Contributi

Super ACE Innovativa, calcolo credito e codice per la compensazione

Con l’art. 19 co. 2 – 7 del DL 25/05/2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23/07/2021 n. 106, il le­gi­slatore ha potenziato, in via transitoria, la disciplina dell’ACE, prevedendo che gli incrementi rilevati nel solo 2021 possano beneficiare di un coefficiente di remunerazione potenziato al 15% in luogo dell’1,3% ordinario (c.d. “super ACE”).

Con la risoluzione 70/E/2021 dello scorso 10 dicembre l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta derivante dalla conversione della “Super Ace” o “Ace innovativa”, introdotta dall’articolo 19, commi 2-7, D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis).

Il comma 3 della citata norma consente infatti la fruizione alternativa, tramite riconoscimento di un credito d’imposta, del rendimento nozionale Ace di cui all’articolo 1 D.L. 201/2011, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2020.

La conversione dell’Ace in credito d’imposta si ottiene moltiplicando il rendimento nozionale, pari agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 entro un massimo di 5 milioni di euro e valutati al 15%, per l’aliquota Ires o Irpef in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2020.

super ace innovativa credito imposta - studio cristofaro innovation manager e commercialista

Ambito soggettivo

Possono beneficiare della “super ACE” tutti i soggetti titolati a fruire dell’ACE, e quindi sia i sog­getti IRES, sia i soggetti IRPEF (questi ultimi, a condizione che adottino il regime contabile ordi­nario).

Ambito temporale

La “super ACE” spetta solo con riferimento al periodo d’imposta successivo al 31/12/2020. Si tratta, quindi:

  • del 2021, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • del periodo 2021/2022, per i soggetti con periodo d’imposta “a cavallo”.

L’articolo 19, comma 6, D.L. 73/2021 offre tre modalità di fruizione alternative del credito d’imposta “Super Ace”:

  • l’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997;
  • la richiesta a rimborso in dichiarazione dei redditi;
  • la cessione a terzi, che potranno usufruirne con le medesime modalità previste per il cedente, inclusa la facoltà di ulteriore e successiva cessione.

La conversione dell’Ace in credito d’imposta e la sua conseguente fruizione non sono automatiche, risultando subordinate all’invio di apposita Comunicazione all’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini di presentazione, contenuto e modalità attuative per l’eventuale cessione del credito definite dal provvedimento del Direttore delle Entrate prot. n. 238235/2021.

La finestra temporale per l’invio della Comunicazione decorre dal 20.11.2021 fino al termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020.

Base di calcolo dell’agevolazione

La base di calcolo della “super ACE” è rappresentata, per il solo periodo agevolato (2021, ovvero 2021/2022), dalla “variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiu­sura del periodo d’imposta precedente”. In prima approssimazione, quindi, la base di calcolo è pari alla differenza tra:

  • la base ACE al 31/12/2021 (o al termine dell’esercizio 2021/2022, per i “non solari”);
  • la base ACE al 31/12/2020 (o al termine dell’esercizio 2020/2021, per i “non solari”).
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Incrementi rilevanti

Presupposto per beneficiare della “super ACE” è l’effettuazione di incrementi patrimoniali quali:

  • i conferimenti in denaro dei soci (es. aumenti di capitale, versamenti in conto capitale, ecc.);
  • le rinunce dei soci ai crediti;
  • l’accantonamento di utili a riserva.

Calcolo del beneficio fiscale

Il beneficio fiscale corrispondente alla “super ACE” è fruito dall’impresa, alternativamente:

  • secondo le regole ordinarie dell’ACE, e quindi sotto forma di reddito detassato che va a ri­durre la base imponibile IRES o IRPEF;
  • quale credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRPEF o IRES.

La materiale quantificazione del beneficio non varia a seconda dell’opzione prescelta, ma nel se­condo caso esso è fruito in via anticipata.

Utilizzo della “Super Ace” a riduzione del reddito imponibile

In questo caso, il reddito detassato è computato applicando alla base di calcolo il coefficiente del 15%.

Ad esempio, se una srl può fare valere per il 2021 l’accantonamento a riserva dell’utile del 2020, per complessivi 340.000,00 euro, e un versamento dei soci (in qualsiasi data effettuato) per com­plessivi 500.000,00 euro, il beneficio è computato come segue:

ParametroImporto
Base di calcolo340.000 + 500.000 = 840.000
Rendimento nozionale840.000 × 15% = 126.000
Risparmio d’imposta (IRES)126.000 × 24% = 30.240
ESEMPIO CALCOLO SUPER ACE – STUDIO CRISTOFARO – COMMERCIALLISTA E INNOVATION MANAGER

A seguito di un reddito detassato (rendimento nozionale) di 126.000,00 euro, si realizza un rispar­mio in termini di IRES di 30.240,00 euro.

l risparmio si materializzerà in sede di versamento del saldo IRES relativo al 2021 (giu­gno/luglio del 2022).

Utilizzo della “Super Ace” sotto forma di credito d’imposta

Per i soggetti IRPEF, la conversione avviene con le aliquote IRPEF dell’art. 11 del TUIR.

Riprendendo quindi l’esemplificazione della circ. Agenzia delle Entrate 03/06/2015 n. 21 rife­rita all’ACE “ordinaria”, se il rendimento nozionale ammonta a 126.000,00 euro, il credito è calcolato in base all’aliquota IRPEF.

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Comunicazione all’Agenzia delle Entrate

L’art. 19 co. 3 e 7 del DL 73/2021 prevede una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate per avvalersi del credito d’imposta, le cui modalità, termini e contenuto sono state stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate 17/09/2021 n. 238235.

In particolare:

  • la comunicazione (c.d. “comunicazione ACE”) deve essere presentata, con modalità esclu­­sivamente telematiche, dal 20/11/2021 e sino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quel­lo in corso al 31/12/2020 (quindi, sino al 30/11/2022, per i soggetti con esercizio sociale coinci­dente con l’anno solare);
  • essa può essere inviata con riferimento ad uno o più incrementi del capitale proprio; in caso di incrementi successivi, vanno presentate ulteriori comunicazioni, senza riportare gli incre­menti indicati nelle comunicazioni già presentate;
  • entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni, l’Agenzia delle En­trate comunica agli istanti il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta;
  • se il credito d’imposta è superiore a 150.000,00 euro, occorre effettuare le verifiche anti­mafia di cui al DLgs. 06/09/2011 n. 159 (in pratica, deve essere compilato il quadro A del mo­dello di comunicazione).

La Comunicazione Ace può essere trasmessa anche con riferimento a singoli incrementi di capitale proprio ed eventuali incrementi di capitale proprio successivi sono oggetto di ulteriori Comunicazioni Ace in cui deve essere omesso il riporto degli incrementi indicati nelle Comunicazioni già validamente presentate.

L’istituzione del codice tributo per la compensazione in F24 consente dunque la fruizione a coloro che hanno già provveduto all’invio di anche solo una singola comunicazione all’Agenzia delle entrate e hanno ricevuto:

  • la conferma dall’Agenzia delle entrate di riconoscimento del credito, prevista entro al massimo 30 giorni dall’invio di ogni singola comunicazione;
  • in caso di crediti superiori a 150.000 euro, l’esito alle verifiche antimafia previste dal D.Lgs. 159/2011.

La compensazione è possibile dal giorno successivo a quello di:

  • avvenuto versamento del conferimento in denaro;
  • ovvero dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti;
  • ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio.

Il cessionario invece potrà utilizzare il credito d’imposta, con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, dopo che:

  • il cedente abbia comunicato all’Agenzia delle entrate la cessione del credito;
  • il cessionario stesso ne abbia comunicato la relativa accettazione.

Il codice tributo da utilizzarsi in compensazione è il “6955” denominato “Credito d’imposta Ace – articolo 19, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, da esporre nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito, dunque, per la generalità delle imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 2021.

Come di consueto, il modello F24 che espone l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Se l’importo compensato, anche tenuto conto dei precedenti utilizzi, eccede l’ammontare massimo spettante come risultante dalle comunicazioni validamente presentate e consultabile nel “Cassetto fiscale” del contribuente al link “Crediti Iva / Agevolazioni utilizzabili”, il relativo modello F24 è scartato.