino all’80% sulla maggior parte delle operazioni

Microcredito Fondo di garanzia

L’intervento del Fondo mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito ha lo scopo di sostenere l’avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone l’accesso alle fonti finanziarie.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con i decreti del 24 dicempre 2014 e del 18 marzo 2015, ha integrato le Disposizioni Operative del Fondo introducendo per la garanzia del microcredito criteri di accesso significativamente semplificati e la possibilità per l’impresa di effettuare la prenotazione on line.

Alla sezione dedicata alla garanzia del microcredito il Ministero dello Sviluppo Economico ha destinato per l’anno in corso trenta milioni di euro, cui si aggiungono i versamenti volontari effettuati da enti, associazioni, società o singoli cittadini.

E’ bene ribadire che tali risorse non sono utilizzate per erogare direttamente i finanziamenti, ma per favorirne la concessione attraverso la garanzia pubblica.

Le caratteristiche delle operazioni di microcredito sono stabilite dal Testo Unico Bancario (TUB) e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.176 del 17/10/2014.

Per quanto riguarda i requisiti di ammissibilità alla garanzia, il Fondo recepisce quanto previsto dalla citata normativa in tema di microimprenditorialità, fatto salvo il fatto che il Fondo si limita a intervenire a favore di imprese e professionisti. Le definizioni fornite di seguito si riferiscono esclusivamente alle tipologie di operazioni coperte dal Fondo.

Chi sono i soggetti beneficiari?

I soggetti beneficiari che possono ottenere la garanzia sono esclusivamente le imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni. Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate, cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano l’attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino a 200.000 euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro).

Per essere ammissibili al Fondo i professionisti, inoltre, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013. Professionisti e imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle Disposizioni operative del Fondo.

Quali sono le finalità ammissibili dei finanziamenti?

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni e servizi direttamente connessi all’attività svolta (compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione.

Ammontare massimo dei finanziamenti

I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni, non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Tale limite può essere aumentato di euro 10.000 qualora il finanziamento preveda l’erogazione frazionata, subordinando i versamenti al pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto. E’ possibile concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo di altre operazioni di microcredito, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti, di 35.000 euro.

Come ottenere la garanzia per il Microcredito?

La prenotazione.

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La conferma della prenotazione. La prenotazione non comporta automaticamente la concessione di una garanzia nè del connesso finanziamento. La prenotazione resta valida per i 5 giorni lavorativi successivi. Entro questo termine il soggetto beneficiario deve trovare un soggetto disponibile a concedere il finanziamento e a confermare on line la prenotazione. A tal fine si deve presentare al finanziatore la ricevuta di prenotazione e l’allegato 4.

La presentazione della domanda di ammissione alla garanzia. Dopo la conferma della garanzia, entro 60 giorni deve essere presentata la richiesta di ammissione alla garanzia da parte di un soggetto abilitato ad operare con il Fondo.

La garanzia viene concessa senza la valutazione economico-finanziaria

Le modalità di accesso per le operazioni di microcredito alla garanzia pubblica sono particolarmente vantaggiose: il Fondo interviene senza la valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finale. Ciò significa che, ai fine dell’accesso alla garanzia, non occorre presentare al Fondo alcun documento contabile né un business plan: il merito di credito dell’impresa o del professionista viene valutato dal soggetto finanziatore.

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