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Indennità una tantum 200 euro

Il Legislatore, con Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, meglio conosciuto come Decreto Aiuti, ha introdotto un’indennità, di importo pari a 200 euro, a favore di lavoratori dipendenti e di altri soggetti, quali ad esempio pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori domestici, percettori di indennità di disoccupazione e del reddito di cittadinanza.

Criticità

Innanzitutto, con riferimento all’indennità a favore di lavoratori dipendenti, nel silenzio della norma, si può ritenere che la stessa possa essere riconosciuta sia in presenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che a tempo determinato, qualora sussistano gli altri requisiti previsti (destinatari dell’esonero contributivo 0,80%, non titolari dell’una tantum come altri soggetti, beneficiari nel primo quadrimestre dell’anno 2022 dell’esonero 0,80% per almeno una mensilità).

L’indennità sarà erogata ai lavoratori dipendenti in via automatica, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022. Pertanto, un ulteriore requisito implicito per i lavoratori dipendenti è rappresentato dal fatto di essere in forza nel mese di luglio.

Sul punto sorge infatti un’altra questione: come dovranno essere gestite le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro prima di luglio 2022? Nel caso in cui siano soddisfatti tutti i requisiti normativi, tali soggetti potranno comunque accedere al beneficio se nel mese di luglio non hanno alcun un datore di lavoro?

L’una tantum, inoltre, per il personale dipendente è corrisposta solo previa presentazione da parte del dipendente stesso di un’autodichiarazione nella quale egli è tenuto a comunicare di non essere titolare di pensione e percettore di reddito di cittadinanza.

Appare, inoltre, utile che il lavoratore dichiari di non essere titolare di ulteriori rapporti di lavoro o, comunque, di non percepire la medesima indennità una tantum da altro datore di lavoro.

L’indennità può infatti essere corrisposta una sola volta anche in caso di più rapporti di lavoro.

Tuttavia, la norma non specifica quale datore debba erogare l’una tantum nel caso in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro.

Inoltre, qualora il lavoratore non presenti l’autodichiarazione, il datore è comunque tenuto ad erogare l’indennità in presenza degli ulteriori requisiti? Anche in tal caso si attendono chiarimenti da parte dell’Inps, in qualità di istituto competente. Si può comunque ritenere che, in assenza di preventiva comunicazione da parte del dipendente, l’indennità non sia dovuta.

E ancora, nell’ipotesi in cui il datore eroghi l’indennità che successivamente si riveli non spettante, è possibile recuperare l’importo non dovuto e con quale modalità?

Al momento la norma specifica solamente che il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità sarà compensato, nel mese di luglio 2022, attraverso la denuncia mensile UniEmens e secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Inps. Nulla invece è indicato in riferimento ad un eventuale recupero dell’importo non spettante comunque erogato.

I casi sopra prospettati sono solo alcune delle riflessioni che scaturiscono dalla lettura della norma. Si auspica, dunque, quanto prima un intervento dell’Inps che sia in grado di fornire i necessari chiarimenti o, quantomeno, un differimento della scadenza entro cui riconoscere l’indennità, in attesa delle modifiche che potranno essere apportate anche in sede di conversione Legge del Decreto Aiuti.

Si ricorda, infine, che la norma di riferimento del Decreto Aiuti relativa all’indennità a favore di lavoratori dipendenti deve essere letta in combinata con la norma che riconosce l’una tantum anche a favore di altri soggetti.

L’indennità in tal caso è riconosciuta dall’Inps:

  • nel mese di luglio 2022 a pensionati, lavoratori domestici, precettori di reddito di cittadinanza;
  • dopo l’invio del flusso UniEmens dipendenti di luglio, per tutte le altre categorie (percettori di Naspi, Dis-coll, indennità di disoccupazione agricola, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi, privi di partita IVA e titolari di contratti autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio).

Le indennità una tantum sono infatti incompatibili tra loro e, pertanto, l’Inps, per determinate categorie di soggetti, attenderà l’invio del flusso UniEmens di luglio da parte dei datori di lavoro per verificare che l’una tantum non sia già stata erogata dal datore di lavoro stesso.