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Compensi sportivi dilettanti e tassazione

Compensi sportivi per dilettanti, tassazione e dichiarazione dei redditi

I compensi sportivi erogati da Attività Sportive Dilettantistiche ad atleti, istruttori etc. godono di esenzione fino a 10.000 euro, la tassazione delle prestazioni sportive avviene oltre questo limite.

Cos’è l’attività sportiva dilettantistica?

Il legislatore non offre una definizione di “attività sportiva dilettantistica”, bensì solo di “attività sportiva professionistica“, ovvero quell’attività sportiva esercitata abitualmente a titolo oneroso che rientri nelle discipline regolamentate dal CONI o dalla Federazione di appartenenza.

Di conseguenza, un’attività è da considerare sportiva dilettantistica quando, per differenza, non rientri in quella professionistica.

La differenza è fondamentale in quanto per i compensi, rimborsi spese, indennità di trasferta, premi corrisposti a coloro che svolgono un’attività sportiva dilettantistica, nonché i compensi corrisposti per collaborazioni coordinate e continuative per attività amministrativo-gestionale a carattere non professionale è prevista una disciplina fiscale agevolata.

Quali sono le prestazioni sportive dilettantistiche?

Rientrano nella categorie dei compensi corrisposti per prestazioni sportive dilettantistiche le seguenti somme corrisposte:

  • per l’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica ad atleti e sportivi dilettanti per la diretta partecipazione a manifestazioni sportive, o quelle relative all’attività di formazione, assistenza e preparazione svolte da istruttori o allenatori;
  • corrisposte in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale per remunerare quelle prestazioni legate a compiti di segreteria di natura non professionale, come la gestione delle iscrizioni, la redazione dei verbali, la compilazione del libro soci ecc..

Solamente al Coni spetta la possibilità di definire quali siano le prestazioni sportive dilettantistiche che rientrano nel regime agevolativo di cui alla lettera m) del primo comma dell’art. 67 del DPR n. 917/86.

Tassazione delle prestazioni sportive dilettantistiche

Quando è possibile utilizzare i cosiddetti Compensi Sportivi di cui all’art 67, co. 1, lett M TUIR e quando invece è meglio utilizzare altre forme di retribuzione effettuiamo una breve spiegazione di quali sono gli adempimenti in caso di superamento della soglia di esenzione.

In quest’ultimo periodo finale dell’anno può capitare che le Associazioni Sportive Diletantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche arrivino al limite della fascia esente dei cosiddetti Compensi Sportivi innalzati a 10.000,00 € come previsto dalla Legge di Bilancio 2018 dal precedente limite di 7.500,00€.

Cosa fare quindi in questa circostanza? Allo stato attuale non occorrono formalismi ulteriori quali il cedolino paga o Comunicazioni preventive, ma solamente il versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali oltre alla compilazione della ricevuta di pagamento che evidenzi l’importo lordo, il dettaglio delle ritenute ed il compenso netto corrisposto.

Se una parte della somma erogata allo sportivo rientra ancora nella fascia esente fino a 10.000,00 € mentre un’altra parte eccede dovrete aver cura di distinguere i due importi, riportando il primo nella sezione entro la soglia esente da imposte ed il secondo invece nella parte prevista per il conteggio dei versamenti di legge.

Per i compensi eccedenti i € 10.000 e fino a € 30.658,28 viene applicata una ritenuta del 23% a titolo d’imposta. Anche questi compensi non devono essere riportati in dichiarazione dei redditi.

Pertanto, per i compensi eccedenti i € 30.658,28 viene operata una ritenuta del 23% a titolo di acconto. Tali redditi dovranno essere successivamente assoggettati ad IRPEF in dichiarazione dei redditi, considerando, tuttavia, anche i compensi già tassati a ritenuta a titolo d’imposta.

Entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso occorre versare l’F24 indicando:

• Codice tributo 1040 nella sezione erario per il versamento della ritenuta del 23% Irpef;
• Codice tributo 3802 per l’addizionale regionale (verificate Regione per Regione l’importo dell’addizionale da applicare);
• Codice tributo 3843 per l’addizionale comunale (verificate le aliquote deliberate dal Comune di residenza dello sportivo in quanto diversi Comuni prevedono una soglia di esenzione in base al reddito percepito e le aliquote cambiano da città a città).

Quali i compensi corrisposti agli sportivi?

Sono previste tre diverse forme di compenso per gli sportivi dilettanti ovvero:

  1. le indennità di trasferta forfetarie non soggetto ad IRPEF fino a € 46,48 giornaliere per la trasferta in Italia, fino a € 77,47 per le trasferte all’estero;
  2. i rimborsi analitici documentati delle spese sostenute per viaggi, vitto e alloggio esclusi da tassazione;
  3. i rimborsi misti inerenti sia alla trasferta che alle spese sostenute.

Come cambia il contratto?

Con la Legge di Bilancio 2018 è avvenuta l’istituzionalizzazione della figura del lavoratore sportivo, ovvero colui che svolge collaborazioni continuata e continuativa presso la società o l’associazione sportiva.

Il lavoratore sportivo rientra nella disciplina dei “rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

Quali obblighi per l’associazione sportiva?

Le collaborazioni sportive rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI sono ricondotte alla disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) e pertanto occorre:

  • verificare che l’attività e la tipologia di prestazione sia riconosciuta nell’elenco del CONI tra quelle rientranti nella disciplina sportiva dilettantistica e che pertanto sia applicabile la disciplina sul compenso sportivo;
  • effettuare la comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego con modello UniLav;
  • tenere il Libro Unico del Lavoro;
  • predisporre il cedolino paga;
  • compilazione Certificazione UNICA.

Da luglio 2018 è scattato il divieto di pagamento in contanti dei compensi ma attraverso mezzi di pagamento tracciabili.

Quali gli obblighi contributivi e previdenziali?

Le somme erogate agli sportivi dilettanti non devono essere assoggettate alla gestione separata dell’INPS e tanto meno essere assoggettate all’INAIL.

Sono escluse dall’esenzione quelle prestazioni svolte in ambito di un rapporto di lavoro subordinato o nell’esercizio di arti o professioni.