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Detrazione del 50% sull’installazione delle colonnine di ricarica

A partire dal 730/2020 è possibile portare in detrazione le spese per l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Vediamo cosa è utile sapere per l’elaborazione del dichiarativo.

L’agevolazione, così come precisato dall’art. 16- ter del D.L. n. 63/2013, riguarda le spese relative a:

  • acquisto e posa in opera delle colonnine di ricarica;
  • costi iniziali relativi alla richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW;
  • opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento.

Iniziamo col chiarire chi sono i soggetti che possono godere dell’agevolazione fiscale. La risposta ci viene fornita dalle Istruzioni Ministeriali dove si precisa che “Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo”. Si desume, quindi, che per usufruire dell’agevolazione sia necessario essere proprietari dell’immobile o detentori in virtù di idoneo atto regolarmente registrato (ad esempio contratto di comodato o locazione). Non sembra, invece, possibile indicare nella dichiarazione dei redditi le somme sostenute da un familiare a carico. La legge di Bilancio 2019 stabilisce, inoltre, che la detrazione è ammessa anche per interventi avvenuti su parti comuni degli edifici condominiali; in tali casi la spesa sarà suddivisa tra i condomini in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile.

Quali documenti dovrà consegnare il contribuente a chi presta assistenza fiscale in sede di elaborazione del dichiarativo?

Si ritiene che sarà necessario produrre le fatture, le ricevute fiscali e i pagamenti. Diversamente da quanto previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o risparmio energetico, i versamenti devono sì essere effettuati con mezzi tracciabili (ad eccezione dei versamenti che devono essere effettuati alle amministrazioni pubbliche) ma non è necessario che si tratti di bonifici “parlanti”. Ciò significa che non serve che i bonifici riportino il riferimento di legge nella causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA del beneficiario del bonifico in quanto non va operata, per questa tipologia di lavori, la ritenuta a titolo d’acconto. Dal momento che, in base all’art. 23, commi 2-bis e 2-ter, del DL. 5/2012, convertito dalla L. 35/ 2012, il soggetto che intende eseguire tale tipologia di intervento deve inoltrare al relativo Comune una segnalazione certificata di inizio attività, va prodotto tale titolo abilitativo anche per il CAF/professionista che elaborano il dichiarativo.

Entro quale perimetro si muove la detrazione?

  • la spesa sostenuta per l’installazione deve essere avvenuta a partire dal 1° marzo 2019;
  • le colonnine devono essere installate presso edifici residenziali privati, non accessibili al pubblico;
  • l’importo massimo detraibile è pari a 1.500,00 €, ripartito in 10 quote annuali di pari importo nella misura del 50%.

Non è ancora stato chiarito dall’Amministrazione finanziaria quali elementi sia necessario valutare per verificare che il massimale sia rispettato. Si ritiene, con buona probabilità, che i 3.000,00 € saranno il limite massimo di spesa agevolabile considerando contemporaneamente ciascun intervento (indipendentemente dal numero di colonnine installate), il singolo contribuente e l’anno in cui si sostengono le spese.

Infine, alcune indicazioni su come compilare il dichiarativo.

Il rigo dedicato è RP56 (Sezione III C) nel modello Redditi 2020 ed E56 (Sezione IIIC) nel modello 730/2020. In entrambi i dichiarativi è necessario compilare la colonna 1 col codice “2”, la colonna 2 con l’anno di sostenimento della spesa e la colonna 3 con l’ammontare delle spese sostenute.

Pur essendo già iniziata la campagna fiscale, molte indicazioni in merito a questa agevolazione non sono ancora state fornite in modo chiaro dall’Agenzia delle entrate, che, si spera, colmi presto queste lacune.