News

Farmacia, vendi online

Come effettuare la registrazione di farmacie o parafarmacie nell’elenco di esercizi commerciali autorizzati alla vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione e con logo identificativo

Con il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2015 è stata recepita la direttiva dell’Unione Europea 2011/62/UE, consentendo la vendita online di farmaci da banco, ovvero quelli che non necessitano di prescrizione medica, a patto che il sito sia di una farmacia o parafarmacia già autorizzata alla vendita sul territorio in Italia.

La corretta individuazione delle farmacie e le parafarmacie autorizzate il Ministero avviene grazie ad un logo identificativo, che deve essere richiesto al Ministero della Salute, che provvederà altresì a registrare l’esercizio commerciale autorizzato alla vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione nell’apposito elenco visibile sul sito istituzionale. Il link a tale lista dovrà essere reso ben visibile, insieme al logo identificativo, da parte delle farmacie e parafarmacie che intendano vendere medicinali e farmaci online.

Procedura

I venditori online di farmaci e medicinali che non richiedano la prescrizione medica devono:

  • richiedere l’autorizzazione a fornire medicinali a distanza al pubblico alla Regione, o alla Provincia autonoma, o alle altre autorità competenti;
  • richiedere la registrazione nell’elenco degli esercizi autorizzati alla vendita online dei medicinali senza obbligo di prescrizione;
  • contestualmente al precedente passaggio, richiedere il rilascio da parte del Ministero del logo identificativo nazionale da apporre sulle pagine del sito internet attraverso le quali si effettua la vendita.

Come effettuare la richiesta

La richiesta di registrazione nell’elenco delle farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita online si effettua inviando al Ministero tutte le informazioni identificative della Farmacia e del sito web commerciale.

Tempistiche

La risposta alla propria richiesta dovrà pervenire, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.