Edilizia, cessione dei crediti ammessa una volta
Cessione del credito in Edilizia: con il DL Sostegni-ter, uso limitato a una volta sola per le ulteriori cessioni, nuove Comunicazioni dal 4 febbraio.
Il Decreto Sostegni-ter inserisce una limitazione dell’utilizzo della cessione del credito d’imposta sui bonus edilizi (Superbonus, Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni, Sismabonus, Bonus Facciate): il tax credit sarà cedibile una sola volta:
- i beneficiari della detrazione potranno cedere il credito ad altri soggetti, una sola loro volta;
- i fornitori che ricevono il credito o praticano lo sconto in fattura potranno cederlo una sola volta ad altri soggetti senza ulteriori passaggi.
I crediti che al 7 febbraio, in base alle anticipazioni, risulteranno già ceduti potranno essere oggetto di cessione per una ulteriore volta.
Vediamo dunque come si prospetta per il 2022 il funzionamento e l’utilizzo dell’opzione di cessione del credito.
Le regole per la cessione credito
La proroga delle due opzioni – la cessione del credito e lo sconto in fattura (articolo 121 del decreto 34/2020) – si conferma fino al 2025 per il Superbonus e fino al 2024 per gli altri bonus edilizi (per interventi di natura edilizia ed energetica).
Adempimenti e controlli
I vincoli introdotti dal Decreto Antifrodi (visto di conformità e asseverazione) sono confluiti nella Legge di Bilancio 2022:
- il visto di conformità attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta
- l’asseverazione attesta la congruità delle spese sostenute secondo i valori stabiliti per alcune categorie di beni.
Il prezzario di riferimento, fino alla pubblicazione in Gazzetta del nuovo DM MiTE atteso a breve, resta quello indicato nel Decreto dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 (per alcune categorie di beni, il riferimento è invece al precedente Decreto del Ministero della Transizione Ecologica).
Per quanto riguarda i controlli preventivi, l’Agenzia delle Entrate può procedere con la sospensione fino a 30 giorni delle cessioni se evidenzia rischi di frode. I profili di rischio sono legati ai seguenti parametri:
- coerenza dei dati nelle comunicazioni di cessione del credito,
- informazioni in Anagrafe tributaria o in possesso del Fisco,
- storico di analoghe cessioni già effettuate da cedenti e cessionari.
Decorsi i 30 giorni, l’Amministrazione finanziaria procede con le verifiche e se non riscontra irregolarità la sospensione decadrà in automatico.
N.B. Per quanto riguarda il Superbonus, il visto è sempre necessario (non solo nei casi di cessione del credito o sconto in fattura) ad esclusione dei casi in cui si utilizza come detrazione d’imposta in dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate o tramite il sostituto d’imposta.
Unica cessione del credito edilizio
Periodo transitorio
La data spartiacque è quella del 7 febbraio, come si legge nel testo del Decreto Sostegni-ter:
I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni […] possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
In pratica, il soggetto privato che matura la detrazione e la utilizza come credito, può cedere una sola volta tale bonus (al fornitore, alla banca o ad altro soggetto); quando un fornitore riceve il credito, lo potrà a sua volta cedere una volta soltanto (a banche o altri soggetti).
Nuove Comunicazioni
Dal 4 febbraio il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione credito o sconto in fattura sarà aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), anche in relazione alle spese sostenute nel 2022 per interventi che rientrano nel Bonus Facciate e nel Superbonus (per superamento barriere architettoniche la procedura sarà aggiornata successivamente).
In base alla Manovra 2022, in vigore dal 1° gennaio, per gli interventi di importo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera non serve il visto di conformità, mentre permane l’obbligo del visto per il Bonus Facciate e il Superbonus. Pertanto, per le cessioni comunicate dal 1° gennaio 2022 si applicano le nuove regole e dunque non rileva la data di effettuazione delle spese ma quella della comunicazione.