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Esonero contributivo 2021 ai fini pensionistici

Pubblicato il decreto interministeriale che disciplina la misura da 2,5 miliardi a beneficio dei lavoratori indipendenti danneggiati dalla pandemia. Scadenze fissate al 30 settembre (Inps) e 31 ottobre (casse previdenziali autonome) 

Entra in vigore l’esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per i professionisti associati alle casse previdenziali che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini Irpef non superiore a 50mila euro e abbiano subito nel 2020 un calo del fatturato non inferiore al 33% rispetto al 2019. 

L’esonero è al 100% fino a un tetto massimo di 3.000 euro sopra il quale, invece, si pagano i contributi. 

Possono beneficiare del parziale esonero contributivo i seguenti soggetti:

a) lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri – e lavoratori iscritti alla Gestione separata e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, Tuir. Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato;

b) professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 (a mero titolo esemplificativo: cassa forense, CNPADC – ora CDC, ENPACL) e D.Lgs. 103/1996 (casse istituite per i professionisti iscritti agli Albi, ma privi di una cassa previdenziale di categoria, ad esempio biologi e psicologi).

c) medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

La misura, prevista dall’ultima legge di Bilancio, è diventata effettiva con la firma del decreto attuativo da parte del ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Una manovra da 2,5 miliardi approvata per venire incontro alle esigenze della vasta platea di occupati indipendenti danneggiati dalla pandemia da Covid-19.  

Per ottenere l’agevolazione è necessario essere in regola con il versamento dei contributi e pagare per intero la quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.  

I periodi oggetto di esonero saranno comunque utili ai fini pensionistici (sia per il diritto, sia per l’importo). Pertanto, salvo diverse indicazioni dell’Inps, non si verificherà alcuna contrazione dei periodi valutabili, considerato che, in presenza di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore al minimale, sarà preso in considerazione, comunque, questo valore.

Il Dm precisa che rimane ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Fanno eccezione gli iscritti alla gestione separata, per i quali la presenza di un reddito inferiore al minimale, pari a 15.953 euro annui, comporterà una contrazione del periodo valutabile ai fini pensionistici. 

Le domande possono essere presentate  

  • entro il 30 settembre 2021 quelle indirizzate all’Inps 
  • entro il 31 ottobre 2021 quelle dei professionisti iscritti agli enti di previdenza privati.

L’esonero è riconosciuto ai soli soggetti con posizione aziendale Inps attiva alla data del 31.12.2020; di conseguenza risultano esclusi dal beneficio i soggetti che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2021.

Nella tabella di sintesi di seguito richiamata si indicano i requisiti affinché i lavoratori iscritti all’Inps possano accedere all’esonero contributivo, con evidenza di alcuni chiarimenti offerti con la circolare Inps 124/2021.

RequisitiNote e chiarimenti
1. Calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019Non devono verificare il rispetto di questo requisito i soggetti iscritti nel corso dell’anno 2020 e con inizio attività nello stesso anno.
Nessuna ulteriore previsione, ad oggi, è invece riservata ai soggetti che hanno iniziato l’attività nell’anno 2019, per i quali, quindi, la verifica della riduzione del fatturato potrebbe costituire uno “sbarramento” importante.
Se l’attività è svolta sia in modo individuale sia con la partecipazione a studi/società, il calo del fatturato va verificato con riferimento all’attività individuale.
Se l’attività è svolta in più studi/società il requisito deve essere verificato sul codice fiscale dello studio/società nel quale è esercitata in modo prevalente l’attività.
Gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi in agricoltura per l’attività di amministratore in società di capitali sono esclusi dal beneficio in quanto il reddito percepito non si configura come reddito prodotto dall’azienda.
2. Reddito 2019 da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euroIl requisito va verificato in capo al titolare della posizione individuale e il reddito coincide con quello dichiarato nel quadro RR, sezione I o II, del Modello Redditi PF 2020 (riferito all’anno 2019), comunque trasmesso entro la data di invio della domanda di esonero.
Gli iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri verificano il rispetto del limite facendo riferimento ai redditi risultanti nel Modello Redditi PF presentato entro la data di presentazione dell’istanza di esonero; assumono rilievo solo i redditi riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla Gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole.
3. Possesso della regolarità contributivaLa regolarità contributiva va verificata attraverso il Durc.
La regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti dal 1° novembre 2021. A tale fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021.

Fatta eccezione per i medici, infermieri e altri operatori già collocati in quiescenza (

la cui disciplina non è analizzata nel presente contributo), sono esclusi dal beneficio in esame:

  • i titolari di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità). L’esonero, dunque, non spetterà per i mesi nei quali risulta attivo un rapporto di lavoro subordinato;
  • i titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno.

Come chiarito nella circolare Inps 124/2021, sono inoltre ritenuti incompatibili con l’agevolazione in esame:

  • gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà (D.Lgs. 148/2015) e l’assegno di esodo (articolo 4 L. 92/2012);
  • l’indennizzo per cessazione di attività commerciale (D.Lgs. 207/1996);
  • gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti Enpas, Istituto Postelegrafonici e Inadel;
  • le rendite facoltative, nonché l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, L. 232/2016 (c.d. Ape sociale).

L’esonero parziale, come prima anticipato, spetta nel limite massimo di 3.000 euro su base annua per ciascun richiedente; è tuttavia necessario ricordare che sono previsti specifici limiti di spesa complessivi (1.500 milioni di euro) superati i quali l’agevolazione individuale viene ridotta in proporzione all’importo dell’esonero potenzialmente autorizzabile.