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Nuovo regime dei Minimi 2016 – Forfettario

Dal 2016 il regime forfetario resta l’unica alternativa al regime ordinario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un’attività d’impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti. Il regime dei minimi, infatti, è stato abrogato, e resta in vigore fino a scadenza naturale solo per i soggetti che, avendone i requisiti, ne hanno fatto opzione entro il 31.12.2015, o per coloro che lo applicavano già da prima.

Chi inizia una “nuova” attività dal 2016, e possiede i requisiti previsti, può adottare eventualmente il regime forfetario “start up”, di durata quinquennale e con aliquota agevolata al 5% (anziché 15%).

Una delle principali novità del nuovo regime forfettario è rappresentata dal fatto il nuovo regime è un regime naturale applicabile a tutti i soggetti che possiedono i requisiti previsti dalla norma; potranno pertanto fruirne:

  • sia i soggetti già in attività;
  • sia i soggetti che iniziano una nuova attività.

Requisiti per accedere al regime forfettario

Possono aderire al regime (e continuare a restarvi) le persone fisiche esercenti attività d’impresa o arte o professione che nell’anno solare precedente:
  • abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell’attività svolta (vedi in fondo all’articolo).

A decorrere dal 2016, le soglie dei ricavi e dei compensi sono generalmente incrementate di 10.000 Euro, e di 15.000 Euro per le attività svolte dagli esercenti arti e professioni. Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, contraddistinte da diversi codici ATECO, conta  il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi a tali codici;

  • abbiano sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
  • il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20.000 Euro (i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione, e per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono al calcolo del limite di 20.000 € nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l’attività esercitata). Ai fini di tale limite non vanno considerati:
    • i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati;
    • i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.
Per rendere più vantaggiosa l’adesione al regime, la Legge di Stabilità 2016 ha modificato il vincolo che occorre rispettare per l’accesso al regime, in caso di esercizio di attività di lavoro dipendente (o assimilati), nell’anno precedente a quello di applicazione del forfait. In base alla normativa previgente, infatti, il reddito d’impresa/lavoro autonomo, che si intende(va) assoggettare al regime agevolato, doveva risultare prevalente rispetto a quello eventualmente svolto come lavoro dipendente/assimilato (ex artt. 49 e 50, TUIR). Tale condizione non andava verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, o se la somma di questi redditi non è superiore a 20.000 Euro. Con le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016, questa disposizione viene abrogata, e viene introdotta una nuova condizione (riportata nel paragrafo successivo tra le cause di esclusione) secondo cui non possono avvalersi del regime coloro che abbiano conseguito, nell’anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato, redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti la soglia di 30.000 Euro. Il rispetto di tale limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendete o assimilato risulti cessato.

Si ricorda infine che per aderire al regime è irrilevante l’età del contribuente e non è previsto alcun limite di durata.

Secondo un recente chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate in occasione di TELEFISCO 2016, il regime forfetario potrà essere usato dal 2016 anche dai contribuenti che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario. In tale caso non si applicherebbe il vincolo triennale, previsto dall’art. 1 del Dpr 442/97.

Casi di esclusione del regime forfetario

Il regime non può essere adottato dai soggetti:
  • che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc…);
  • non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
  • che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
  • che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti;
  • che abbiano conseguito, nell’anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato, redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti la soglia di 30.000 Euro. Il rispetto di tale limite non rileva se il rapporto di lavoro dipendete o assimilato risulti cessato.

Le semplificazioni per chi utilizza il regime agevolato forfetario

I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano delle seguenti semplificazioni:
  • per quanto riguarda l‘Iva sono in generale esonerati dal versamento dell’imposta (e di contro non hanno diritto alla detrazione dell’Iva a credito):
    • inoltre sono esonerati dall’obbligo:
      • della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
      • della registrazione degli acquisti;
      • della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
      • della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
      • della comunicazione del c.d. spesometro;
      • della comunicazione black list;
      • della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute;
    • sono invece obbligati:
      • a numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
      • a certificare e conservare corrispettivi. A tal proposito sulle fatture emesse, al posto dell’Iva, andrà riportata la dicitura: “Operazione in franchigia da Iva”, con l’eventuale indicazione della norma;
      • a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
      • a versare l’Iva in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.
  • per quanto riguarda le imposte sui redditi:
    • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
    • determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati;
    • sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
  • per quanto riguarda l‘IRAP, essi sono esclusi da tale imposta;
  • per quanto riguarda gli studi di settore, essi sono esonerati dalla loro presentazione (anche dai parametri);
  • per quanto riguarda gli adempimenti in qualità di sostituti d’imposta, essi:
    • non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura;
    • non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.

Gli imprenditori che applicano il regime forfetario, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possono usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale (c.d. regime contributivo agevolato).Tale sistema:

  • fino al 2015 prevedeva la determinazione del contributo a percentuale sul reddito dichiarato, senza considerare il c.d. minimale di reddito (ossia quel reddito minimo sul quale i contributi sono sempre dovuti, anche se il reddito d’impresa dichiarato è inferiore a quella soglia minima);
  • dal 2016, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016, il reddito derivante dall’attività soggetta al regime forfetario, costituisce base imponibile ai fini previdenziali con una contribuzione ridotta del 35%.

Calcolo del reddito

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (vedi tabella riportata in calce all’articolo), senza tener conto delle spese sostenute nell’anno. Questa è la principale novità del regime, in quanto diversamente da quanto avveniva con gli altri, il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi.
Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge. L’eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell’attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile.
Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15%, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP. Il versamento dell’imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l’Irpef, e devono essere utilizzati i codici tributo istituiti con la Risoluzione 59/E dell’11 giugno 2015:
  •  “1790” (acconto prima rata);
  • 1791” (acconto seconda rata o in unica soluzione);
  • 1792” (saldo).

Regime forfetario start up

Per favorire l’avvio di nuove iniziative produttive, l’aliquota sostitutiva del regime agevolato viene ridotta dal 15 al 5% per i primi 5 anni di attività. Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

  1. il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
  3. qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.

Potranno avvantaggiarsi di questa condizione non solo coloro che aprono una nuova attività nel 2016, ma anche coloro che l’hanno iniziata nel 2015. In quest’ultimo caso l’agevolazione sarà limitata alle ultime quattro annualità (dal 2016 al 2019).

Con un recente intervento dell’Agenzia delle Entrate, in occasione di TELEFISCO 2016, è stato chiarito che i soggetti che hanno iniziato l’attività in anni precedenti, e hanno applicato il regime dei contribuenti minimi, possono transitare nel regime forfetario delle start-up applicando l’aliquota del 5% per gli anni mancanti al raggiungimento del quinquennio

Coefficiente per codice ATECO

Ecco l’elenco dei limiti di reddito, ricavi/fatturato e coefficiente di redditività divisi a seconda del settore economico di riferimento (tra parentesi le radici del codice ATECO):

  • Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11) coefficiente redditività è il 40% limite ricavi/fatturato 45.000 euro;
  • Commercio all’ingrosso e al dettaglio [45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9] limite ricavi/fatturato è 50.000 con coefficiente di redditività al 40%;
  • Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81): limite fatturato/ricavi 40.000 e coefficiente di redditività al 40%;
  • Commercio ambulante di altri prodotti (47.82 – 47.8): limite fatturato/ricavi 30.000 e coefficiente di redditività al 54%;
  • Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68): limite fatturato/ricavi 25.000 e coefficiente di redditività all’ 86%;
  • Intermediari del commercio (46.1): limite fatturato/ricavi 25.000 e coefficiente di redditività al 62%;
  • Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56): limite fatturato/ricavi 50.000 e coefficiente di redditività al 40%;
  • Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 -73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88): limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficente di redditività al 78%;
  • Altre attività economiche (da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) limite fatturato/ricavi 30.000 euro e coefficiente di redditività al 67%.

Partita IVA 2016, regime forfetario: tassazione, aliquota al 5% per 5 anni e al 15% dal 6° anno

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un particolare regime di tassazione per la Partita IVA in regime forfetario 2016:

  • aliquota dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni;
  • dal sesto anno l’aliquota dell’imposta sostitutiva sale al 15%.

L’imposta sostitutiva è l’unica forma di imposizione fiscale sul reddito dei contribuenti nel regime forfetario e sostituisce l’IRPEF (ordinaria e addizionali) e l’IRAP; l’IVA non è dovuta.

Contributi INPS

Per quello che concerne la contribuzione Inps i contribuenti del regime forfettario dei minimi potranno comunque godere della riduzione del 35% degli oneri contributivi Inps ma dovranno rinunciare alla previsione prima presente nel regime forfettaria che gli avrebbe consentito di non vedersi applicati i contributi minimi INPS (che devo dire rappresentano invece la prima causa di uscita dal regime dei minimi o del nero perché molti affermano che all’inizio è impossibile che guadagnano mille euro e ne versano 3 all’INPS per cui capita che siano i genitori a doverli aiutare). Dal 2016 pertanto sarà prevista l’applicazione di una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS sempre iscrivendosi alla gestione separata INPS  prevista dall’articolo 2, comma 29, della L. 335/1995.

 

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