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Correzione bolli sulle fatture elettroniche I trimestre 2021

Entro il 30 aprile è possibile verificare l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche del primo trimestre 2021. Chiariamo quali sono le informazioni messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e come effettuare la verifica.

Scade il 30 aprile la correzione dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche del primo trimestre 2021

È dal 1° gennaio 2021, infatti, che ha preso il via la disposizione di cui all’art. 12-novies del D.L. n. 34/2019 conv. con modif. in L. n. 58/2019, che tratta dell’imposta di bollo virtuale dovuta sulle fatture elettroniche. Il Legislatore ha previsto che l’Agenzia delle entrate possa, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo. In particolare, l’Agenzia delle entrate, nel caso in cui rilevi che sulle fatture elettroniche non è stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, può integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio. Nei casi residuali, in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi del D.P.R. 642/1972 (Testo Unico sull’imposta di bollo).

Il 4 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento (n. 34958) che regola la procedura di verifica e l’invio della comunicazione in caso di insufficiente versamento dei bolli sulle fatture elettroniche. Vediamo, quindi, in cosa consiste la procedura.

Il contribuente, anche tramite un intermediario, potrà visionare la situazione nella partizione della propria area riservata: fatture e corrispettivi – consultazione – fatture elettroniche – pagamento imposta di bollo.

A questo punto comparirà il prospetto delle fatture elettroniche emesse, con l’evidenza del numero di quelle attribuite all’Elenco A e quelle eventualmente attribuite all’Elenco B:

  • l’elenco A, che non è modificabile, contiene le fatture elettroniche che risultano trasmesse dal contribuente;
  • l’elenco B, che costituisce la novità di cui si tratta, contiene le eventuali fatture elettroniche trasmesse al SDI senza l’esposizione della debenza del bollo. Sono queste ultime quindi, le fatture elettroniche sulle quali il contribuente può intervenire per correggere le eventuali anomalie che dovesse riscontrare. È ovvio che in seguito, l’Agenzia delle Entrate potrebbe chiedere spiegazioni, soprattutto se il contribuente o l’intermediario delegato dovesse escludere dall’elenco proposto una o più fatture elettroniche.

Ogni fattura elettronica è visibile aprendo l’icona a destra, che contiene il dettaglio.

Ogni elenco (A e B) è visibile separatamente e contiene i dati delle fatture elettroniche considerate al fine del calcolo dell’imposta di bollo dovuta.

Gli elenchi sono disponibili nell’area riservata del contribuente entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.

Tramite questo nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate, è possibile consultare, modificare, integrare l’elenco (B) delle fatture elettroniche che l’Agenzia delle Entrate ritiene che debbano essere assoggettate al bollo, fino al:

  • 30 aprile 2021 per quelle transitate dal SDI nel primo trimestre 2021;
  • 10 settembre 2021 per quelle transitate dal SDI nel secondo trimestre 2021;
  • 31 ottobre 2021 per quelle transitate dal SDI nel terzo trimestre 2021;
  • 31 gennaio 2022 per quelle transitate dal SDI nel quarto trimestre 2021.

L’Elenco B può essere modificato più volte entro i termini di cui sopra, ma sarà solo l’ultima versione elaborata quella che sarà considerata per il calcolo dell’importo dell’imposta di bollo da versare.

In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia e quindi le somme da essi scaturenti.

Restano fermi i termini di pagamento dell’imposta di bollo vigenti.