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Credito, Transizione 5.0 i dettagli dell’incentivo

Dopo una serie di rinvii, è atteso ormai a giorni il Consiglio dei Ministri che varerà il Decreto Legge “PNRR 4” che conterrà anche la normativa di riferimento del piano Transizione 5.0.

Lo schema generale del Piano Transizione 5.0

Iniziamo col ribadire una volta di più che il Piano Transizione 5.0 non nasce per sostituire il piano Transizione 4.0, che resta attivo fino a fine 2025 (con consegne fino a giugno 2026) con con le aliquote previste dalla legge di bilancio per il 2021 (l’ultima del Governo Draghi).

Le aliquote previste per il 2024 dal piano Transizione 4.0 per gli investimenti nei beni materiali previsti nell’allegato A sono: 20% per investimenti fino a 2,5 milioni, 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni e 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. L’aliquota per gli investimenti nei software previsti nell’allegato B è scesa quest’anno al 15%.

Il piano Transizione 5.0 – il “5.0” fa riferimento al paradigma dell’Industria 5.0 e al fenomeno delle cosiddette transizioni gemelle, quella digitale e quella green – si dispiega come un’integrazione del piano Transizione 4.0.

A differenza di quest’ultimo si applicherà per il biennio 2024-2025 (con probabile retroattività al gennaio 2024) senza però nessuna coda per le consegne al 2026, visti i tempi stringenti per la rendicontazione da parte del Governo italiano alla Commissione Europea.

Per accedere all’incentivo del piano Transizione 5.0 sarà innanzitutto necessario fare un investimento in uno dei beni – materiali o immateriali – previsti dagli allegati A o B (quindi sia hardware sia software) del piano Transizione 4.0 e dimostrare che questo è in grado di abilitare anche un processo di efficientamento energetico. A proposito di software, dovrebbero essere ricompresi tra i beni abilitanti anche i sistemi gestionali, benché per la sola parte relativa al monitoraggio dei consumi energetici.

Ricapitolando, occorre quindi

  • acquistare un bene strumentale
  • sviluppare un progetto basato su questo bene che porti a un efficientamento energetico.

Le aliquote del piano Transizione 5.0

Una matrice composta dall’ammontare dell’investimento e dal livello di efficientamento ottenuto (come vedremo nel prossimo paragrafo) determinerà l’aliquota che si applica. Questa aliquota si applicherà non soltanto all’acquisto dei beni strumentali, ma anche alle altre due linee di investimento previste dal nuovo piano, che sono i sistemi per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia e la formazione.

Da notare come l’investimento che viene qualificato come “5.0” ricadrà per intero nella normativa prevista dal piano Transizione 5.0.

Questo ha delle conseguenze rilevanti perché, come vedremo, cambiano le soglie massime dell’investimento, i tempi di fruizione dei crediti d’imposta e le procedure certificative. Restano però gli obblighi documentali, soprattutto quelli previsti per l’interconnessione e la rispondenza merceologica agli allegati A e B previsti dalla disciplina del Transizione 4.0.

Ma andiamo con ordine e partiamo dalle aliquote che, come dicevamo, si potranno ricavare da una matrice che vede su un asse la dimensione dell’investimento e sull’altra le performance dello stesso in termini di risparmio ottenuto grazie all’efficientamento energetico. Una tabella, quindi, composta da tre righe e tre colonne con nove aliquote complessive.
Investimenti fino a 50 milioni

Le fasce relative alle soglie degli investimenti sono quasi le stesse del piano Transizione 4.0: la prima è per gli investimenti fino a 2,5 milioni, la seconda per quelli compresi tra 2,5 e 10 milioni e la terza per gli investimenti tra 10 e 50 milioni di euro. Queste soglie sono annuali.

Le fasce, dicevamo, sono quasi uguali perché, come avrete notato, mentre nel piano Transizione 4.0 la terza fascia si ferma a 20 milioni, nel piano Transizione 5.0 si sale fino a 50 milioni di euro.

Efficientamento di processo o di unità produttiva

Le classi di risparmio energetico tengono invece conto di due possibili casi:

  • il primo riguarda il caso in cui il bene vada a rendere più efficiente sul piano energetico uno specifico processo industriale;Il piano Transizione 5.0 – il “5.0” fa riferimento al paradigma dell’Industria 5.0 e al fenomeno delle cosiddette transizioni gemelle, quella digitale e quella green – si dispiega come un’integrazione del piano Transizione 4.0.il secondo riguarda invece il caso in cui il bene generi l’efficientamento dell’intera struttura / unità produttiva.

In requisiti “minimi” di queste due tipologie di efficientamento erano già stati messi nero su bianco dal documento concordato tra Italia e Commissione europea lo scorso agosto: per accedere all’incentivo – è scritto – l’investimento deve infatti generare un risparmio pari ad almeno il 3% dei consumi dell’intera unità produttiva oppure del 5% di uno specifico processo industriale (o processo target), ad esempio la pressatura oppure l’imballaggio.

E così la prima fascia prevista dal piano Transizione 5.0 riguarda quegli investimenti che generino un risparmio compreso tra il 5% e il 10% di uno specifico processo industriale oppure tra il 3% e il 6% dei consumi dell’intera unità produttiva.

La seconda fascia si applicherà agli investimenti che generino un efficientamento compreso tra il 10% e il 15% di uno specifico processo industriale oppure tra il 6% e il 10% dei consumi dell’intera unità produttiva.

La terza fascia comprende infine gli investimenti che generino risparmi superiori al 15% di uno specifico processo industriale oppure al 10% dei consumi dell’intera unità produttiva.
Le nove aliquote

Incrociando queste fasce con l’ammontare dell’investimento viene fuori il seguente schema:

Prima fascia
(risparmio del 5%-10% su processo target o del 3%-6% sui consumi dell’unità produttiva)

    35% per investimenti fino a 2,5 milioni
    15% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni
    5% per investimenti tra 10 e 50 milioni

Seconda fascia
(risparmio del 10%-15% su processo target o del 6%-10% sui consumi dell’unità produttiva):

    40% per investimenti fino a 2,5 milioni
    20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni
    10% per investimenti tra 10 e 50 milioni

Terza fascia
(risparmi superiori al 15% di uno specifico processo industriale oppure al 10% dei consumi dell’intera unità produttiva)

    45% per investimenti fino a 2,5 milioni
    25% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni
    15% per investimenti tra 10 e 50 milioni

Il montante unico con pannelli fotovoltaici e formazione

L’aliquota così determinata si applicherà all’intero “montante” costituito da

  • beni strumentali materiali e immateriali 4.0
  • beni per autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili
  • attività di formazione

Anche qui però ci sono alcuni importanti distinguo da fare. Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici sarà prevista un’ulteriore maggiorazione per i prodotti rispondenti a determinati criteri di efficienza intrinseca (verosimilmente si tratterà delle tre classi determinate dal recente Decreto Energia, poi Legge 11/2024 all’articolo 12). Il beneficio sulla parte dei pannelli potrebbe arrivare a superare il 60%.

Per quanto riguarda le spese per la formazione, ferma restando l’applicazione dell’aliquota determinata sulla base dell’investimento in bani materiali o immateriali, esisterà un doppio limite: non potranno superare il 10% del valore dei beni acquistati e in ogni caso i 300.000 euro.
Un esempio pratico

Un’azienda acquista una nuova macchina automatica – immaginate un centro di lavoro o una pressa o una impacchettatrice – che risponde ai requisiti posti dalla normativa prevista dal piano Transizione 4.0. La macchina costa 100.000 euro. Con l’attuale piano Transizione 4.0 l’azienda ricaverebbe un credito d’imposta di 20.000 euro (il 20% di 100.000 euro) fruibile in tre anni a partire dall’interconnessione.

Ipotizziamo ora che questo nuovo macchinario consenta di rendere più efficiente il processo target, ad esempio la fresatura o la piegatura o il packaging. La nostra certificazione ex ante stima che questo processo target, grazie all’uso del macchinario di nuova generazione, consentirà di risparmiare il 20%. Trattandosi si un investimento di 100.000 euro, rientriamo nella fascia degli investimenti fino a 2,5 milioni; con un efficientamento del processo target del 20% siamo nella terza fascia, quella che garantisce le aliquote maggiori. Nello specifico, avremo diritto all’aliquota del 45%.

Supponiamo ora che l’azienda faccia fare attività di formazione sul nuovo macchinario o sulle tecnologie introdotte per 20.000 euro.

In questo caso l’azienda avrà diritto a un credito d’imposta di 49.500 euro, pari alla somma tra 45.000 euro (il 45% dei 100.000 euro di valore del bene) e 4.500 euro, cioè il 45% delle attività di formazione che però in questo caso, superando il tetto del 10% dell’investimento, vengono ridotte dai 20.000 euro di spese effettivamente sostenute a 10.000, valore al quale applicare il 45%.

I 49.500 euro saranno fruibili in un’unica soluzione, naturalmente dopo aver prodotto la certificazione ex post che attesti l’effettivo conseguimento degli obiettivi dichiarati.
La certificazione

Non ci sono ulteriori dettagli in merito al sistema delle certificazioni.

Resta confermato il sistema della doppia certificazione, con una ex ante che dovrà delineare l’investimento e il risparmio previsti e una ex post che dovrà poi documentare investimenti effettuati e risultati conseguiti. I risultati ottenuti potranno discostarsi in meglio o in peggio da quelli previsti e saranno ovviamente i dati reali (e non quelli della ex ante) a determinare l’aliquota effettiva.

È invece ancora da capire quale sarà il parametro di partenza rispetto al quale misurare l’efficientamento ottenuto: dovrà cioè essere stabilito un criterio per determinare quale sia il punto di partenza rispetto al quale determinare l’efficientamento. Questo parametro di partenza potrebbe essere, a titolo esemplificativo, il consumo dell’anno precedente o una media di quelli degli ultimi tre anni.

Non ci sono poi ancora conferme sui soggetti titolati a eseguire le certificazioni, anche se abbiamo ragione di pensare che si tratterà degli stessi soggetti già selezionati per l’incentivo previsto dal Fondo per la Transizione Industriale, che prevedeva come soggetti titolati a redigere la relazione tecnica economica

  • geologi, ingegneri e periti industriali iscritti all’ordine professionale di riferimento ovvero facenti parte dell’organico della società richiedente;
  • EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) accreditate UNI CEI 11339;
  • ESCO accreditate UNI CEI 11352;
  • organizzazioni accreditate ISO50001;
  • organizzazioni accreditate UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e UNI EN ISO 14065

La fruizione dell’incentivo

Mentre resta invariata la fruizione del credito d’imposta per i beni che rientrano nel piano Transizione 4.0 – che resta quindi da fare in tre quote annuali – si “velocizza” il recupero del credito per i progetti che ricadono sotto l’ombrello della Transizione 5.0 che dovrebbe consentire il rientro in un’unica quota, naturalmente dopo il completamento e l’attestazione dei risultati conseguiti