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IVAFE e IVIE – Le imposte patrimoniali sui redditi esteri

Contribuenti obbligati alla presentazione di Redditi Persone fisiche

QUADRO RW – Investimenti e attività finanziarie all’estero, monitoraggio – IVIE/IVAFE

Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).

I soggetti passivi sono

  • le persone fisiche e
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi perciò gli enti non commerciali
    che detengono attività finanziarie all’estero

Oggetto dell’imposta e base imponibile

L’imposta si applica a:

  • conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero indipendentemente dalla natura delle fonti di alimentazione (erogazioni liberali, fondi derivanti da cooperazione internazionale ecc.)
  • i prodotti finanziari in generale, indipendentemente dal luogo di emissione, purché custoditi o depositati presso un intermediario non residente in Italia. Pertanto non è soggetta all’IVAFE un’attività finanziaria custodita o amministrata da un intermediario residente ma materialmente collocata in una cassetta di sicurezza all’estero.

Per prodotti finanziari si intendono:

  • azioni e altri titoli equivalenti che rappresentano il capitale o il patrimonio di soggetti residenti o non residenti (escluse le quote di società a responsabilità limitata e di società di persone);
  • quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);
  • obbligazioni italiane o estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi in Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa;
  • contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti (riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere);
  • contratti a termine e derivati (contratti di opzione, future, swap) e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
  • diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
  • ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

La base imponibile è così costituita:

  • per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri: il valore puntuale di quotazione. Può essere utilizzata la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività o dell’impresa di assicurazione estera. Se alla data di riferimento (31 dicembre o giorno in cui cessa la detenzione) non c’è stata negoziazione, si assume il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo.
  • per i titoli non negoziati (o esclusi dalla negoziazione): il valore nominale o, in mancanza, valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. In loro assenza, si considera il valore di acquisto.

Aliquota

L’aliquota è stabilita nel 2 per mille e, se il soggetto è diverso da una persona fisica, l’imposta dovuta non può superare i 14.000 euro/anno.

Se oggetto dell’imposta sono conti correnti o libretti di risparmio detenuti all’estero, l’imposta è pari a 34,20 euro per le persone fisiche e 100 euro per i soggetti diversi.

Sono esenti i rapporti con un valore medio di giacenza annua non superiore a 5.000 euro.

Attenzione: per utilizzare in compensazione crediti d’importo superiore a 5.000 è necessario chiedere l’apposizione del visto di conformità.

La compensazione può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 3, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124).