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Controlli preventivi a tutto campo, per la cessione del credito e lo sconto in fattura

Come se non bastasse il blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura disposta con il D.L. n. 11/2023, l’Agenzia delle Entrate sta applicando alla lettera le disposizioni in materia di controlli preventivi sulle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito in scadenza il prossimo 31 marzo.

Questa la comunicazione del Fisco, in risposta a molte delle comunicazioni inviate da intermediari e in alcuni casi direttamente dai contribuenti:

“Ricevuta di sospensione della comunicazione dell’opzione esercitata ai sensi dell’articolo 121 decreto-legge n. 34 del 2020, Il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate ha esaminato la comunicazione dell’opzione relativa alle detrazioni per gli interventi sul patrimonio edilizio di cui all’articolo 121 del decreto legge 34 del 2020, presentata da XXXXXXXXXX a cui è stato attribuito il protocollo telematico XXXXXX indicato nella ricevuta di presa in carico della comunicazione stessa.
Con la presente ricevuta, protocollo telematico 0-000000 (mod. CLR), l’Agenzia delle Entrate rende noto di aver sospeso gli effetti della comunicazione, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto-legge n. 34 del 2020.
È in corso di svolgimento l’analisi per valutare la regolarità dell’opzione, entro 30 giorni dalla data della presente ricevuta sarà reso noto l’esito dell’analisi”.

L’art. 122-bis del D.L. n. 34/2020, introdotto dall’art. 2 del D.L. 11 novembre 2021, n. 157, prevede che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, le comunicazioni delle cessioni dei crediti, anche successive alla prima connotate da profili di rischio.

La sospensione, ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni, avviene sulla base dei criteri previsti dall’art. 122-bis, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 34/2020, riferiti:

  • alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Si veda a tal fine il Provvedimento, Agenzia delle Entrate prot. n. 340450/2021.